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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22345/2026

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ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].- [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-Numero registro generale 24577/2024Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 22345/2026Data pubblicazione 29/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello Sez. dist. di Sassari n. 10/2024depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con atto di citazione del 19.7.2016, la società [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto nei confronti dei signori [OSCURATO:PERSONA](disponente/trustee), [OSCURATO:PERSONA] (beneficiario) e altra domandad’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto notarile del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui ilMassimiliano [OSCURATO:PERSONA] ha costituito un trust autodichiarato vincolando unimmobile a beneficio del padre.A presupposto dell'azione revocatoria la banca ha dedotto di avere uncredito anteriore di € 558.548,13 (oltre interessi) verso la società SICOTESs.r.l. di cui il [OSCURATO:PERSONA] e la signora [OSCURATO:PERSONA] eranofideiussori.Ha altresì allegato la posteriorità dell'atto dispositivo: il trust era statocostituito successivamente al sorgere del credito; ha addotto coincidenzatra disponente e trustee: [OSCURATO:PERSONA] rivestiva entrambi i ruoli; hainfine fatto presente che l’atto dispositivo era a titolo gratuito: ilconferimento era a favore del padre [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultimo, nel costituirsi, ha spiegato altresì opposizione ex art. 404c.p.c., sostenendo di essere terzo rispetto al debito contratto dal figlio edunque di essere pregiudicato nel suo diritto dalla esecuzione su un suobene fatta in base a quel debito.2.- Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 807/2020, ha dichiaratol'inefficacia dell'atto istitutivo del trust nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA],ritenendo provati i presupposti invocati dalla banca.In quel giudizio si era costituito solo [OSCURATO:PERSONA] (beneficiario), cheaveva proposto opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.Numero registro generale 24577/2024Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 22345/2026Data pubblicazione 29/06/20262.1-.

Avverso la decisione di primo grado ha interposto gravame l’AgostinoLauria, chiedendo in via principale la riforma della sentenza, e previadeclaratoria di inefficacia di precedenti titoli esecutivi (sentenza n.1009/2012 e decreto ingiuntivo n. 840/2010 del Tribunale di Sassari), chesi accertasse altresì l'inesistenza del credito della banca.In grado di appello si è costituito il [OSCURATO:SOCIETA], che ha contestatointegralmente l'appello; ha reiterato l'eccezione di carenza di legittimazionein quanto il diritto vantato (derivante dal trust del 27.7.2012) era successivoalla sentenza di cui si chiedeva la revocazione (depositata il 28.6.2012); haribadito l'esistenza di tutte le condizioni per l'esperimento dell'azionerevocatoria.3.- La Corte d'Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, consentenza n. 10/2024 ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA]; ha dichiaratoinammissibile l'opposizione di terzo; ha confermato nel merito la statuizionedel Tribunale, affermando che tutte le questioni relative al rapporto dimutuo e al credito erano coperte da giudicato (decreto ingiuntivo n.840/2011 e sentenze di rigetto dell'opposizione divenute definitive).4.- Avverso la suindicata decisione della corte di merito il MassimilianoLauria propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustratida memoria.Resiste con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.- La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'opposizione di terzo perdifetto del presupposto fondamentale della esistenza di un dirittopreesistente alla sentenza impugnata.Ha osservato la Corte di Appello che, in data 28 giugno 2012, è stataemessa la sentenza n. 1009/2012 del Tribunale di Sassari che ha accertatoil credito del [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

SoloNumero registro generale 24577/2024Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 22345/2026Data pubblicazione 29/06/2026successivamente, in data 27 luglio 2012, vi è stata costituzione del trustcon cui [OSCURATO:PERSONA] è divenuto beneficiario degli effetti dell’atto.Il diritto vantato da [OSCURATO:PERSONA] (beneficiario del trust), dunque, è sortocirca un mese dopo la sentenza che si vorrebbe impugnare con l'opposizionedi terzo.La Corte ha quindi escluso che [OSCURATO:PERSONA] potesse essere consideratoterzo pregiudicato dalla sentenza n. 1009/2012, in quanto il suo diritto dibeneficiario è sorto successivamente e non può essere consideratoincompatibile con l'accertamento del credito nei confronti del figlio.La Corte di Appello ha poi osservato che sul credito posto a base dellarevocatoria si era già formato, in altro giudizio, un giudicato, poiché erastata rigettata l’opposizione al decreto ingiuntivo.

Dunque, l’esistenza delcredito che giustifica la revocatoria non poteva essere messa in discussione.Per il resto, non vi era contestazione sugli altri presupposti della revocatoriain quanto l’appellante si era limitato a proporre opposizione di terzo, dunquead invocare la non opponibilità nei suoi confronti della revocatoria, o deisuoi effetti, mentre alcuna contestazione circa i presupposti di quest’ultimaera da ritenersi proposta.2.- Questa decisione è censurata con due motivi.3.- Con il primo motivo si prospetta violazione degli artt. 101, 102, 138,139, 140, 142, 149, 291, 354 c.p.c., nonché violazione dell'[OSCURATO:PERSONA]Svizzera del 2 giugno 1988 e/o della Convenzione dell'Ajadel 15 novembre 1965.Va premesso che [OSCURATO:PERSONA] asserisce di essere venuto aconoscenza dell'intera vicenda processuale solo nell'aprile del 2024 quando,a seguito di un'ipotesi di vendita dell'immobile oggetto del trust, incaricavauno studio notarile di effettuare le necessarie verifiche.

Dalle visureipotecarie emergeva la trascrizione di una domanda giudiziale a suo carico.A seguito di ciò, conferiva procura al proprio difensore per accedere agli attiprocessuali.

L'accesso al fascicolo informatico del giudizio di appello venivaNumero registro generale 24577/2024Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 22345/2026Data pubblicazione 29/06/2026autorizzato in data 26 aprile 2024.

Il ricorrente sostiene che solo da taledata ha avuto effettiva conoscenza dei giudizi e delle sentenze emesse, eche da tale momento decorre il termine per l'impugnazione tardiva previstodall'art. 327, comma 2, c.p.c. per il contumace involontario.Dunque, egli propone oggi ricorso per cassazione, onde far valere la nullitàdella notifica degli atti introduttivi di primo e secondo grado, nei suoiconfronti e la conseguente nullità della sentenza impugnata.La tesi del motivo di ricorso è che vi è stato un "evidente difetto dicontraddittorio" in entrambi i gradi di merito.

Il ricorrente sostiene che,essendo residente all'estero (in Svizzera) sin da prima dell'inizio del giudiziodi primo grado, le notificazioni degli atti introduttivi avrebbero dovutoessere eseguite secondo le forme previste dalle convenzioni internazionalie non secondo le modalità ordinarie del codice di procedura civile italiano.Nello specifico, egli osserva che la notifica dell'atto di citazione di primogrado, è stata eseguita a Sassari, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso unprecedente indirizzo di residenza, quando egli era già anagraficamenteresidente in Svizzera.

Tale notifica, secondo il ricorrente, è da ritenersi"inesistente o quantomeno affetta da nullità".Inoltre, la notifica (e la sua rinnovazione) dell'atto di citazione in appello, èstata anch'essa eseguita a Sassari con le medesime modalità errate,ignorando la residenza estera del destinatario.A sostegno della propria tesi, il ricorrente richiama un principio di dirittoaffermato da questa Corte (sentenza n. 28425/2023), secondo cui ilcontumace involontario, per proporre impugnazione tardiva, devedimostrare la nullità della notifica e la conseguente mancata conoscenza delprocesso.

Tuttavia, qualora la notifica sia stata eseguita in un luogo senzaalcun collegamento con il destinatario, la mancata conoscenza si presumee spetta alla controparte dimostrare il contrario.Numero registro generale 24577/2024Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 22345/2026Data pubblicazione 29/06/2026La conseguenza di tale vizio radicale sarebbe la nullità di entrambi iprocedimenti di merito e delle relative sentenze, per violazione del principiodel contraddittorio.3.1.- Con il secondo motivo si prospetta violazione degli artt. 101, 102, 138,139, 140, 142, 149, 291, 354 c.p.c., nonché dell’accordo Italia-Svizzera edella Convenzione dell’Aja.

In sostanza, si chiede che lo stesso fatto di cuial primo motivo (nullità della notifica e conseguente accertamento che ilricorrente è stato contumace involontario) venga valutato non solo comecausa di vizi procedurali che determinano la nullità della sentenza (error inprocedendo), ma anche come errori nell'interpretazione e applicazione dellenorme che regolano la notificazione e la costituzione del contraddittorio(error in iudicando).3.2.- I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono infondati.Innanzitutto, come ricorda il ricorrente, il principio di diritto affermato daquesta Corte è nel senso che ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazionetardiva del cd. contumace involontario, ai sensi dell'articolo 327, comma 2,c.p.c., grava su quest'ultimo l'onere di allegare e dimostrare non solo lacausa della eventuale nullità della notificazione dell'atto introduttivo delgiudizio, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo inconseguenza di quel vizio; peraltro, nell'ipotesi in cui la notificazionedell'atto introduttivo del giudizio sia stata invalidamente eseguita in luogoo con consegna a persona che non hanno alcun collegamento coldestinatario della notifica, la relativa allegazione deve considerarsi implicitanella specifica allegazione dello stesso vizio della notificazione e, in tal caso,non può affermarsi alcuna presunzione "iuris tantum" di conoscenza delprocesso da parte dell'impugnante, onde grava sulla controparte l'onere didimostrare che tale conoscenza vi sia eventualmente stata ugualmente .(Cass. 28425/ 2023, poi ripreso da Cass. 2973/ 2024, nei motivi).Numero registro generale 24577/2024Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 22345/2026Data pubblicazione 29/06/2026Aggiunge poi il precedente citato che deve ritenersi superata la tralaticiaaffermazione per cui, in caso di impugnazione tardiva del contumaceinvolontario ai sensi dell’art. 327, comma 2, c.p.c., bisogna distinguere tra“inesistenza giuridica” e mera “nullità” della notificazione dell’attointroduttivo del processo e solo nella prima ipotesi vi è una presunzione difatto di mancata conoscenza del processo stesso, tale da imporre allacontroparte (cioè all’attore vittorioso) di dimostrare che detta conoscenzadi fatto in realtà vi fu .Piuttosto, bisognerebbe distinguere le ipotesi descritte da Cass.

S.U. n.14916/2016, secondo cui il vizio della notificazione che venga eseguitae dunque si perfezioni secondo una qualunque delle forme previste dallalegge, anche «virtuali» (quindi: non solo con la consegna dell’atto, maanche con il deposito dello stesso nelle forme per legge equiparate allaconsegna), sia pure invalidamente, è sempre quello della «nullità», aprescindere dall’esistenza di un collegamento con il destinatario del luogoe/o della persona dove e/o alla quale avvenga la consegna dell’atto, mentrenel caso in cui (non solo) non vi sia nessuna consegna dell’atto ma non visia neanche alcun deposito equipollente nelle forme di legge, la notificazionenon è viziata, ma semplicemente non ha avuto affatto luogo (trattandosisostanzialmente una ipotesi di omessa notifica, non di notifica viziata) (Cass. 29273/ 2024) (p.10)Ma nella specie, come risulta pacifico, è invocato, alla luce dei principipredetti, un vizio di nullità, e non già di inesistenza della notifica.Invero, la notifica è avvenuta nello stabilimento industriale dove era ildomicilio del ricorrente fino a pochi giorni prima della notifica, ed è avvenutanel rispetto delle forme di cui all’art. 140 c.p.c.Senza sottacersi che, come risulta ex actis e come chiaramente dimostratodalla controricorrente, il ricorrente è stato dapprima citato in giudizio dalfiglio, con atto di chiamata in causa notificato non già in Svizzera (nuovaresidenza) ma proprio in [OSCURATO:SOCIETA]; poi tale chiamata in causa è stataNumero registro generale 24577/2024Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 22345/2026Data pubblicazione 29/06/2026rinnovata in appello, e, sempre da parte del figlio, la notifica è nuovamenteavvenuta in [OSCURATO:SOCIETA], e non in Svizzera.Dunque, la pretesa inesistenza della notifica affliggerebbe, semmai, l’attodi chiamata in causa (sia in primo che in secondo grado) che il ricorrenteha ricevuto da parte dello stesso figlio, il quale peraltro in appello ha chiestola rinnovazione della notifica e, avutane autorizzazione, pur sapendodell’indirizzo svizzero del padre, l’ha rinnovata a quello italiano precedente.Dunque, non può assumersi presunzione di mancata conoscenza dell’atto,dovuta alla circostanza che quest’ultimo è stato notificato in un luogo con ilquale il ricorrente non aveva alcun collegamento.

E, non potendosi applicarela presunzione, era onere del ricorrente dimostrare di non avere avutocomunque conoscenza aliunde dell’atto a lui notificato.Prova che non solo manca, ma è smentita da quella contraria offerta dallacontroricorrente, la quale ha allegato una proposta transattiva fatta dalricorrente in corso di causa, segno che costui sapeva della pendenza dellalite e non è dunque vero che ne sia venuto a conoscenza solo in occasionedella vendita del bene.All’infondatezza nei suindicati termini dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 11.200,00 (di cuieuro 11.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 24577/2024Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 22345/2026Data pubblicazione 29/06/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].- [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-Numero registro generale 24577/2024Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 22345/2026Data pubblicazione 29/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello Sez. dist. di Sassari n. 10/2024depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con atto di citazione del 19.7.2016, la società [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto nei confronti dei signori [OSCURATO:PERSONA](disponente/trustee), [OSCURATO:PERSONA] (beneficiario) e altra domandad’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto notarile del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui ilMassimiliano [OSCURATO:PERSONA] ha costituito un trust autodichiarato vincolando unimmobile a beneficio del padre.A presupposto dell'azione revocatoria la banca ha dedotto di avere uncredito anteriore di € 558.548,13 (oltre interessi) verso la società SICOTESs.r.l. di cui il [OSCURATO:PERSONA] e la signora [OSCURATO:PERSONA] eranofideiussori.Ha altresì allegato la posteriorità dell'atto dispositivo: il trust era statocostituito successivamente al sorgere del credito; ha addotto coincidenzatra disponente e trustee: [OSCURATO:PERSONA] rivestiva entrambi i ruoli; hainfine fatto presente che l’atto dispositivo era a titolo gratuito: ilconferimento era a favore del padre [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultimo, nel costituirsi, ha spiegato altresì opposizione ex art. 404c.p.c., sostenendo di essere terzo rispetto al debito contratto dal figlio edunque di essere pregiudicato nel suo diritto dalla esecuzione su un suobene fatta in base a quel debito.2.- Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 807/2020, ha dichiaratol'inefficacia dell'atto istitutivo del trust nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA],ritenendo provati i presupposti invocati dalla banca.In quel giudizio si era costituito solo [OSCURATO:PERSONA] (beneficiario), cheaveva proposto opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.Numero registro generale 24577/2024Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 22345/2026Data pubblicazione 29/06/20262.1-. Avverso la decisione di primo grado ha interposto gravame l’AgostinoLauria, chiedendo in via principale la riforma della sentenza, e previadeclaratoria di inefficacia di precedenti titoli esecutivi (sentenza n.1009/2012 e decreto ingiuntivo n. 840/2010 del Tribunale di Sassari), chesi accertasse altresì l'inesistenza del credito della banca.In grado di appello si è costituito il [OSCURATO:SOCIETA], che ha contestatointegralmente l'appello; ha reiterato l'eccezione di carenza di legittimazionein quanto il diritto vantato (derivante dal trust del 27.7.2012) era successivoalla sentenza di cui si chiedeva la revocazione (depositata il 28.6.2012); haribadito l'esistenza di tutte le condizioni per l'esperimento dell'azionerevocatoria.3.- La Corte d'Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, consentenza n. 10/2024 ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA]; ha dichiaratoinammissibile l'opposizione di terzo; ha confermato nel merito la statuizionedel Tribunale, affermando che tutte le questioni relative al rapporto dimutuo e al credito erano coperte da giudicato (decreto ingiuntivo n.840/2011 e sentenze di rigetto dell'opposizione divenute definitive).4.- Avverso la suindicata decisione della corte di merito il MassimilianoLauria propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustratida memoria.Resiste con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.