CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 febbraio 2024
Cassazione n. 34582/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], Ufficio di Roma, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; letta la memoria del difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misura cautelare reale, ha annullato il decreto di convalida di sequestro probatorio del Procuratore Europeo, Ufficio di Roma, emesso il 12 febbraio 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in relazione ai reati di truffa aggravata ed esercizio abusivo di attività finanziaria, perché, in qualità di legale rappresentante della Cassa di Mutualità Italia SMS di Previdenza e Assistenza, emetteva due polizze fideiussorie in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. senza prescritta autorizzazione, permettendole di partecipare ad appalti pubblici. Il sequestro ha avuto ad oggetto il telefono cellulare dell'indagato e tutti i dati informatici in esso contenuti. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore Europeo, Ufficio di Roma, deducendo: 1) vizio della motivazione per avere il Tribunale ritenuto che il sequestro avesse violato i principi di proporzionalità ed adeguatezza che sovraintendono alla adozione della misura cautelare, senza tenere conto del comportamento dell'indagato, il quale aveva consegnato spontaneamente il proprio telefono cellulare fornendo anche il codice personale di accesso, dichiarando di voler contribuire all'accertamento dei fatti contestatigli ai quali si professava estraneo. Tale comportamento vanificherebbe "ogni ragionamento sulla proporzionalità ed adeguatezza del sequestro", caduto su documentazione messa a disposizione dall'interessato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale rilevato che il provvedimento di sequestro aveva un perimetro limitato alla selezione ed estrazione dei dati informatici, eventualmente presenti sul cellulare dell'indagato, inerenti alle polizze fideiussorie incriminate, estraibili dopo l'acquisizione della copia forense di tutti i dati presenti sul cellulare che lo stesso interessato aveva consegnato spontaneamente alla polizia giudiziaria. Ne consegue che non sarebbero stati violati i principi di proporzionalità e adeguatezza della misura. hr‘ [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). Nel caso in esame, il Tribunale è incorso in un vizio di motivazione radicale, nel momento in cui non ha ritenuto che il provvedimento di sequestro contenesse la specifica indicazione delle cose da sottoporre a sequestro. Invero, a fg. 2 del provvedimento genetico, era stato specificato che la misura era volta ad acquisire "Tutta la documentazione amministrativa riferibile alle polizze fideiussorie..." e, cioè, esattamente al materiale di interesse investigativo rispetto all'ipotesi accusatoria. Più avanti, sempre nella stessa pagina, risulta che il provvedimento aveva previsto l'evenienza, poi effettivamente verificatasi, che tale documentazione inerente all'ipotesi di reato potesse avere natura informatica ("documentazione amministrativo contabile (anche informatica)" ed essere contenuta in qualunque dispositivo idoneo a contenere siffatti dati "nella disponibilità dei soggetti sopra indicati", tra i quali, in primo luogo, [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che l'apprensione dei dati informatici contenuti nel cellulare di quest'ultimo - avvenuta previa effettuazione della copia forense e restituzione del telefono all'interessato - non aveva violato la legge per indeterminatezza del sequestro ed era finalizzata alla selezione dei dati utili alle indagini, come correttamente indicati nel provvedimento genetico, attività che è stata interrotta dall'ordinanza impugnata e che dovrà proseguire, in tempi ragionevoli, a seguito dell'annullamento disposto in questa sede. Tanto assorbe e supera ogni altra considerazione di segno contrario. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.06.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga [OSCURATO:PERSONA]