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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17318/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

5 dalla Corte di appello di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità dei ricorsi;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che insistono per l’accoglimento deimotivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, parzialmenteriformando la sentenza resa il 22 gennaio 2021 dal Tribunale di Ragusa, ha confermatoper tutti gli imputati indicati in epigrafe l’affermazione di penale responsabilità in ordineai reati loro ascritti; ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eYahya [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati per i qualisi procede e quelli giudicati con sentenza irrevocabile resa il 12 marzo 2012 dal [OSCURATO:PERSONA]; ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Si addebita agli imputati di essersi associati tra loro e con altri correi allo scopodi commettere più delitti in tema di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti divario tipo e di avere altresì commesso, con più azioni del medesimo disegno criminoso,diversi reati fine, dal marzo 2008 sino ad epoca anteriore e prossima a novembre 2008.2.Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso gli imputati indicati in rubricacon atti distinti ma dal contenuto perfettamente sovrapponibile.3. [OSCURATO:PERSONA] con atto sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce duemotivi di ricorso:3.1.

Violazione di legge in ordine all’erronea qualificazione del fatto ai sensidell’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in luogo del concorso di persone nel reato, inquanto non risultano integrati i presupposti tipici del reato associativo e le singolecondotte addebitate al ricorrente andrebbero qualificate correttamente come ipotesi diconcorso di persona nei singoli reati di detenzione e cessione.Il ricorrente lamenta l’assenza di prova in ordine all’indispensabile vincoloassociativo permanente e organizzato tra i sodali, in quanto, a suo giudizio, leintercettazioni richiamate nella motivazione della sentenza dimostrano la mera esistenzadi interessi di natura economica legati alla singola cessione, ma non provano unapianificazione comune in ordine alla divisione delle somme ricavate o alla raccolta didenaro finalizzata alla realizzazione di ulteriori reati da parte del gruppo, dimostratividella permanenza dell’accordo e della sussistenza del vincolo associativo.

I dialoghiintercettati comprovano condotte di partecipazione a singoli episodi di spaccio, inesecuzione di accordi occasionali assunti in modo estemporaneo.3.2.

Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di un vincolo stabile estrutturato poiché la sentenza richiama la pluralità di episodi di spaccio e ne trae laconclusione dell’esistenza di un gruppo criminale organizzato, ma non dimostral’esistenza di una struttura e di un pactum sceleris stabile che trascende il singoloepisodio.

Nel caso di specie, la Corte non procede ad individuare la ripartizione di ruolio la presenza di risorse e mezzi comuni; non individua chi svolge le funzioni dicoordinamento, né le modalità e i criteri di assegnazione dei diversi compiti.4. [OSCURATO:PERSONA] con atto sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motividi ricorso del tutto sovrapponibili a quelli del coimputato [OSCURATO:PERSONA].5. [OSCURATO:PERSONA] con atto sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] due motivi di ricorso del tutto sovrapponibili a quelli del coimputato MagfourKarim.6. [OSCURATO:PERSONA] , con atto sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],deduce due motivi di ricorso del tutto sovrapponibili a quelli del coimputato MagfourKarim.7.

Con memoria trasmessa il 28 aprile 2026, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] haformulato conclusioni nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ha insistito per l’accoglimentodei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Preliminarmente deve osservarsi che ai fini del presente giudizio non possonoessere prese in considerazione le richieste e le memorie difensive depositate inviolazione dei termini perentori previsti dall’art. 611 cod. proc. pen., venendopregiudicati altrimenti sia il diritto al contraddittorio delle altre parti processuali sia lo"spatium deliberandi" rimesso al collegio giudicante. (cfr. Sez. 6, n. 3256 del08/01/2026, Del, Rv. 289224 - 01)Pertanto, la memoria conclusionale depositata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel giorno dicelebrazione dell’udienza dinanzi a questa Corte non verrà esaminata.2.

