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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 23491/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 25 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto, in data 27 aprile 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e al trattameni:o sanzionatorio a questi riservato, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che alle pagine 2 e 3 ha da un lato ampiamente individuato gli elementi da cui desumere la colpevolezza del prevenuto, e dall'altro sancito la congruità della pena irrogata, peraltro minima (sul punto, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243) e non mitigabile con il riconoscimento delle generiche, stante la sua negativa personalità e la gravità dell'episodio, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 25 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto, in data 27 aprile 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e al trattameni:o sanzionatorio a questi riservato, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che alle pagine 2 e 3 ha da un lato ampiamente individuato gli elementi da cui desumere la colpevolezza del prevenuto, e dall'altro sancito la congruità della pena irrogata, peraltro minima (sul punto, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243) e non mitigabile con il riconoscimento delle generiche, stante la sua negativa personalità e la gravità dell'episodio, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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