CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 42361/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2019 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LiL ) [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza il Tribunale di Rimini ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali e minaccia in tnno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto ripetitivo di doglianze già ampiamente esaminate dal giudice d'appello, perché versato in fatto e manifestamente infondato. Il ricorrente pretende, quanto al primo motivo, di riesaminare le dichiarazioni di testi e persona offesa attribuendo loro un significato e una valenza diversa rispetto a quella attribuita loro dai giudici di merito, con palese sconfinamento nel merito; inoltre, addebita al giudice d'appello una "errata valutazione" delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], palesemente smentita dalla lettura della sentenza impugnata, avendo il giudicante collocato la presenta della donna non già nell'episodio per cui è processo, ma in fatti anteriori, ritenuti corroborativi dell'atteggiamento aggressivo avuto dall'imputato nei confronti della persona offesa. Quanto al trattamento sanzionatorio, il ricorrente si duole della mancata concessione di attenuanti generiche non richieste in appello e, comunque, implicitamente negate dal giudicante, laddove è stato è stato escluso che le modalità e le ragioni dell'aggressione impongano la mitigazione del trattamento sanzionatorio; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;; P. T. M.dichiara. inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] s