CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14795/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legale rappresentante p.t. -IntimataAvverso la sentenza n. 7633/2019 della Commissione tributaria regionaledella Sicilia, sez. staccata di Catania, depositata il 18.12.2019;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] pubblica del 13 maggio 2026;Dalla sentenza e dal ricorso si evince che alla [OSCURATO:SOCIETA]. (cuisuccessivamente subentrava per fusione per incorporazione la CrisafulliRGN 7893/2021Consigliere est. FedericiNumero registro generale 7893/2021Numero sezionale 4024 2/2026Numero di raccolta generale 14795/2026Data pubblicazione 18/05/2026Costruzioni s.r.l.) fu notificata la cartella di pagamento, emessa ex artt. 36bis, d.P.R. 600/1973 e 54 bis, d.P.R. 633/1972, dell’importo di €202.245,12.Il ricorso della società fu accolto dalla Commissione tributaria provincialedi Catania con sentenza n. 345/2009.L’Agenzia delle entrate, che insisteva nelle sue ragioni, propose appellodinanzi alla Commissione tributaria regionale, che con sentenza n. 301/2012dichiarò tuttavia inammissibile l’impugnazione per tardività, sull’assunto chequesta risultava notificata il 1° luglio 2010, mentre l’ultimo giorno utile erail 30 giugno 2010.Avverso tale ultima sentenza l’ufficio propose ricorso per revocazione, aisensi degli artt. 391 bis e 395 n. 4, c.p.c. All’esito del processo la medesimaCommissione con sentenza n. 7633/2019 dichiarò il ricorso inammissibile,ritenendo che l’errore denunciato, ossia la pretesa confusione tra la data dispedizione del ricorso d’appello (30 giugno 2010) e la data di ricezione delplico (1 luglio 2010), non era attribuibile ad una svista percettiva, ma aduna erronea interpretazione delle regole e dei principi in tema di tempestivitàdella notifica, commesso dal giudice regionale nella sentenza revocanda.Per la cassazione della pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso dinanzi a questa Corte, affidato a tre motivi. La società e l’agente perla riscossione sono rimasti intimati.All’esito dell’adunanza camerale del 13 maggio 2026 la causa è statadecisa.RAGIONI DELLA DECISIONELa ricorrente ha denunciato:con il primo motivo la violazione o falsa applicazione dell’art. 398,comma 4, c.p.c., e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4 c.p.c. Inoltre, la violazione e falsa applicazione dell’art. 54, d.lgs. n.546/1992, nonché dell’art. 60, d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] regionale, a fronte della richiesta con cui l’Agenzia delleentrate, proponendo il ricorso per revocazione, aveva anche chiesto chel’ufficio giudiziario adito si pronunciasse sull’istanza di sospensione deltermine per impugnare la medesima sentenza in Cassazione, aveva omessoRGN 7893/2021Consigliere est. FedericiNumero registro generale 7893/2021Numero sezionale 4034 2/2026Numero di raccolta generale 14795/2026Data pubblicazione 18/05/2026di deliberare sull’istanza, e, così facendo, aveva omesso la valutazionerelativa alla sussistenza dei presupposti per sospendere i predetti termini.Il motivo non ha pregio.Secondo l’art. 398, quarto comma, c.p.c., «La proposizione dellarevocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione oil procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta larevocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro finoalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione,qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta».Sulla sospensione del termine per proporre ricorso in cassazione,quando risulti promosso ricorso per revocazione, questa Corte ha precisatoche il testo vigente dell'art. 398, comma 4, c.p.c., esclude chel'impugnazione per revocazione sospenda automaticamente il termine perproporre il ricorso per cassazione o il relativo procedimento, essendo invecenecessario un apposito provvedimento del giudice della revocazione, inmancanza del quale i due giudizi procedono in via autonoma, potendo ilricorso per cassazione essere discusso anche prima che giunga la decisionesull'istanza di sospensione (Cass., 26 maggio 2020, n. 9776; 14 marzo2023, n. 7432).È peraltro utile evidenziare che la notificazione della citazione per larevocazione di una sentenza d’appello equivale, sia per la parte notificanteche per la destinataria, alla notifica della sentenza stessa, così che lo stessoricorrente per revocazione, qualora voglia anche proporre ricorso percassazione, dovrà attivarsi nel termine breve (altrettanto il destinatario dalmomento della ricezione del ricorso per revocazione). La tempestività delsuccessivo ricorso per cassazione, dunque, va accertata non soltanto conriguardo al termine lungo dal deposito della pronuncia impugnata, ma anchecon riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazioneper revocazione. Al rispetto di tale termine fa appunto eccezione l’ipotesi incui il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospesoil termine per il ricorso in cassazione, ai sensi dell'art. 398, ultimo comma,c.p.c., con effetto dalla data di comunicazione del provvedimentodi sospensione (Cass., 7 giugno 2024, n. 15926).Dalla lettera della norma, come interpretata dalla giurisprudenza dilegittimità, è altrettanto pacifico che l’accoglimento o il rigetto dell’istanzaRGN 7893/2021Consigliere est. FedericiNumero registro generale 7893/2021Numero sezionale 4044 2/2026Numero di raccolta generale 14795/2026Data pubblicazione 18/05/2026di sospensione del termine per ricorrere in cassazione costituisce eserciziodi un potere insindacabile in sede di legittimità. Esso, non influenzando lalegittimità del giudizio di revocazione e della sentenza pronunciata all'esitodi questo, non è configurabile come vizio di legittimità, attesa la naturadiscrezionale dell'eventuale provvedimento (Cass., 19 dicembre 2017, n.30398).Quanto ai vizi revocatori evocati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c.,poiché essi hanno carattere palese e devono essere riconoscibili allasemplice lettura della motivazione da parte del soccombente, con laconseguente ammissibilità solo ove detti vizi risultino immediatamenterilevanti ai fini decisori, si è affermato che l'art. 398, quarto comma, c.p.c.,come modificato dall'art. 68 della legge 26 novembre 1990, n. 353, edinterpretato alla luce dei principi del giusto processo e della sua ragionevoledurata, nonché del principio di lealtà processuale di cui all'art. 88, primocomma, c.p.c., non consente al ricorrente per revocazione di giovarsidella sospensione del termine di ricorso per cassazione qualoral'impugnazione per revocazione sia manifestamente infondata (Cass., 12settembre 2013, n. 20905). Si evince dunque, che l’istanza di sospensionedel termine per proporre ricorso per cassazione può essere accolta nella solaipotesi in cui il giudice del giudizio di revocazione ritenga nonmanifestamente infondato il ricorso proposto dinanzi a sé, ossia la denunciadi un errore percettivo.Da quanto chiarito e dalla lettera della norma deve conclusivamentededursi che la presentazione dell’istanza di sospensione non interrompe itermini del ricorso per cassazione, così che, per un verso è rimessa alla curadel ricorrente la tempestiva proposizione del ricorso per cassazione; per altroverso, per trattarsi di provvedimento discrezionale del giudice dellarevocazione -che come tale esula dal vizio di legittimità ed il suo rigetto nonè impugnabile per cassazione- ad esso non possono neppure applicarsi leregole dell’omessa pronuncia. Infatti, se il suo esplicito rigetto èprovvedimento insindacabile in sede di legittimità, parimenti la sua omessapronuncia equivale ad un rigetto, così che il suo trattamento in sede dilegittimità non potrebbe essere diverso dall’ipotesi dell’espresso rigetto.Specularmente, poiché la norma subordina espressamentel’accoglimento dell’istanza di sospensione alla condizione che le ragioni dellaRGN 7893/2021Consigliere est. FedericiNumero registro generale 7893/2021Numero sezionale 4054 2/2026Numero di raccolta generale 14795/2026Data pubblicazione 18/05/2026revocazione non siano manifestamente infondate, ne discende che lavalutazione contraria, ossia la manifesta infondatezza del ricorso perrevocazione, non obbliga il giudice a provvedervi e la sua omissione non ècomunque sanzionabile.Il motivo va pertanto rigettato.Con il secondo motivo, che, riportato nella premessa dei motivi daarticolare, è con evidenza graficamente saltato nella parte espositiva, laricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 n. 4,c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.L’ufficio sostiene, in sintesi, che la sentenza n. 301/2012, di cui si erapoi chiesta la revocazione, avrebbe dichiarato l’inammissibilità dell’appelloper la sua tardiva notifica, sull’erronea confusione che essa si fosse compiutail 1° luglio 2010 e non il 30 giugno 2010, così non considerando che latempestività della notifica per il mittente è assicurata dalla spedizionedell’atto, che era stata eseguita il 30 giugno 2010.Nonostante ciò, prosegue la difesa, in sede di revocazione, il giudiceregionale, pur avendo a mente la differenza tra la spedizione e la ricezionedel plico, avrebbe ritenuto che le conclusioni cui era pervenuta la pronunciarevocanda fossero frutto di una interpretazione (erronea) e non di un errorepercettivo nella lettura della relata di notifica.Anche il secondo motivo è infondato.Occorre innanzitutto evidenziare che ai fini della domanda di revocazioneproposta ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., la norma circoscrive larilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione siafondata sulla supposizione di un fatto, la cui verità è incontrastabilmenteesclusa, ovvero sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamentestabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sulquale il giudice si sia poi pronunciato (Cass., 14 novembre 2014, n. 24334;29 marzo 2022, n. 10040).Si è anche affermato che l'errore di fatto, idoneo a costituire motivodi revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., si configura comeuna falsa percezione della realtà, e pertanto consiste inun errore meramente percettivo, che in nessun modo coinvolge l'attivitàvalutativa del giudice per situazioni processuali esattamente percepite nellaloro oggettività. Ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio perRGN 7893/2021Consigliere est. FedericiNumero registro generale 7893/2021Numero sezionale 4064 2/2026Numero di raccolta generale 14795/2026Data pubblicazione 18/05/2026vizi della sentenza, che investano direttamente la formulazione del giudiziosul piano logico-giuridico (Cass., 15 gennaio 2009, n. 844; 28 marzo 2018,n. 7617).Ciò che rileva dunque è che l'istanza di revocazione di una sentenzadebba basarsi esclusivamente sull'errore di fatto in cui il giudice possa essereincorso nella lettura degli atti del processo a quo, ovvero degli atti propri delgiudizio di legittimità, consistendo l'errore revocatorio in un errore dipercezione che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenzadi un fatto decisivo, che risulti incontestabilmente escluso o accertato allastregua degli atti di causa.Ciò esclude la sua configurabilità nell'ipotesi in cui riguardi normegiuridiche, ossia l’interpretazione di esse, riconducendosi la loro violazione ofalsa applicazione nell’errore di diritto (Cass., 15 giugno 2009, n. 13367; 22settembre 2017, n. 19926).L’errore percettivo deve avere inoltre i caratteri dell'assoluta evidenza edella semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza e gliindagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo; deve risolversiesclusivamente in un vizio di assunzione del "fatto", che può ancheconsistere nel contenuto degli atti processuali, oggetto di cognizione delgiudice (quali la sentenza impugnata o gli atti di parte), e non deveconcernere il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti (cfr. exmultis, Sez. U, 28 maggio 2013, n. 13181; per la revocazione delle sentenzadella Corte di cassazione, cfr. Sez. U, 19 luglio 2024, n. 20013).Ebbene, nel caso controverso il collegio, dopo aver inquadrato l’istituto,escludendo la revocazione ogni qual volta emerga un’attività valutativa delgiudice, ha rilevato che «nella fattispecie non è revocabile in dubbio che ilGiudice etneo, dopo avere dato contezza di avere esaminato gli atti, nonabbia fatto buon governo del consolidato principio secondo cui latempestività della notificazione dell’appello deve verificarsi con riguardo alladata di spedizione (o di consegna all’ufficiale giudiziario) e non a quella diricezione. Ciò vale ad escludere che sulla questione della tempestivitàdell’appello, la Commissione tributaria regionale possa essere incorsa in unamera svista percettiva».RGN 7893/2021Consigliere est. FedericiNumero registro generale 7893/2021Numero sezionale 4074 2/2026Numero di raccolta generale 14795/2026Data pubblicazione 18/05/2026La lettura della motivazione è chiara. Con essa il giudice del giudiziorevocatorio ha ritenuto che nella sentenza revocanda il tenore letterale delragionamento e della statuizione non fosse frutto di un errore percettivo trale due date, ma di una errata interpretazione giuridica del termine utile allatempestività dell’impugnazione, identificata evidentemente per il mittentenella ricezione del plico e non nella sua spedizione.Il ricorso invece parte dal presupposto che a quelle conclusioni il giudicedella sentenza revocanda fosse giunto per aver confuso le due date, ma ciòresta un teorema indimostrato, mancando ogni elemento fattuale da cuidesumere che l’erronea statuizione derivasse da una confusa lettura. Nulla,infatti a tal fine la difesa erariale ha addotto per giungere a quelleconclusioni. Risulta quindi sinanche incomprensibile perché il giudiceregionale avrebbe dovuto fare confusione, laddove l’interpretazione dei fattiresa dal giudice del giudizio di revocazione (l’errore di diritto) si rivela logicae lineare, nonché la più plausibile.Anche il secondo motivo è infondato.Le ragioni per le quali è rigettato il secondo motivo sono utili al rigettodel terzo, con cui la difesa erariale lamenta la nullità della sentenza permotivazione apparente, ex art. 156, secondo comma, c.p.c., in relazioneall’art. 360 primo comma, n. 5, c.p.c.A parte l’erroneo richiamo del parametro di critica del vizio dimotivazione (n. 5), in luogo di quello afferente agli errores in procedendo(n. 4), la sentenza ora al vaglio della corte segue una logica interpretativadegli atti che evidenziano la esistenza di una motivazione, che può esserecondivisa o meno, ma risulta esistente e fornita di argomentazioni sufficienti.In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla deve liquidarsi in ordine allespese, essendo rimaste contumaci le controparti. P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso in Roma, il giorno 13 maggio 2026La PresidenteGiulia IOFRIDARGN 7893/2021Consigliere est. Federici