I motivi di ricorso posti dai quattro ricorrenti hanno nella sostanza contenutocorrispondente e sovrapponibile, e pertanto possono essere trattati congiuntamente.Tutte le impugnazioni oggetto del presente giudizio censurano la obiettivasussistenza di una organizzazione stabile dedita al traffico di sostanze stupefacenti elamentano l’assenza di elementi di fatto che dimostrino l’esistenza dei requisiti necessariperché la condotta degli imputati possa essere inquadrata in un reato associativo,mentre non contestano il coinvolgimento dei singoli ricorrenti nei reati fine contestatial capo A bis della rubrica.È opportuno ricordare che l’elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cuiall’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nelreato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel caratterestabile dell’accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno allacommissione di una pluralità di reati. (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di, Rv. 270564- 01)È noto che la prova del vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo,può essere data anche mediante l’accertamento di "facta concludentia", quali i contatticontinui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basilogistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate,sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissionedi reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive(Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610 - 01).Ciò posto, i motivi di censura si palesano generici e manifestamente infondatipoiché non si confrontano con l’articolata e scrupolosa motivazione resa dalla sentenzaimpugnata che ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in tema dallagiurisprudenza: in particolare, a pagina 22, la Corte di appello ha evidenziato i numerosielementi che palesano la sussistenza di un’organizzazione stabilmente dedita allavendita di sostanze stupefacenti, in forza di un vincolo permanente tra gli affiliati e diuna struttura non del tutto rudimentale.La Corte si è soffermata (v. pag. 26) ad esaminare le intercettazioni telefonichee il tenore delle conversazioni intercettate in un arco temporale compreso tra aprile enovembre 2008, da cui emergono elementi sintomatici dell’esistenza di un vincolostabile tra gli imputati, con l’obiettivo di realizzare in maniera organizzata il traffico disostanze stupefacenti, perseguendo un obiettivo comune ai sodali.In particolare, il Collegio ha valorizzato, oltre alle diverse tipologie di sostanzestupefacenti vendute dal gruppo, la febbrile e reiterata attività dei sodali che prevedevaanche collegamenti con soggetti di altre città; l’impiego di una o più schede telefonicheche i sodali si scambiavano tra di loro, a riprova della comunanza di interessi edell’esistenza di obiettivi condivisi; l’individuazione di un luogo specifico in cui i predettisvolgevano l’attività di vendita; la previsione di un compenso commisurato alla singolagiornata di lavoro e quindi l’esistenza di una forma di registrazione del numero dellegiornate lavorate, in forza di un preventivo accordo; l’esistenza di una cassa comune;la interscambiabilità dei ruoli tra i sodali che, in relazione alle esigenze del gruppo, sirendevano disponibili a svolgere compiti diversi.Si tratta di elementi che palesano la consapevolezza di ciascuno di loro di operarenell’ambito di un gruppo stabile e organizzato e di perseguire un interesse comune.Non va poi trascurato che i ricorrenti neppure contestano la pluralità di cessionieffettuate dai sodali e dal tenore delle intercettazioni successive alla perquisizione, cheha determinato il rinvenimento di sostanza stupefacente e l’arresto di alcuni degliimputati, emerge che, nel rispetto di specifici accordi, soltanto uno di loro si sarebbeconseguenze per gli altri affiliati, che infatti continuavano ad operare sul mercato.A fronte di queste specifiche e articolate motivazioni le censure operate dalladifesa con argomenti del tutto sovrapponibili appaiono generiche poiché non siconfrontano in maniera specifica con i diversi argomenti e gli elementi probatorivalorizzati in sentenza e si limitano a reiterare i motivi di appello, senza formulare alcunacritica ragionata degli stessi, così destinando i ricorsi a non superare il vaglio diammissibilità.3.

L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali e di una somma che si reputa congruo liquidare in euro tremila,in proporzione al grado di colpa nella presentazione dell’impugnazione, da versare infavore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 28 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 dalla Corte di appello di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità dei ricorsi;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che insistono per l’accoglimento deimotivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, parzialmenteriformando la sentenza resa il 22 gennaio 2021 dal Tribunale di Ragusa, ha confermatoper tutti gli imputati indicati in epigrafe l’affermazione di penale responsabilità in ordineai reati loro ascritti; ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eYahya [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati per i qualisi procede e quelli giudicati con sentenza irrevocabile resa il 12 marzo 2012 dal [OSCURATO:PERSONA]; ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Si addebita agli imputati di essersi associati tra loro e con altri correi allo scopodi commettere più delitti in tema di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti divario tipo e di avere altresì commesso, con più azioni del medesimo disegno criminoso,diversi reati fine, dal marzo 2008 sino ad epoca anteriore e prossima a novembre 2008.2.Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso gli imputati indicati in rubricacon atti distinti ma dal contenuto perfettamente sovrapponibile.3. [OSCURATO:PERSONA] con atto sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce duemotivi di ricorso:3.1. Violazione di legge in ordine all’erronea qualificazione del fatto ai sensidell’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in luogo del concorso di persone nel reato, inquanto non risultano integrati i presupposti tipici del reato associativo e le singolecondotte addebitate al ricorrente andrebbero qualificate correttamente come ipotesi diconcorso di persona nei singoli reati di detenzione e cessione.Il ricorrente lamenta l’assenza di prova in ordine all’indispensabile vincoloassociativo permanente e organizzato tra i sodali, in quanto, a suo giudizio, leintercettazioni richiamate nella motivazione della sentenza dimostrano la mera esistenzadi interessi di natura economica legati alla singola cessione, ma non provano unapianificazione comune in ordine alla divisione delle somme ricavate o alla raccolta didenaro finalizzata alla realizzazione di ulteriori reati da parte del gruppo, dimostratividella permanenza dell’accordo e della sussistenza del vincolo associativo. I dialoghiintercettati comprovano condotte di partecipazione a singoli episodi di spaccio, inesecuzione di accordi occasionali assunti in modo estemporaneo.3.2. Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di un vincolo stabile estrutturato poiché la sentenza richiama la pluralità di episodi di spaccio e ne trae laconclusione dell’esistenza di un gruppo criminale organizzato, ma non dimostral’esistenza di una struttura e di un pactum sceleris stabile che trascende il singoloepisodio. Nel caso di specie, la Corte non procede ad individuare la ripartizione di ruolio la presenza di risorse e mezzi comuni; non individua chi svolge le funzioni dicoordinamento, né le modalità e i criteri di assegnazione dei diversi compiti.4. [OSCURATO:PERSONA] con atto sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motividi ricorso del tutto sovrapponibili a quelli del coimputato [OSCURATO:PERSONA].5. [OSCURATO:PERSONA] con atto sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] due motivi di ricorso del tutto sovrapponibili a quelli del coimputato MagfourKarim.6. [OSCURATO:PERSONA] , con atto sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],deduce due motivi di ricorso del tutto sovrapponibili a quelli del coimputato MagfourKarim.7. Con memoria trasmessa il 28 aprile 2026, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] haformulato conclusioni nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ha insistito per l’accoglimentodei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente deve osservarsi che ai fini del presente giudizio non possonoessere prese in considerazione le richieste e le memorie difensive depositate inviolazione dei termini perentori previsti dall’art. 611 cod. proc. pen., venendopregiudicati altrimenti sia il diritto al contraddittorio delle altre parti processuali sia lo"spatium deliberandi" rimesso al collegio giudicante. (cfr. Sez. 6, n. 3256 del08/01/2026, Del, Rv. 289224 - 01)Pertanto, la memoria conclusionale depositata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel giorno dicelebrazione dell’udienza dinanzi a questa Corte non verrà esaminata.2. I motivi di ricorso posti dai quattro ricorrenti hanno nella sostanza contenutocorrispondente e sovrapponibile, e pertanto possono essere trattati congiuntamente.Tutte le impugnazioni oggetto del presente giudizio censurano la obiettivasussistenza di una organizzazione stabile dedita al traffico di sostanze stupefacenti elamentano l’assenza di elementi di fatto che dimostrino l’esistenza dei requisiti necessariperché la condotta degli imputati possa essere inquadrata in un reato associativo,mentre non contestano il coinvolgimento dei singoli ricorrenti nei reati fine contestatial capo A bis della rubrica.