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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06542/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 30/09/2019 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avv. [OSCURATO:PERSONA] (in forza di procura speciale rilasciata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]), che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, e la liquidazione delle spese sostenute nel grado come da separata notula; Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in data 13/07/2018, dal Tribunale di Marsala, con la quale [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di tentata truffa aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 640 cod. pen. in danno della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (concessionaria dello Stato per l'elargizione delle vincite nelle lotterie), nonché al risarcimento dei danni subiti dalla predetta società, costituitasi parte civile.

2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione per difetto di querela, avendo la Corte d'Appello individuato la persona offesa non già nella [OSCURATO:PERSONA], ma nella [OSCURATO:SOCIETA] - Agenzia di Salaparuta presso la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato il biglietto per incassare la vincita, che non aveva sporto alcuna querela.

2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità del documento n. 5 prodotto dal P.M. all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che costituiva accertamento tecnico ripetibile, e al mancato espletamento di una perizia, con le garanzie del contraddittorio, sulla genuinità del biglietto.

2.3. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo, nonostante il [OSCURATO:PERSONA], prima di qualsiasi contestazione ai suoi danni, avesse sporto querela contro ignoti, temendo di esser stato truffato.

2.4. Violazione di legge per la mancata applicazione degli artt. 56, terzo e quarto comma, nonostante il [OSCURATO:PERSONA] avesse desistito e comunque impedito l'evento.

2.5. Violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della non menzione della condanna. [OSCURATO:PERSONA]

1. La non manifesta infondatezza dei motivi concernenti il diniego delle attenuanti generiche e della non menzione della condanna, per le ragioni che verranno successivamente illustrate, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, essendo alla data odierna ampiamente decorso il termine massimo di prescrizione previsto per il delitto di tentata truffa ascritto al [OSCURATO:PERSONA], commesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La condanna del ricorrente al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, confermata dalla Corte territoriale, rende peraltro necessario l'esame delle ulteriori doglianze, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 578 cod. proc. Pen.2.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, risultando irrilevante il fatto che, nella prime righe della sentenza, la Corte d'Appello abbia erroneamente fatto riferimento, per l'individuazione della persona offesa, alla Agenzia [OSCURATO:SOCIETA] di Salaparuta, anziché alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.

I.

3. Quanto poi alla inutilizzabilità dedotta con il secondo motivo, assume rilievo assorbente il mancato espletamento della c.d.

"prova di resistenza" rispetto alle ulteriori risultanze accusatorie acquisite, quali le dichiarazioni della teste BURANI sulla procedura di controllo avviata a seguito delle prime verifiche; documento della commissione preposta alla verifica dell'autenticità, che si era espressa per la contraffazione del biglietto presentato dal [OSCURATO:PERSONA] in banca per l'incasso del premio correlato alla lotteria.

Cfr. sul punto. pag. 3 segg. della sentenza di primo grado, le cui argomentazioni sono pienamente valutabili ai fini che qui interessano, in forza del consolidato principio per cui «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Per ciò che concerne la censura relativa al mancato espletamento di una perizia, non può che richiamarsi - dinanzi alla valutazione del giudice di merito in ordine al carattere ultroneo dell'accertamento - il principio affermato anche a Sezioni Unite da questa Suprema Corte, secondo cui la mancata effettuazione della perizia «non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività» (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A. Rv. 270936).

4. Inammissibile, per difetto di specificità, risulta il motivo concernente la mancanza del dolo, che ad avviso del ricorrente sarebbe comprovata dalla presentazione di una querela contro ignoti ancor prima di ogni contestazione a suo carico.

Il motivo evita invero di confrontarsi non solo con quanto osservato a tale specifico proposito dalla Corte territoriale (pagg. 2-3 della sentenza impugnata) in ordine al dato temporale, ma anche - e soprattutto - da quanto evidenziato da entrambi i giudici di merito (in particolare, cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado) in ordine all'assoluta inverosimiglianza della versione difensiva, stando alla quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto il biglietto (in apparenza) vincente la somma di ben Euro 50.000 da un estraneo, che glielo avrebbe ceduto solo perché non in grado di andare in banca a riscuotere il premio della lotteria, dovendo tornare in paese; altrettanto silente, d'altro lato, risulta il ricorso rispetto all'ulteriore rilievo dei giudici di merito secondo cui il [OSCURATO:PERSONA], se fosse stato in buona fede, avrebbe certamente prospettato al funzionario le modalità estremamente anomale con cui egli era entrato in possesso del biglietto.

5. Per ciò che riguarda le residue censure in tema di desistenza e recesso attivo, deve osservarsi, per un verso, che la decisione della Corte territoriale di escludere l'applicabilità della desistenza, avendo il [OSCURATO:PERSONA] ormai compiuto l'intera azione utile ad ingannare la persona offesa, con la presentazione in banca del biglietto per incassare la somma oggetto della vincita, risulta pienamente in linea con l'insegnamento di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento» (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226).

