CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 19074/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3469/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E DELL'IRNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta edifende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 5245/2019depositata il 13/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la [OSCURATO:PERSONA] della Campania con la sentenza n. 5245/09/2018, depositata in data 13/06/2019 e non notificata, in accoglimento dell’appello proposto dal Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] “Bacini del Sarno, dei [OSCURATO:PERSONA] e dell’ Irno” avverso la sentenza di primo grado in forza della quale era stato accolto il ricorso avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ avviso di pagamento relativo al contributo di bonifica per l’ anno 2017, rigettava il ricorso originario del contribuente, dichiarando compensate le spese processuali; 1.1 come è dato evincere dalla sentenza impugnata i giudici di appello ritenevano che, sulla scorta della normativa di riferimento, il “piano di classifica” adottato dal suindicato Consorzio era ancora vigente ed efficace, contrariamente a quanto affermato dai giudici di primo grado e precisavano che sussistevano i presupposti impositivi in quanto il contribuente non aveva né allegato né comprovato l’inservibilità delle opere di bonifica e che erano infondate le eccezioni di giudicato e di prescrizione dallo stesso formulate; 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi; 3. il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] “Bacini del Sarno, dei [OSCURATO:PERSONA] e dell’ Irno” resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione degli artt. 2909 cod. civ., 112 e 324 cod. proc. civ.; 1.1. secondo parte ricorrente i giudici di appello avevano erroneamente disatteso la rituale eccezione di giudicato esterno fondata sulla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno n. 5751/2015 che aveva accolto analogo ricorso avanzato dal Ventra con riferimento ad altra annualità in ragione della insussistenza di un valido “piano di classifica” e del conseguente ius impositionis; 2. con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione della l.reg. Campania n. 4 del 2003, della l. n. 4 del 1929, del d.lgs. n. 507 del 1999 nonché dell’art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997; 2.1. ad avviso del contribuente di nessun rilievo era la richiamata l.reg. Campania n. 29 del 2012 inidonea ad assicurare la piena efficacia del suddetto piano di classifica oggetto di causa e, anche valutati i principi fissati dalla Cassazione nella pronunzia n. 17066/2010 richiamati dalla [OSCURATO:PERSONA], doveva escludersi che il piano in questione, ormai abrogato a seguito della l.r. n. 4 del 2003, potesse avere un’efficacia ultrattativa; 2.2. peraltro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] non aveva tenuto conto del divieto di ultrattività delle leggi tributarie stante il disposto di cui all’ art. 24 d.lgs. n. 507 del 1999 e del principio di legalità di cui all’ art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997 che implicava che lo ius impositionis, anche con riferimento ai Consorzi di Bonifica, è soggetto a quanto previsto dalla legge più favorevole sopravvenuta; 3. con il terzo motivo si deduce, exart. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 10 r.d. n. 215 del 1933, 860 e 2697 cod. civ.; 3.1. si assume che erroneamente i giudici di appello avevano ritenuto legittimo l’atto impugnato pur in assenza di indicazioni delle opere di bonifica e dei benefici effettivamente arrecati al bene tassato; 4. il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate; 5. il primo motivo, relativo all’ omesso accoglimento dell’eccezione di giudicato inter partes,è privo di fondamento; 5.1. va premesso che la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicché, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorché, siano coinvolti tratti storici comuni (vedi Cass. n. 5766 del 03/03/2021, Cass. n. 1837 del 29/01/2014 e Cass. n. 5478/2013); 5.2. le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fattoe di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale n orma agendi cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta. (Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589696 -01); 5.3. occorre, invero, rilevare come l'attività interpretativa e valutativa compiuta da un giudice, in quanto connaturata allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non possa mai costituire limite alla attività esegetica esercitata da un altro giudice, dovendosi richiamare a proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 cod. civ. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello stare decisis; 5.4. quando due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione su questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. Tale efficacia trova ostacolo in relazione alla "interpretazione giuridica" della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione, ferma, in ogni caso, la necessità del collegamento, tendenzialmente durevole, ad una situazione di fatto (Sez. 5, Sentenza n. 23723 del 21/10/2013, Rv. 628972 -01); 5.5. ne consegue che l’interpretazione della norma giuridica posta a fondamento della pronuncia sulla domanda/eccezione non limita il giudice dell'impugnazione nell'esercizio del suo potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso controverso e non è, quindi, suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (cfr. Cass., sez. 1, 29.4.1976 n 1531; Cass. sez. lav. 23.12.2003 n. 19679; Cass. sez.3, 20.10.2010 n. 216561; Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723); 5.6. da tali premesse deriva che non può esplicare alcun effetto nel presente giudizio il giudicato formatosi in forza della sentenza invocata che non contiene né un accertamento di fatti con efficacia permanente o pluriennale né la qualificazione di un rapporto di durata, ma è piuttosto fondata sulla portata e sull’ interpretazione della l.r. Campania n. 4 del 2003 e sulla specifica situazione di quel giudizio di merito; 5.7. l’invocato effetto preclusivo non può certo trarsi, per le ragioni anzi cennate, da una determinata interpretazione della legislazione regionale sui piani di classifica vertendosi, all'evidenza, in ipotesi di attività strumentale all’ esercizio della funzione giurisdizionale esulante dall’accertamento dei fatti di causa così come dalla loro qualificazione giuridica, con conseguente esclusione della vincolatività propria del giudicato accertativo ex art. 2909 cod. civ.; 6. anche il secondo motivo è privo di fondamento; 6.1. il contribuente non contesta che la pretesa sia dal Consorzio ricondotta ad un piano di classifica adottato, con relativo perimetro di contribuenza, ai sensi dell'art. 22 della l.reg. Campania n. 23 del 1985 ma lamenta piuttosto la sopravvenuta invalidità, ovvero inefficacia, di questo piano di classifica perché asseritamente non conforme alla disciplina successivamente introdotta dalla citata l.reg. Campania n. 4 del 2003; 6.2. il profilo sollevato attiene, pertanto, ad una questione di successione di leggi nel tempo (in modo tale che la legge regionale successiva avrebbe travolto tutti i piani di classifica precedenti che ad essa non si fossero adeguati) e non all'affermazione di intrinseca ed originaria difformità alla legge degli strumenti consortili posti a base della ingiunzione di pagamento; 6.3. la normativa di cui si assume la violazione stabilisce, per quanto di interesse, quanto segue: - art. 6: “Piano generale di Bonifica”. 1. I Consorzi di Bonifica predispongono, con riferimento al comprensorio di rispettiva competenza, il Piano generale di bonifica che, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e provinciale vigenti, prevede: a) la possibilità di valorizzazione dei diversi ambiti del territorio comprensoriale, attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la tutela dello spazio rurale, la difesa del suolo e dell’ambiente; b) le opere pubbliche di bonifica da realizzare per il perseguimento delle predette finalità. 2. [OSCURATO:PERSONA] generale di bonifica è inviato alle Province e alle Autorità di Bacino che possono formulare osservazioni e proposte di modifiche entro trenta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. 3. [OSCURATO:PERSONA], nei successivi trenta giorni, provvede ad adeguare il Piano sulla base delle osservazioni formulate ai sensi del comma 2 ed a trasmetterlo alla Giunta regionale ai fini dell’approvazione e della successiva pubblicazione nel [OSCURATO:PERSONA] della Regione. 4. In sede di prima applicazione della presente legge, i Consorzi predispongono i Piani generali di bonifica entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Fino all’approvazione dei piani generali, gli interventi di cui all’articolo 2, rientranti nelle opere pubbliche di bonifica e rispondenti alle linee di indirizzo programmatiche determinate dalla Giunta regionale, sono definiti tali dalla Giunta regionale sulla base dei progetti di massima predisposti e presentati dai Consorzi di Bonifica. 5. [OSCURATO:PERSONA] generale di bonifica è attuato attraverso i piani triennali predisposti e approvati ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 14 e successive modifiche”; -art.12: “Contributi dei privati per l’esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica”. 1. I proprietari dei beni immobili che conseguono benefici dalle opere pubbliche di bonifica di cui all’articolo 2, contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle predette opere a norma del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni nonché alle spese di funzionamento dei Consorzi. 2. Ai fini di cui al comma 1, ciascun Consorzio predispone un piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile che, in base a parametri ed elementi obiettivi di individuazione e quantificazione dei benefici tratti dagli immobili, stabilisce gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell’apposito catasto consortile. 3. Dalla determinazione delle spese di cui al comma 1, sono comunque escluse le opere di carattere civile-infrastrutturale consegnate ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane, nonché l’esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica dichiarate di preminente interesse regionale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, i cui oneri di manutenzione e gestione sono a carico della Regione.4. I contributi di cui al comma 1 costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti”; 6.4. in virtù delle suindicate disposizioni ed in forza del tenore complessivo della citata legge emerge, dunque, che nessuna disposizione normativa ha stabilito la perdita di efficacia del piano di classifica adottato dai vari consorzi nella vigenza della legge abrogata ovvero, comunque, individuato elementi da cui possa desumersi il travolgimento del piano di classifica già validamente adottato in conformità della precedente disciplina; 6.5. occorre del resto considerare che l’invocato art. 6, ultimo comma, della l.reg. Campania n. 4 del 2003 prevede che il piano generale di bonifica sia attuato attraverso piani triennali, la cui mancata adozione, peraltro, non rende invalido o inefficace il piano generale di bonifica, mentre non si occupa affatto del diverso strumento costituito dal piano di classifica, la cui disciplina è contenuta nel successivo art. 12. Invero, il piano (generale o attuativo) di bonifica ha ad oggetto la programmazione degli interventi di bonifica (come quelli finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e la regimazione dei corsi d'acqua naturali, a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica già realizzate oppure volti ad assicurare la stabilità dei terreni declivi ed a realizzare infrastrutture civili), mentre il piano di classifica costituisce lo strumento necessario per quantificare il contributo di bonifica gravante sui beni immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica; 6.6. a conferma della perdurante vigenza del piano di classifica adottato prima dell'entrata in vigore della l.reg. Campania n. 4 del 2003, nella vigenza di altra disciplina, occorre, pure, prendere in considerazione la successiva l.reg. Campania n. 29 del 2012, la quale, nell'abrogare espressamente varie leggi regionali già implicitamente abrogate o comunque prive di efficacia (tra le quali la citata l.reg. 23 del 1985 sulla bonifica integrale), ha stabilito, all'art. 2, comma 3, che: "Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti", norma richiamata dalla [OSCURATO:PERSONA]; 6.7. né coglie in alcun modo nel segno la tesi difensiva secondo cui detta normativa non renderebbe in alcun modo legittima la pretesa impositiva de qua: -deve valutarsi, in primo luogo, che del tutto correttamente i giudici di appello hanno escluso che la l.reg. n. 4 del 2003 avrebbe, ex sé, determinato la cessazione degli effetti del Piano di Classifica sopra indicato; -in secondo luogo del tutto destituita di fondamento, a fronte di una previsione espressa e del dato letterale, è la tesi di parte ricorrente secondo cui il richiamo nel contenuto dell’All. “A” punto 16, alla l.r. n. 23 del 1985 costituirebbe il frutto di un mero lapsus calami; - pari menti priva di pregio alcuno è la interpretazione della norma nel senso che la suddetta previsione transitoria non potrebbe in alcun modo “significare” la sopravvivenza di un potere di imposizione applicabile ai rapporti sorti successivamente alla sua abrogazione, risultando inequivoca la previsione espressa secondo cui le disposizioni abrogate (fra cui quelle di cui alla l.r. 23 del 1985 ) continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza, quale sicuramente quello oggetto di causa; 6.8. del tutto destituita di fondamento è, poi, la prospettazione di parte ricorrente secondo cui l’art. 33 della citata l.r. n. 4 del 2003 avente ad oggetto “Riordino e ridelimitazione dei comprensori di Bonifica” avrebbe escluso il perdurare degli effetti del “vecchio” piano di classifica; 6.9. sulla base della normativa in esame si evince, dunque, come l'operato del consorzio non potesse reputarsi contra legem, dal momento che esso ha trovato fondamento in un piano generale di bonifica (strumento diverso tanto dal piano di classifica quanto dal perimetro cartografico di contribuenza) già adottato ed adeguato nel 1990 ai sensi della l.r. n. 23 del 1985 all'epoca vigente (circostanza questa contestata nella sua oggettività) e risultato conforme a quanto, poi, stabilito dall'articolo 12 cit.; 6.10. vertendosi in ipotesi di intimazioni di pagamento relative a contributi dovuti in forza di un piano di classifica e di riparto legittimo e vigente ne discende la manifesta infondatezza delle ulteriori censure riguardanti l’ asserita violazione del principio del "favor rei" fissato dall'art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997 -innovativo rispetto a quello della cosiddettaultrattività delle norme sanzionatorie di illecititributari, previsto dalla l. n.4 del 1929 ed espress amente abrogato dall'art. 29 d.lgs. n. 472 del 1997 - disposizione che, peraltro, attiene principalmente al sistema delle sanzioni; 6.11. la Commissione tributaria regionale ha, pertanto, correttamente rilevato la infondatezza delle tesi difensiva, fatta propria dai giudici di primo grado, circa la sopravvenuta invalidità, ovvero inefficacia, del piano di classifica adottato in base alla disciplina pregressa in quanto asseritamente non conforme alla disciplina successivamente introdotta dalla citata l.r. Campania n. 4 del 2003, legge che avrebbe travolto tutti i piani di classifica precedenti, laddove non adeguati alla stessa; 7. il terzo motivo è anch’ esso privo di fondamento; 7.1. costituisce, infatti, orientamento consolidato, dal quale non v'è ragione di discostarsi, quello secondo cui «in tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio» (cfr. Cass.nn. 9511/2018, 24356/2018, 23220/2014); 7.2. tali principi si applicano relativamente ai contributi per bonifica sia di immobili urbani che di fondi rustici, atteso che il contributo consortile costituisce la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese relative alla manutenzione, l'esercizio e la custodia delle opere di bonifica eseguite nel comprensorio, ai sensi del r.d. n.215 del 1933, dell'art. 860 cod. civ. e delle specifiche leggi regionali; 7.3. già le SS.UU. hanno avuto modo di affermare, in particolare, che «quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio» (cfr. SS.UU. n. 11722/2010); 7.4. tale ragionamento si pone nel solco di SS.UU. n. 26009/2008, secondo cui «in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione. Resta ovviamente ferma la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall’ art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992 ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo»; 7.5. questa Corte (vedi Cass. n. 17066/2010) ha altresì osservato che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio - anche in assenza di impugnativadiretta in sede amministrativa del piano di classifica -l'insussistenza del beneficio fondiario, sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato con la conseguenza che, soddisfatto l'onere probatorio così posto a carico del contribuente spetterà al giudice tributario di disapplicare, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo; 7.6. trattasi di ricostruzione successivamente ribadita da Cass. n. 20681/2014 e da Cass. n. 21176/2014, secondo cui «in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcunbeneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente» (cfr. nello stesso senso Cass. n. 6839/2020); 7.7. la decisione qui impugnata è conforme ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, poiché la Commissione tributaria regionale ha deciso la lite ponendo l'onere probatorio in questione a carico del consorziato, rilevando, altresì, che il ricorrente non aveva “contestato in maniera specifica il procedimento estimativo del reddito fondiario né la quantificazione del criterio adottato per la quantificazione del tributo né infine … allegato e dimostrato l’inservibilità delle opere di bonifica”, affermazione questa non censurata da parte ricorrente; 7.8. a fronte, dunque, del dato pacifico di causa costituito dall'inserimento dei fondi del contribuente nel perimetro consortile, e della mancata contestazione da parte di quest’ ultimo del piano di classifica e di ripartizione approvato dall'autorità regionale, gravava sul contribuente medesimo l'onere di superare la presunzione relativa di vantaggiosità specifica, mediante prova contraria, prova non concretamente offerta dal contribuente secondo quando è dato desumere dal tenore degli atti; 7.9 il Ventra, peraltro, pone, in prevalenza, una questione relativa alla omessa indicazione, nella richiesta di pagamento, dei benefici arrecati alla proprietà Ventra, asseritamente causa di nullità dell’atto tributario impugnato, senza tuttavia chiarire, in violazione del c.d. principio di autosufficienza in quale atto o in quale momento tale specifica questione sarebbe stata dedotta; 8. conseguentemente il ricorso proposto deve essere rigettato e il contribuente va condannato al pagamento in favore del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] “Bacini del Sarno, dei [OSCURATO:PERSONA] e dell’Irno” delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo; 8.1. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d .P.R. n. 115/02, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] “Bacini del Sarno, dei [OSCURATO:PERSONA] e dell’ Irno” le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 700,00 per compensi professio