CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 07216/2024
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10660/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro C.I.I.P. S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] V.le Indipendenza, 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] SINDACO P.T., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONAn.415/2023depositata il 08/03/2023. Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha proposto istanza di decisione; considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione alle part i resistent i delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore di ciascuna in euro 1. 1 0 0,00 oltre 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 10/03/2024