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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 novembre 1993

Cassazione n. 12449/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/11/1993 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 21 settembre 2020, la corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Varese del 4 settembre 2018, confermava la condanna alle pene di legge di [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuta colpevole del delitto di ricettazione, contestualmente dichiarando non doversi procedere nei confronti della stessa in ordine al delitto di truffa per remissione di querela. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata, tramite il proprio difensore, che, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., deduceva violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. avuto riguardo all'integrale risarcimento del danno operato dalla ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che doveva desumersi dalle mails scambiate dai difensori delle rispettive parti e dalla successiva remissione di querela per la fattispecie di truffa. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II motivo è manifestamente infondato, ed il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Ed invero i in alcun modo poteva riconoscere la corte di appello l'attenuante invocata dalla difesa dell'avvenuto risarcimento del danno in relazione al residuo reato di cui all'art. 648 cod.pen. contestato al capo a) della rubrica, la ricettazione dell'assegno provento di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], posto che il versamento di euro 400,00 cui fa riferimento la difesa , e la stessa sentenza di appello, attengono alla persona offesa della truffa [OSCURATO:PERSONA]; viceversa la difesa ed il ricorso nulla affermano in relazione al risarcimento del danno nei confronti della vittima del reato di cui al capo a) e cioè il soggetto che aveva subito il furto dell'assegno e la cui successiva circolazione lo vedeva ulteriormente danneggiato, il già citato [OSCURATO:PERSONA].

Con la conseguenza che, in assenza di risarcimento del danno nei confronti della vittima della ricettazionei l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. non avrebbe comunque potuto essere concessa.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 tias-cUrro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 4 febbraio 2022 Ui CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE Dott.

Mat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/11/1993 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 21 settembre 2020, la corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Varese del 4 settembre 2018, confermava la condanna alle pene di legge di [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuta colpevole del delitto di ricettazione, contestualmente dichiarando non doversi procedere nei confronti della stessa in ordine al delitto di truffa per remissione di querela. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata, tramite il proprio difensore, che, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., deduceva violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. avuto riguardo all'integrale risarcimento del danno operato dalla ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che doveva desumersi dalle mails scambiate dai difensori delle rispettive parti e dalla successiva remissione di querela per la fattispecie di truffa. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II motivo è manifestamente infondato, ed il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ed invero i in alcun modo poteva riconoscere la corte di appello l'attenuante invocata dalla difesa dell'avvenuto risarcimento del danno in relazione al residuo reato di cui all'art. 648 cod.pen. contestato al capo a) della rubrica, la ricettazione dell'assegno provento di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], posto che il versamento di euro 400,00 cui fa riferimento la difesa , e la stessa sentenza di appello, attengono alla persona offesa della truffa [OSCURATO:PERSONA]; viceversa la difesa ed il ricorso nulla affermano in relazione al risarcimento del danno nei confronti della vittima del reato di cui al capo a) e cioè il soggetto che aveva subito il furto dell'assegno e la cui successiva circolazione lo vedeva ulteriormente danneggiato, il già citato [OSCURATO:PERSONA]. Con la conseguenza che, in assenza di risarcimento del danno nei confronti della vittima della ricettazionei l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. non avrebbe comunque potuto essere concessa. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 tias-cUrro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 4 febbraio 2022 Ui CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Dott. Mat
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