- La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'opposizione di terzo perdifetto del presupposto fondamentale della esistenza di un dirittopreesistente alla sentenza impugnata.Ha osservato la Corte di Appello che, in data 28 giugno 2012, è stataemessa la sentenza n. 1009/2012 del Tribunale di Sassari che ha accertatoil credito del [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. SoloNumero registro generale 24577/2024Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 22345/2026Data pubblicazione 29/06/2026successivamente, in data 27 luglio 2012, vi è stata costituzione del trustcon cui [OSCURATO:PERSONA] è divenuto beneficiario degli effetti dell’atto.Il diritto vantato da [OSCURATO:PERSONA] (beneficiario del trust), dunque, è sortocirca un mese dopo la sentenza che si vorrebbe impugnare con l'opposizionedi terzo.La Corte ha quindi escluso che [OSCURATO:PERSONA] potesse essere consideratoterzo pregiudicato dalla sentenza n. 1009/2012, in quanto il suo diritto dibeneficiario è sorto successivamente e non può essere consideratoincompatibile con l'accertamento del credito nei confronti del figlio.La Corte di Appello ha poi osservato che sul credito posto a base dellarevocatoria si era già formato, in altro giudizio, un giudicato, poiché erastata rigettata l’opposizione al decreto ingiuntivo. Dunque, l’esistenza delcredito che giustifica la revocatoria non poteva essere messa in discussione.Per il resto, non vi era contestazione sugli altri presupposti della revocatoriain quanto l’appellante si era limitato a proporre opposizione di terzo, dunquead invocare la non opponibilità nei suoi confronti della revocatoria, o deisuoi effetti, mentre alcuna contestazione circa i presupposti di quest’ultimaera da ritenersi proposta.2.- Questa decisione è censurata con due motivi.3.- Con il primo motivo si prospetta violazione degli artt. 101, 102, 138,139, 140, 142, 149, 291, 354 c.p.c., nonché violazione dell'[OSCURATO:PERSONA]Svizzera del 2 giugno 1988 e/o della Convenzione dell'Ajadel 15 novembre 1965.Va premesso che [OSCURATO:PERSONA] asserisce di essere venuto aconoscenza dell'intera vicenda processuale solo nell'aprile del 2024 quando,a seguito di un'ipotesi di vendita dell'immobile oggetto del trust, incaricavauno studio notarile di effettuare le necessarie verifiche. Dalle visureipotecarie emergeva la trascrizione di una domanda giudiziale a suo carico.A seguito di ciò, conferiva procura al proprio difensore per accedere agli attiprocessuali. L'accesso al fascicolo informatico del giudizio di appello venivaNumero registro generale 24577/2024Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 22345/2026Data pubblicazione 29/06/2026autorizzato in data 26 aprile 2024. Il ricorrente sostiene che solo da taledata ha avuto effettiva conoscenza dei giudizi e delle sentenze emesse, eche da tale momento decorre il termine per l'impugnazione tardiva previstodall'art. 327, comma 2, c.p.c. per il contumace involontario.Dunque, egli propone oggi ricorso per cassazione, onde far valere la nullitàdella notifica degli atti introduttivi di primo e secondo grado, nei suoiconfronti e la conseguente nullità della sentenza impugnata.La tesi del motivo di ricorso è che vi è stato un "evidente difetto dicontraddittorio" in entrambi i gradi di merito. Il ricorrente sostiene che,essendo residente all'estero (in Svizzera) sin da prima dell'inizio del giudiziodi primo grado, le notificazioni degli atti introduttivi avrebbero dovutoessere eseguite secondo le forme previste dalle convenzioni internazionalie non secondo le modalità ordinarie del codice di procedura civile italiano.Nello specifico, egli osserva che la notifica dell'atto di citazione di primogrado, è stata eseguita a Sassari, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso unprecedente indirizzo di residenza, quando egli era già anagraficamenteresidente in Svizzera. Tale notifica, secondo il ricorrente, è da ritenersi"inesistente o quantomeno affetta da nullità".Inoltre, la notifica (e la sua rinnovazione) dell'atto di citazione in appello, èstata anch'essa eseguita a Sassari con le medesime modalità errate,ignorando la residenza estera del destinatario.A sostegno della propria tesi, il ricorrente richiama un principio di dirittoaffermato da questa Corte (sentenza n. 28425/2023), secondo cui ilcontumace involontario, per proporre impugnazione tardiva, devedimostrare la nullità della notifica e la conseguente mancata conoscenza delprocesso. Tuttavia, qualora la notifica sia stata eseguita in un luogo senzaalcun collegamento con il destinatario, la mancata conoscenza si presumee spetta alla controparte dimostrare il contrario.Numero registro generale 24577/2024Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 22345/2026Data pubblicazione 29/06/2026La conseguenza di tale vizio radicale sarebbe la nullità di entrambi iprocedimenti di merito e delle relative sentenze, per violazione del principiodel contraddittorio.3.1.- Con il secondo motivo si prospetta violazione degli artt. 101, 102, 138,139, 140, 142, 149, 291, 354 c.p.c., nonché dell’accordo Italia-Svizzera edella Convenzione dell’Aja. In sostanza, si chiede che lo stesso fatto di cuial primo motivo (nullità della notifica e conseguente accertamento che ilricorrente è stato contumace involontario) venga valutato non solo comecausa di vizi procedurali che determinano la nullità della sentenza (error inprocedendo), ma anche come errori nell'interpretazione e applicazione dellenorme che regolano la notificazione e la costituzione del contraddittorio(error in iudicando).3.2.- I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono infondati.Innanzitutto, come ricorda il ricorrente, il principio di diritto affermato daquesta Corte è nel senso che ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazionetardiva del cd. contumace involontario, ai sensi dell'articolo 327, comma 2,c.p.c., grava su quest'ultimo l'onere di allegare e dimostrare non solo lacausa della eventuale nullità della notificazione dell'atto introduttivo delgiudizio, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo inconseguenza di quel vizio; peraltro, nell'ipotesi in cui la notificazionedell'atto introduttivo del giudizio sia stata invalidamente eseguita in luogoo con consegna a persona che non hanno alcun collegamento coldestinatario della notifica, la relativa allegazione deve considerarsi implicitanella specifica allegazione dello stesso vizio della notificazione e, in tal caso,non può affermarsi alcuna presunzione "iuris tantum" di conoscenza delprocesso da parte dell'impugnante, onde grava sulla controparte l'onere didimostrare che tale conoscenza vi sia eventualmente stata ugualmente .(Cass. 28425/ 2023, poi ripreso da Cass. 2973/ 2024, nei motivi).Numero registro generale 24577/2024Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 22345/2026Data pubblicazione 29/06/2026Aggiunge poi il precedente citato che deve ritenersi superata la tralaticiaaffermazione per cui, in caso di impugnazione tardiva del contumaceinvolontario ai sensi dell’art. 327, comma 2, c.p.c., bisogna distinguere tra“inesistenza giuridica” e mera “nullità” della notificazione dell’attointroduttivo del processo e solo nella prima ipotesi vi è una presunzione difatto di mancata conoscenza del processo stesso, tale da imporre allacontroparte (cioè all’attore vittorioso) di dimostrare che detta conoscenzadi fatto in realtà vi fu .Piuttosto, bisognerebbe distinguere le ipotesi descritte da Cass. S.U. n.14916/2016, secondo cui il vizio della notificazione che venga eseguitae dunque si perfezioni secondo una qualunque delle forme previste dallalegge, anche «virtuali» (quindi: non solo con la consegna dell’atto, maanche con il deposito dello stesso nelle forme per legge equiparate allaconsegna), sia pure invalidamente, è sempre quello della «nullità», aprescindere dall’esistenza di un collegamento con il destinatario del luogoe/o della persona dove e/o alla quale avvenga la consegna dell’atto, mentrenel caso in cui (non solo) non vi sia nessuna consegna dell’atto ma non visia neanche alcun deposito equipollente nelle forme di legge, la notificazionenon è viziata, ma semplicemente non ha avuto affatto luogo (trattandosisostanzialmente una ipotesi di omessa notifica, non di notifica viziata) (Cass. 29273/ 2024) (p.10)Ma nella specie, come risulta pacifico, è invocato, alla luce dei principipredetti, un vizio di nullità, e non già di inesistenza della notifica.Invero, la notifica è avvenuta nello stabilimento industriale dove era ildomicilio del ricorrente fino a pochi giorni prima della notifica, ed è avvenutanel rispetto delle forme di cui all’art. 140 c.p.c.Senza sottacersi che, come risulta ex actis e come chiaramente dimostratodalla controricorrente, il ricorrente è stato dapprima citato in giudizio dalfiglio, con atto di chiamata in causa notificato non già in Svizzera (nuovaresidenza) ma proprio in [OSCURATO:SOCIETA]; poi tale chiamata in causa è stataNumero registro generale 24577/2024Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 22345/2026Data pubblicazione 29/06/2026rinnovata in appello, e, sempre da parte del figlio, la notifica è nuovamenteavvenuta in [OSCURATO:SOCIETA], e non in Svizzera.Dunque, la pretesa inesistenza della notifica affliggerebbe, semmai, l’attodi chiamata in causa (sia in primo che in secondo grado) che il ricorrenteha ricevuto da parte dello stesso figlio, il quale peraltro in appello ha chiestola rinnovazione della notifica e, avutane autorizzazione, pur sapendodell’indirizzo svizzero del padre, l’ha rinnovata a quello italiano precedente.Dunque, non può assumersi presunzione di mancata conoscenza dell’atto,dovuta alla circostanza che quest’ultimo è stato notificato in un luogo con ilquale il ricorrente non aveva alcun collegamento. E, non potendosi applicarela presunzione, era onere del ricorrente dimostrare di non avere avutocomunque conoscenza aliunde dell’atto a lui notificato.Prova che non solo manca, ma è smentita da quella contraria offerta dallacontroricorrente, la quale ha allegato una proposta transattiva fatta dalricorrente in corso di causa, segno che costui sapeva della pendenza dellalite e non è dunque vero che ne sia venuto a conoscenza solo in occasionedella vendita del bene.All’infondatezza nei suindicati termini dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 11.200,00 (di cuieuro 11.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 24577/2024Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 22345/2026Data pubblicazione 29/06/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]