Quanto alla ulteriore questione della mancata applicazione della diminuente del recesso attivo, appare dirimente il rilievo della omessa deduzione in appello della corrispondente doglianza.

6. A diverse conclusioni deve pervenirsi, come già accennato, alle ulteriori doglianze prospettate nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA].

6.1. La Corte d'Appello ha negato le attenuanti generiche argomentando dall'applicazione della pena nel minimo edittale, ciò che consentiva di affermare che la sanzione irrogata fosse "scevra da ogni rigore infondato che la pone al fuori delle finalità di cui all'art. 27 Cost.".

Trattasi di motivazione censurabile perché postula — in totale assenza, tra l'altro, di riferimenti alla concreta fattispecie - una intrinseca inelimina bile interdipendenza tra minimi edittali e applicazione delle attenuanti generiche, che non appare in linea con gli insegnamenti di questa Suprema Corte (in argomento, cfr. da ultimo Sez. 4, n. 36532 del 15/09/2021, M., Rv. 281888, secondo cui «è legittima la decisione che determini la pena base nel minimo edittale e contestualmente applichi nella misura minima la diminuzione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, in quanto non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali - pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si fondano su presupposti diversi»).

6.2. Anche per ciò che riguarda il diniego del beneficio della non menzione della condanna, deve osservarsi che i generici riferimenti alle modalità dell'azione e all'intensità del dolo non mostrano di aver adeguatamente considerato non solo l'età assai avanzata del [OSCURATO:PERSONA], ma anche l'ulteriore circostanza per cui la querela contro ignoti sporta dal ricorrente, in data 05/06/2013, era stata pochi giorni dopo comunicata anche alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il successivo [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. la produzione difensiva nel giudizio di merito, richiamata in ricorso).

7. Le considerazioni fin qui svolte consentono di confermare la sentenza impugnata ai soli effetti civili, dovendosi agli effetti penali pronunciarsi sentenza di annullamento senza rinvio per essere il reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA] estinto per intervenuta prescrizione.

Dalla pronuncia consegue inoltre la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che si liquidano in complessivi Euro 3.510,00, oltre accessori di legge.

P.Q.

M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.

Conferma le statuizioni civili e condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che liquida in complessivi Euro 3.510,00 oltre acce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 30/09/2019 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avv. [OSCURATO:PERSONA] (in forza di procura speciale rilasciata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]), che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, e la liquidazione delle spese sostenute nel grado come da separata notula; Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in data 13/07/2018, dal Tribunale di Marsala, con la quale [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di tentata truffa aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 640 cod. pen. in danno della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (concessionaria dello Stato per l'elargizione delle vincite nelle lotterie), nonché al risarcimento dei danni subiti dalla predetta società, costituitasi parte civile. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione per difetto di querela, avendo la Corte d'Appello individuato la persona offesa non già nella [OSCURATO:PERSONA], ma nella [OSCURATO:SOCIETA] - Agenzia di Salaparuta presso la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato il biglietto per incassare la vincita, che non aveva sporto alcuna querela. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità del documento n. 5 prodotto dal P.M. all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che costituiva accertamento tecnico ripetibile, e al mancato espletamento di una perizia, con le garanzie del contraddittorio, sulla genuinità del biglietto. 2.3. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo, nonostante il [OSCURATO:PERSONA], prima di qualsiasi contestazione ai suoi danni, avesse sporto querela contro ignoti, temendo di esser stato truffato. 2.4. Violazione di legge per la mancata applicazione degli artt. 56, terzo e quarto comma, nonostante il [OSCURATO:PERSONA] avesse desistito e comunque impedito l'evento. 2.5. Violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della non menzione della condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. La non manifesta infondatezza dei motivi concernenti il diniego delle attenuanti generiche e della non menzione della condanna, per le ragioni che verranno successivamente illustrate, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, essendo alla data odierna ampiamente decorso il termine massimo di prescrizione previsto per il delitto di tentata truffa ascritto al [OSCURATO:PERSONA], commesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La condanna del ricorrente al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, confermata dalla Corte territoriale, rende peraltro necessario l'esame delle ulteriori doglianze, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 578 cod. proc. Pen.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, risultando irrilevante il fatto che, nella prime righe della sentenza, la Corte d'Appello abbia erroneamente fatto riferimento, per l'individuazione della persona offesa, alla Agenzia [OSCURATO:SOCIETA] di Salaparuta, anziché alla [OSCURATO:PERSONA] s.r. I. 3. Quanto poi alla inutilizzabilità dedotta con il secondo motivo, assume rilievo assorbente il mancato espletamento della c.d. "prova di resistenza" rispetto alle ulteriori risultanze accusatorie acquisite, quali le dichiarazioni della teste BURANI sulla procedura di controllo avviata a seguito delle prime verifiche; documento della commissione preposta alla verifica dell'autenticità, che si era espressa per la contraffazione del biglietto presentato dal [OSCURATO:PERSONA] in banca per l'incasso del premio correlato alla lotteria. Cfr. sul punto. pag. 3 segg. della sentenza di primo grado, le cui argomentazioni sono pienamente valutabili ai fini che qui interessano, in forza del consolidato principio per cui «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Per ciò che concerne la censura relativa al mancato espletamento di una perizia, non può che richiamarsi - dinanzi alla valutazione del giudice di merito in ordine al carattere ultroneo dell'accertamento - il principio affermato anche a Sezioni Unite da questa Suprema Corte, secondo cui la mancata effettuazione della perizia «non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività» (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A. Rv. 270936). 4. Inammissibile, per difetto di specificità, risulta il motivo concernente la mancanza del dolo, che ad avviso del ricorrente sarebbe comprovata dalla presentazione di una querela contro ignoti ancor prima di ogni contestazione a suo carico. Il motivo evita invero di confrontarsi non solo con quanto osservato a tale specifico proposito dalla Corte territoriale (pagg. 2-3 della sentenza impugnata) in ordine al dato temporale, ma anche - e soprattutto - da quanto evidenziato da entrambi i giudici di merito (in particolare, cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado) in ordine all'assoluta inverosimiglianza della versione difensiva, stando alla quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto il biglietto (in apparenza) vincente la somma di ben Euro 50.000 da un estraneo, che glielo avrebbe ceduto solo perché non in grado di andare in banca a riscuotere il premio della lotteria, dovendo tornare in paese; altrettanto silente, d'altro lato, risulta il ricorso rispetto all'ulteriore rilievo dei giudici di merito secondo cui il [OSCURATO:PERSONA], se fosse stato in buona fede, avrebbe certamente prospettato al funzionario le modalità estremamente anomale con cui egli era entrato in possesso del biglietto. 5. Per ciò che riguarda le residue censure in tema di desistenza e recesso attivo, deve osservarsi, per un verso, che la decisione della Corte territoriale di escludere l'applicabilità della desistenza, avendo il [OSCURATO:PERSONA] ormai compiuto l'intera azione utile ad ingannare la persona offesa, con la presentazione in banca del biglietto per incassare la somma oggetto della vincita, risulta pienamente in linea con l'insegnamento di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento» (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226). Quanto alla ulteriore questione della mancata applicazione della diminuente del recesso attivo, appare dirimente il rilievo della omessa deduzione in appello della corrispondente doglianza. 6. A diverse conclusioni deve pervenirsi, come già accennato, alle ulteriori doglianze prospettate nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. La Corte d'Appello ha negato le attenuanti generiche argomentando dall'applicazione della pena nel minimo edittale, ciò che consentiva di affermare che la sanzione irrogata fosse "scevra da ogni rigore infondato che la pone al fuori delle finalità di cui all'art. 27 Cost.". Trattasi di motivazione censurabile perché postula — in totale assenza, tra l'altro, di riferimenti alla concreta fattispecie - una intrinseca inelimina bile interdipendenza tra minimi edittali e applicazione delle attenuanti generiche, che non appare in linea con gli insegnamenti di questa Suprema Corte (in argomento, cfr. da ultimo Sez. 4, n. 36532 del 15/09/2021, M., Rv. 281888, secondo cui «è legittima la decisione che determini la pena base nel minimo edittale e contestualmente applichi nella misura minima la diminuzione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, in quanto non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali - pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si fondano su presupposti diversi»). 6.2. Anche per ciò che riguarda il diniego del beneficio della non menzione della condanna, deve osservarsi che i generici riferimenti alle modalità dell'azione e all'intensità del dolo non mostrano di aver adeguatamente considerato non solo l'età assai avanzata del [OSCURATO:PERSONA], ma anche l'ulteriore circostanza per cui la querela contro ignoti sporta dal ricorrente, in data 05/06/2013, era stata pochi giorni dopo comunicata anche alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il successivo [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. la produzione difensiva nel giudizio di merito, richiamata in ricorso). 7. Le considerazioni fin qui svolte consentono di confermare la sentenza impugnata ai soli effetti civili, dovendosi agli effetti penali pronunciarsi sentenza di annullamento senza rinvio per essere il reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA] estinto per intervenuta prescrizione. Dalla pronuncia consegue inoltre la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che si liquidano in complessivi Euro 3.510,00, oltre accessori di legge. P.Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che liquida in complessivi Euro 3.510,00 oltre acce
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