CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 21051/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila ;di conferma della sentenza del Tribunale di Teramo di assoluzione dai reati di cui ai capi a), c), d), g), h), k) per non aver commesso il fatto e di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990jcosì riqualificati i fatti di cui ai capi b), e), f), i), D' alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per aver la Corte di appello negato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata, attesa l'esistenza di precedenti penali a carico dell'imputato. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, in caso di diniego della sostituzione della pena detentiva, non può limitarsi a valutare la congruità della pena attraverso i criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma è tenuto anche a motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa (Sez.5, n. del 04/10/2024 Ud. (dep. 25/10/2024 ) Rv. 287062). Nel caso di specie tale onere è stato correttamente adempiuto dalla Corte di appello, la quale ha ritenuto insussistenti le condizioni necessarie per sostituire la pena detentiva irrogata con il lavoro di pubblica utilità, avuto riguardo alla posizione dell'imputato, gravato da numerosi pregiudiziali penali e ritenendo quindi sussistente il pericolo che le prescrizioni inerenti un'eventuale pena sostitutiva non vengano adempiute dal prevenuto. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente