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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 10010/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5435/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante, rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, con domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] eFabio Alberici, come da procura in calce al contro ricorso , con domicilio elettopresso lo studio del secondo, in Roma, via delle Fornaci n.38; –resistente – avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3481 del 20 19 pubblicatail 27/12/2021; Oggetto:Leasing.

C.C. 17.01.2023 r.g.n. 5435/2022 Pres.

F.M. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Fatti di causa

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. stipulavaalcuni contratti di leasing con [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].), aventi ad oggetto un immobile sito a Formello (Roma) e tre impianti fotovoltaicie, per quanto ancora qui rileva, nel presente giudizio si controvertesolo delprimo contratto ( perché , con riguardo aisecondi, la relativa do manda è stata rigettata dal Tribunale e non c’è stata impugnazione, come risulta anche dalla sentenza impugnata). [OSCURATO:SOCIETA], convenivain giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Milano e chiedevache venisse riconosciuto, in relazione al contratt o avente ad oggetto l’immobile, la pattuizione di un tasso di interesse (dato dal tasso corrispettivo, più interessi di mora, più spese) superiore a quello consentito, cioè asseritamente pari al 21,45 per cento; con conseguente nullità, anche parziale, del contratto di leasing e , comunque , nullità della clausola che prevedeva il pagamento di interessi in misura ultralegale, con operatività del meccanismo dell’art. 1815, secondo comma, c.c., cioè con esclusione dell’obbligo di pagamento degli interessi.

Il Tribunale di Milano, amme ssa ed esperita una c.t.u., rigetta va la domanda. 2.La Corte d’appello di Milano rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] ; affermava, tra l’altro, che le tesi dell’appellante eranosuperate dalla pronuncia a Sezioni Unite della Corte di cassazionen. 19597 del 2020, che richiama va in più punti, ritenendo : che l’interesse corrispettivo è cosa diversa dall’interessemoratorio; che il tasso di leasing, il TEG e il TEGM erano intorno al 7 per cento (a fronte di un tasso soglia di usura all’11,22 per cento); che andava escluso il carattere usurario degli interessi moratori e la conseguente applicazione della misura sanzionatoria dell’art. 1815 c.c.., dovendo gli interessi moratori applicarsi nella minore misura di cui all’art. 1224 c.c. (con esclusione della nullità parziale del contratto); che la domanda degli attori non era sostenuta da adeguata prova (e, addirittura, da adeguata allegazione), C.C. 17.01.2023 r.g.n. 5435/2022 Pres.

F.M. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi perché itassi di interesse singolarmente considerati erano tutti entro il tasso soglia consentito; che la penale per anticipata risoluzione e le spese di chiusura del rapporto erano irrilevanti ai fini della c.d. usura oggettiva, trattandosi di poste eventuali che non possono entrare a far parte del calcolo degli interessi contrattuali.

3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] illustrato da tre motivi.

Ha resistito con controricorsola banca [OSCURATO:PERSONA] p aolo.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo , la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione (ed interpretazione) degli artt. 644,quinto co ., c.p., art . 1 legge n. 108/1996, art 1815 secondoco. c.c. in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. in relazione alla rilevanza ai fini del TEG del costo della penale ; in particolare,lamenta che la Corte d’appello avrebbe affermato, erroneamente e male interpretando la normativa di riferimento, che: «…la penale per anticipata risoluzione e le spese di chiusura del rapporto sono irrilevanti ai fini del calcolo della c.d. usura oggettiva, atteso che trattasi di poste eventuali che non possono entrare a far parte del calcolo degli interessi contrattuali». 2.Con il secondo motivo denuncia – in ordine alla rilevanza ai fini del TEG del costo della penale – l’ illogicità della sentenza sott o il profilo della motivazione apparente ed incomprensibile, con violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4 c.p.c.; sotto altro aspetto, deduce “ l’inesistente motivazione, ( recte :meramente assertiva), circa un“fatto essenziale e decisivo” per il giudizio, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.” (tale errore avrebbe evidentemente influito negativamente sulla decisione).

3. Con il terzo motivo lamenta la v iolazione e falsa applicazione (ed interpretazione) degli artt. 644, quinto co mma , c.p. , art. 1 della l egge n. 108/1996, art.1815 secondo comma c.c., in relazione al n. 3 ) dell’art. 360 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 5435/2022 Pres.

F.M. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 4 c.p.c. in ordine alla usurarietà degli interessi di mor a ; censura , inoltre , la motivazione come apparent e ovvero incomprensibile, con conseguente violazione dell’art. 132, secondo co., n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.. 4.I primi due motivi, che per ragioni di intrinseca connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondatiin quanto non sussistono le violazioni di legge paventate e neppure le pretese illogicità, apparenza ed inesistenza della motivazione.

La sentenza impugnata si pone in linea con quanto da questa Corte ribadito, con pronuncia a Sezioni Unite, su l l ’ importanza della tutela del debitoreposta a fondamento della disciplina antiusura, tale da ricondurre alla stessa anche la componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto chesi tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato(Cass., Sez.

U., 18/09/2020, n. 19597, pag. 18).

In questo contesto è stato precisato, anche di recente , come sia necessario differenziare lecomponenti del costo del credito, sicché, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è, ad esempio , possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e dipenale per l’inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per ildebito scaduto: cfr. Cass., 20/05/2020, n. 9237, in cui pure si discorre dicomune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministerialiattuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globalemedio del periodo di riferimento (Cass.,4/11/2021, n. 31615).

C.C. 17.01.2023 r.g.n. 5435/2022 Pres.

F.M. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] messo in evidenza che questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislativeriafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nellacomparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo delcredito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez.

U., 20/06/2018, n. 16303, nonchéCass., 18/01/2019, n. 1464 ; cfr. in tema di sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, Cass. , 07/03/2022 n. 7352 ; c onfermata più di recen te da Cass.1°/08/2022 n. 23866).

Pertanto, in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia”, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.

Va ribadito,al riguardo, che la commissione in parola non è collegata se non indirettamenteall’erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggioratodel correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello; non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente»(arg. ex art. 2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, alcontrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella (così test.

Cass., n. 7352/2022 cit.).

5. Parimentiinfondato è il terzo motivo .

La Corte d’appello, a differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente,ha testualmente ritenuto che «nella fattispecie in esame va quindi osservatoche, come da evidenza documentale e per stessa ammissione della parte appellante, nonché come risultante dalla CTU (cfr. pagg. e seguenti dell’elaborato peritale del dott. [OSCURATO:PERSONA] nel cui ambito il consulente ha fatto C.C. 17.01.2023 r.g.n. 5435/2022 Pres.

F.M. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi applicazione della formula di calcolo del D.M.

Economia e Finanze del 24.09.2008 in G.U. 229.9.2008): -il tasso leasing risulta pari al 7, 43%; -il TEG contrattuale ammonta a 7, 8649%; -il TEGM trimestrale alla stipula del cotnratto era pari al 7,48%; -il tutto a fronte di un tasso soglia di usura fissato in ragione dell’11,22» (pag. 14 e 15 della sentenza impugnata).

Oltre a ciò, la sentenza impugnataha espressamente affermato che era «certo e documentalmente provato che, contrariamente a quanto lamentato dall’appellante, tanto il tasso degli interessi corrispettivi quanto quello degli interessi di mora fossero, alla data della stipulazione del contratto, perfettamenteleciti in quanto rispettosi dei rispettivi tassi soglia» (cfr. pagg. 13e 1 4 della sentenza impugnata).

Quanto asserito dalla societàricorrente – la quale insiste nel sostenere di aver dedotto, nell’atto di appello ( pag. 9 ) , contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, che il tasso moratorio era in effetti superiore a quello soglia stabilito nei decreti ministeriali, come indicat o dal c.t. d ella società [OSCURATO:SOCIETA] – non è deduzione che consent a di superare il difetto di allegazione ritenuto dalla stessa Corte, anche in considerazione, come rilevato dalla controparte, del fatto che si fa mero richiamo ad un elemento esterno rispetto all’atto di gravame, qual è la perizia stilata dal consulente di parte (pag. 16 controricorso).

6. Va infine rilevato che la parte ricorrente , con ciascuno dei motivi in esame,propone – mediante una prospettazione fattuale – un apprezzamento che si traduce nella richiesta di una nuova valutazione del merito del giudizio, non possibile in sede di legittimità, anche tenuto conto dell’ampiezza delle contestazioni comunque svolte dall’odierna parte ricorrente nel corso del giudizio di appello.

7. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

C.C. 17.01.2023 r.g.n. 5435/2022 Pres.

F.M. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi La Corte rigettail ricorsoe condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi euro 10 . 2 00,00, di cui e uro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5435/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante, rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, con domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] eFabio Alberici, come da procura in calce al contro ricorso , con domicilio elettopresso lo studio del secondo, in Roma, via delle Fornaci n.38; –resistente – avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3481 del 20 19 pubblicatail 27/12/2021; Oggetto:Leasing. C.C. 17.01.2023 r.g.n. 5435/2022 Pres. F.M. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Fatti di causa 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. stipulavaalcuni contratti di leasing con [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].), aventi ad oggetto un immobile sito a Formello (Roma) e tre impianti fotovoltaicie, per quanto ancora qui rileva, nel presente giudizio si controvertesolo delprimo contratto ( perché , con riguardo aisecondi, la relativa do manda è stata rigettata dal Tribunale e non c’è stata impugnazione, come risulta anche dalla sentenza impugnata). [OSCURATO:SOCIETA], convenivain giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Milano e chiedevache venisse riconosciuto, in relazione al contratt o avente ad oggetto l’immobile, la pattuizione di un tasso di interesse (dato dal tasso corrispettivo, più interessi di mora, più spese) superiore a quello consentito, cioè asseritamente pari al 21,45 per cento; con conseguente nullità, anche parziale, del contratto di leasing e , comunque , nullità della clausola che prevedeva il pagamento di interessi in misura ultralegale, con operatività del meccanismo dell’art. 1815, secondo comma, c.c., cioè con esclusione dell’obbligo di pagamento degli interessi. Il Tribunale di Milano, amme ssa ed esperita una c.t.u., rigetta va la domanda. 2.La Corte d’appello di Milano rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] ; affermava, tra l’altro, che le tesi dell’appellante eranosuperate dalla pronuncia a Sezioni Unite della Corte di cassazionen. 19597 del 2020, che richiama va in più punti, ritenendo : che l’interesse corrispettivo è cosa diversa dall’interessemoratorio; che il tasso di leasing, il TEG e il TEGM erano intorno al 7 per cento (a fronte di un tasso soglia di usura all’11,22 per cento); che andava escluso il carattere usurario degli interessi moratori e la conseguente applicazione della misura sanzionatoria dell’art. 1815 c.c.., dovendo gli interessi moratori applicarsi nella minore misura di cui all’art. 1224 c.c. (con esclusione della nullità parziale del contratto); che la domanda degli attori non era sostenuta da adeguata prova (e, addirittura, da adeguata allegazione), C.C. 17.01.2023 r.g.n. 5435/2022 Pres. F.M. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi perché itassi di interesse singolarmente considerati erano tutti entro il tasso soglia consentito; che la penale per anticipata risoluzione e le spese di chiusura del rapporto erano irrilevanti ai fini della c.d. usura oggettiva, trattandosi di poste eventuali che non possono entrare a far parte del calcolo degli interessi contrattuali. 3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] illustrato da tre motivi. Ha resistito con controricorsola banca [OSCURATO:PERSONA] p aolo. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo , la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione (ed interpretazione) degli artt. 644,quinto co ., c.p., art . 1 legge n. 108/1996, art 1815 secondoco. c.c. in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. in relazione alla rilevanza ai fini del TEG del costo della penale ; in particolare,lamenta che la Corte d’appello avrebbe affermato, erroneamente e male interpretando la normativa di riferimento, che: «…la penale per anticipata risoluzione e le spese di chiusura del rapporto sono irrilevanti ai fini del calcolo della c.d. usura oggettiva, atteso che trattasi di poste eventuali che non possono entrare a far parte del calcolo degli interessi contrattuali». 2.Con il secondo motivo denuncia – in ordine alla rilevanza ai fini del TEG del costo della penale – l’ illogicità della sentenza sott o il profilo della motivazione apparente ed incomprensibile, con violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4 c.p.c.; sotto altro aspetto, deduce “ l’inesistente motivazione, ( recte :meramente assertiva), circa un“fatto essenziale e decisivo” per il giudizio, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.” (tale errore avrebbe evidentemente influito negativamente sulla decisione). 3. Con il terzo motivo lamenta la v iolazione e falsa applicazione (ed interpretazione) degli artt. 644, quinto co mma , c.p. , art. 1 della l egge n. 108/1996, art.1815 secondo comma c.c., in relazione al n. 3 ) dell’art. 360 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 5435/2022 Pres. F.M. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 4 c.p.c. in ordine alla usurarietà degli interessi di mor a ; censura , inoltre , la motivazione come apparent e ovvero incomprensibile, con conseguente violazione dell’art. 132, secondo co., n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.. 4.I primi due motivi, che per ragioni di intrinseca connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondatiin quanto non sussistono le violazioni di legge paventate e neppure le pretese illogicità, apparenza ed inesistenza della motivazione. La sentenza impugnata si pone in linea con quanto da questa Corte ribadito, con pronuncia a Sezioni Unite, su l l ’ importanza della tutela del debitoreposta a fondamento della disciplina antiusura, tale da ricondurre alla stessa anche la componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto chesi tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato(Cass., Sez. U., 18/09/2020, n. 19597, pag. 18). In questo contesto è stato precisato, anche di recente , come sia necessario differenziare lecomponenti del costo del credito, sicché, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è, ad esempio , possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e dipenale per l’inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per ildebito scaduto: cfr. Cass., 20/05/2020, n. 9237, in cui pure si discorre dicomune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministerialiattuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globalemedio del periodo di riferimento (Cass.,4/11/2021, n. 31615). C.C. 17.01.2023 r.g.n. 5435/2022 Pres. F.M. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] messo in evidenza che questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislativeriafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nellacomparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo delcredito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, nonchéCass., 18/01/2019, n. 1464 ; cfr. in tema di sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, Cass. , 07/03/2022 n. 7352 ; c onfermata più di recen te da Cass.1°/08/2022 n. 23866). Pertanto, in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia”, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. Va ribadito,al riguardo, che la commissione in parola non è collegata se non indirettamenteall’erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggioratodel correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello; non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente»(arg. ex art. 2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, alcontrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella (così test. Cass., n. 7352/2022 cit.). 5. Parimentiinfondato è il terzo motivo . La Corte d’appello, a differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente,ha testualmente ritenuto che «nella fattispecie in esame va quindi osservatoche, come da evidenza documentale e per stessa ammissione della parte appellante, nonché come risultante dalla CTU (cfr. pagg. e seguenti dell’elaborato peritale del dott. [OSCURATO:PERSONA] nel cui ambito il consulente ha fatto C.C. 17.01.2023 r.g.n. 5435/2022 Pres. F.M. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi applicazione della formula di calcolo del D.M. Economia e Finanze del 24.09.2008 in G.U. 229.9.2008): -il tasso leasing risulta pari al 7, 43%; -il TEG contrattuale ammonta a 7, 8649%; -il TEGM trimestrale alla stipula del cotnratto era pari al 7,48%; -il tutto a fronte di un tasso soglia di usura fissato in ragione dell’11,22» (pag. 14 e 15 della sentenza impugnata). Oltre a ciò, la sentenza impugnataha espressamente affermato che era «certo e documentalmente provato che, contrariamente a quanto lamentato dall’appellante, tanto il tasso degli interessi corrispettivi quanto quello degli interessi di mora fossero, alla data della stipulazione del contratto, perfettamenteleciti in quanto rispettosi dei rispettivi tassi soglia» (cfr. pagg. 13e 1 4 della sentenza impugnata). Quanto asserito dalla societàricorrente – la quale insiste nel sostenere di aver dedotto, nell’atto di appello ( pag. 9 ) , contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, che il tasso moratorio era in effetti superiore a quello soglia stabilito nei decreti ministeriali, come indicat o dal c.t. d ella società [OSCURATO:SOCIETA] – non è deduzione che consent a di superare il difetto di allegazione ritenuto dalla stessa Corte, anche in considerazione, come rilevato dalla controparte, del fatto che si fa mero richiamo ad un elemento esterno rispetto all’atto di gravame, qual è la perizia stilata dal consulente di parte (pag. 16 controricorso). 6. Va infine rilevato che la parte ricorrente , con ciascuno dei motivi in esame,propone – mediante una prospettazione fattuale – un apprezzamento che si traduce nella richiesta di una nuova valutazione del merito del giudizio, non possibile in sede di legittimità, anche tenuto conto dell’ampiezza delle contestazioni comunque svolte dall’odierna parte ricorrente nel corso del giudizio di appello. 7. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. C.C. 17.01.2023 r.g.n. 5435/2022 Pres. F.M. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigettail ricorsoe condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi euro 10 . 2 00,00, di cui e uro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu
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