È opportuno ricordare che l’elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cuiall’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nelreato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel caratterestabile dell’accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno allacommissione di una pluralità di reati. (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di, Rv. 270564- 01)È noto che la prova del vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo,può essere data anche mediante l’accertamento di "facta concludentia", quali i contatticontinui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basilogistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate,sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissionedi reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive(Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610 - 01).Ciò posto, i motivi di censura si palesano generici e manifestamente infondatipoiché non si confrontano con l’articolata e scrupolosa motivazione resa dalla sentenzaimpugnata che ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in tema dallagiurisprudenza: in particolare, a pagina 22, la Corte di appello ha evidenziato i numerosielementi che palesano la sussistenza di un’organizzazione stabilmente dedita allavendita di sostanze stupefacenti, in forza di un vincolo permanente tra gli affiliati e diuna struttura non del tutto rudimentale.La Corte si è soffermata (v. pag. 26) ad esaminare le intercettazioni telefonichee il tenore delle conversazioni intercettate in un arco temporale compreso tra aprile enovembre 2008, da cui emergono elementi sintomatici dell’esistenza di un vincolostabile tra gli imputati, con l’obiettivo di realizzare in maniera organizzata il traffico disostanze stupefacenti, perseguendo un obiettivo comune ai sodali.In particolare, il Collegio ha valorizzato, oltre alle diverse tipologie di sostanzestupefacenti vendute dal gruppo, la febbrile e reiterata attività dei sodali che prevedevaanche collegamenti con soggetti di altre città; l’impiego di una o più schede telefonicheche i sodali si scambiavano tra di loro, a riprova della comunanza di interessi edell’esistenza di obiettivi condivisi; l’individuazione di un luogo specifico in cui i predettisvolgevano l’attività di vendita; la previsione di un compenso commisurato alla singolagiornata di lavoro e quindi l’esistenza di una forma di registrazione del numero dellegiornate lavorate, in forza di un preventivo accordo; l’esistenza di una cassa comune;la interscambiabilità dei ruoli tra i sodali che, in relazione alle esigenze del gruppo, sirendevano disponibili a svolgere compiti diversi.Si tratta di elementi che palesano la consapevolezza di ciascuno di loro di operarenell’ambito di un gruppo stabile e organizzato e di perseguire un interesse comune.Non va poi trascurato che i ricorrenti neppure contestano la pluralità di cessionieffettuate dai sodali e dal tenore delle intercettazioni successive alla perquisizione, cheha determinato il rinvenimento di sostanza stupefacente e l’arresto di alcuni degliimputati, emerge che, nel rispetto di specifici accordi, soltanto uno di loro si sarebbeconseguenze per gli altri affiliati, che infatti continuavano ad operare sul mercato.A fronte di queste specifiche e articolate motivazioni le censure operate dalladifesa con argomenti del tutto sovrapponibili appaiono generiche poiché non siconfrontano in maniera specifica con i diversi argomenti e gli elementi probatorivalorizzati in sentenza e si limitano a reiterare i motivi di appello, senza formulare alcunacritica ragionata degli stessi, così destinando i ricorsi a non superare il vaglio diammissibilità.3. L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali e di una somma che si reputa congruo liquidare in euro tremila,in proporzione al grado di colpa nella presentazione dell’impugnazione, da versare infavore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 28 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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