CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 dicembre 2021
Cassazione n. 29078/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2021 del GIP del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata il 23 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il G.u.p. del Tribunale di Brescia ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro di reclusione ed C 14.000,00 di multa e a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed C 14.000,00 di multa. Quanto a [OSCURATO:PERSONA]: è stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra le due violazioni dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 che gli sono contestate nel presente procedimento ed altre violazioni della medesima disposizione di legge per le quali egli è stato condannato dal Tribunale di Brescia con sentenza divenuta irrevocabile il 16 settembre 2020; è stato ritenuto più grave il reato contestato al capo 3) (relativo all'acquisto di 108 grammi di cocaina con percentuale media di principio attivo del 75,8%); è stata esclusa la sussistenza della recidiva; sono state concesse le attenuanti generiche. Quanto a [OSCURATO:PERSONA]: è stata ritenuta la continuazione tra tutti i reati a lui ascritti; è stato ritenuto più grave il reato contestato al capo 6) (relativo alla cessione di almeno 2,5 chilogrammi di cocaina); è stata applicata la recidiva semplice escludendo la sussistenza della recidiva reiterata; sono state concesse le attenuanti generiche prevalenti su questa aggravante. 2. [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso contro la sentenza. 2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] si duole della qualificazione giuridica dei fatti sostenendo che avrebbero dovuto essere ricondotti entro l'ambito operativo dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90. Osserva che [OSCURATO:PERSONA] [responsabile insieme a [OSCURATO:PERSONA] dell'acquisto di stupefacente contestato al capo 1)] è stato separatamente giudicato e in quel procedimento il fatto è stato ritenuto di lieve entità. Quanto al reato di cui al capo 3), sottolinea che la sostanza doveva essere acquistata, oltre che da [OSCURATO:PERSONA], anche da altri, ma il G.u.p. non ha tenuto conto di questo nel valutare se il fatto ascritto al ricorrente fosse stato correttamente qualificato come violazione dell'art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90. 2.2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] lamentano che il G.u.p. non ha provveduto in ordine alla destinazione di tre telefoni cellulari sottoposti a sequestro il 28 giugno 2021. Sostengono che ciò imporrebbe l'annullamento della sentenza impugnata perché, pur non avendo disposto la restituzione dei telefoni, il giudice ha omesso di motivare sulle ragioni di tale mancata restituzione. Richiamano, in proposito, la sentenza delle Sezioni Unite n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 secondo la quale «la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, 2 cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.». 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 4. Nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammissibilità. 5. Con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si osserva che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, lo sviluppo delle linee argomentative della sentenza di patteggiarnento è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ciò implica che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. debba essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione, anche implicita, che la verifica richiesta dalla legge sia stata compiuta e non ricorrano le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135; Sez. 1, n. 123 del 12/01/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196824). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi della decisione, che riguardano, in particolare, la qualificazione giuridica del fatto, la continuazione, l'esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della pena e la sua sospensione. Si è affermato, infatti, nel solco delle decisioni delle Sezioni unite, che la motivazione della sentenza di patteggiamento può essere sintetica e a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Si è rilevato, inoltre, che l'imputato non può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione, censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà da lui stesso manifestata e che, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia a valersi della facoltà di contestare l'accusa. Ne consegue che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto da lui stesso accettato. Nel caso di specie, il giudice ha espressamente evidenziato che la qualificazione giuridica del fatto era corretta, che i fatti erano stati commessi nel medesimo contesto di spazio e di tempo rispetto ad altri già oggetto di condanna definitiva «all'unico scopo di trarre lucro dall'illecito commercio di sostanze stupefacenti» e che il comportamento processuale collaborativo giustificava l'applicazione delle attenuanti generiche. Ha chiarito, inoltre, che la pena finale, concordata dalle parti, è stata determinata partendo dalla pena minima prevista per il reato contestato, pari ad anni sei di reclusione ed C 7.000,00 di multa. Pertanto, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 6. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è volto a ottenere l'annullamento della sentenza impugnata «nella parte» in cui ha omesso di restituire all'avente diritto tre telefoni cellulari che gli erano stati sequestrati il 28 giugno 2021. Dalla lettura del ricorso emerge che il provvedimento di sequestro dei telefoni cellulari fu adottato ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen. Non è noto se tale provvedimento sia stato impugnato né se sia stata avanzata una richiesta di restituzione. La sentenza impugnata dà atto che le parti hanno chiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., non fa menzione di richieste in ordine alla destinazione dei beni sottoposti a sequestro e non contiene statuizioni in proposito. In particolare, la sentenza non dispone confische ai sensi dell'art. 240 cod. pen. Poiché chiede l'annullamento di una confisca che non è mai stata disposta, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 7. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle A