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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 13591/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il viziodi motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla mancata concessione delle attenuantigeneriche di cui all’art. 62-bis, cod. pen., non è consentito perché fondato su motivimeramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivipuntualmente disattese con argomentazioni esaurienti ed esenti da vizi logici, nonchéconformi al consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessarioche il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunquerilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi osuperati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.;Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014,Lule, Rv. 259899); rilevato che la corte d’appello ha correttamente motivato in relazione alle circostanzeimpugnata), ritenendo di non poterne fare applicazione in ragione della gravità del fatto,dedotta dalle modalità minacciose particolarmente allarmanti della condotta del ricorrentedurante il compimento della rapina (nella specie, l’aver colpito la persona offesa con il calciodi una pistola, accompagnando tale gesto all’esplosione di uno sparo) e, altresì, nella fasesusseguente al fatto, alla presenza dei militari intervenuti, tali da far emergere la personalitànegativa del ricorrente, con conseguente congruità della pena irrogata dal giudice di primogrado;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il viziodi motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla mancata concessione delle attenuantigeneriche di cui all’art. 62-bis, cod. pen., non è consentito perché fondato su motivimeramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivipuntualmente disattese con argomentazioni esaurienti ed esenti da vizi logici, nonchéconformi al consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessarioche il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunquerilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi osuperati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.;Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014,Lule, Rv. 259899); rilevato che la corte d’appello ha correttamente motivato in relazione alle circostanzeimpugnata), ritenendo di non poterne fare applicazione in ragione della gravità del fatto,dedotta dalle modalità minacciose particolarmente allarmanti della condotta del ricorrentedurante il compimento della rapina (nella specie, l’aver colpito la persona offesa con il calciodi una pistola, accompagnando tale gesto all’esplosione di uno sparo) e, altresì, nella fasesusseguente al fatto, alla presenza dei militari intervenuti, tali da far emergere la personalitànegativa del ricorrente, con conseguente congruità della pena irrogata dal giudice di primogrado;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.