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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 1991

Cassazione n. 38696/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/11/1991 avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che, alla luce di una puntuale e lineare ricostruzione della vicenda a giudizio, ha delineato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, mentre con il secondo motivo si contesta la mancata applicazione delle attenuanti generiche, escluse per il difetto di elementi positivamente valorizzabili a tal fine, e con il terzo motivo si censura la determinazione della pena, malgrado la sentenza impugnata, anche in parte qua, risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; rilevato, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/11/1991 avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che, alla luce di una puntuale e lineare ricostruzione della vicenda a giudizio, ha delineato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, mentre con il secondo motivo si contesta la mancata applicazione delle attenuanti generiche, escluse per il difetto di elementi positivamente valorizzabili a tal fine, e con il terzo motivo si censura la determinazione della pena, malgrado la sentenza impugnata, anche in parte qua, risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; rilevato, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 38696/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris