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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 00928/2026

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16034/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, al largo [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Trani (BAT), al [OSCURATO:PERSONA] n. 33/A, DOM.

DIGITALE, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO BARI , n. cron. 691/2025,depositata il 13/05/2025.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] se ne è dichiarato anticipatario, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che se ne è dichiarato anticipatario .

Roma,14 gennaio 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16034/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, al largo [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Trani (BAT), al [OSCURATO:PERSONA] n. 33/A, DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO BARI , n. cron. 691/2025,depositata il 13/05/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] se ne è dichiarato anticipatario, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che se ne è dichiarato anticipatario . Roma,14 gennaio 2026
Decreto Cassazione n. 00928/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris