CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32490/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che nelle more della trattazione è stata prodotta l’intervenutaremissione di querela nei confronti dell’odierno ricorrente, seguita daaccettazione, in presenza della quale si chiede che sia dichiarato l’annullamentosenza rinvio della sentenza impugnata;considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio perchéil reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell’art. 152 cod. pen.,remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata; che, dunque, sonopresenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva;ritenuto che da quanto esposto consegue l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela;ritenuto, infine, che le spese del procedimento restano a carico dei querelati,ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto perremissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]