Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:F:2008:170
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Terza Sezione)
11 dicembre 2008
Causa F‑58/07
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2006 – Capacità di lavorare in una terza lingua»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione
di non inserire il suo nominativo nell’elenco dei funzionari promossi al grado A*12 per l’esercizio di promozione 2006, quale
pubblicata nelle
Informations administratives
n. 55‑2006 del 17 novembre 2006, e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versargli, a titolo di risarcimento per i danni morali
e materiali nonché per il pregiudizio alla sua carriera, una somma di EUR 25 000, salvo aumento e/o riduzione nel corso del
procedimento.
Decisione:
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non inserire il nominativo del ricorrente nell’elenco dei funzionari promossi al grado A*12
per l’esercizio di promozione 2006 è annullata. Per il resto, le conclusioni del ricorso sono respinte. [OSCURATO:PERSONA] è condannata
a sopportare le proprie spese e le spese del ricorrente. Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente a sostegno della
[OSCURATO:PERSONA], sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Ricorso – Termini – Reclami in successione
(Statuto dei funzionari, artt. 90, n. 2, e 91, n. 3)
2.
Funzionari – Promozione – Presupposti – Dimostrazione della capacità di lavorare in una terza lingua
(Statuto dei funzionari, art. 45, n. 2; allegati III, art. 7, e XIII, art. 11)
3.
Funzionari – Ricorso – Competenza a conoscere della legittimità e del merito
(Art. 233 CE; Statuto dei funzionari, artt. 45, n. 2, e 91, n. 1)
1.
Nell’ipotesi di reclami proposti in successione entro il termine di reclamo, il termine di risposta al reclamo non può decorrere
dalla ricezione, da parte dell’amministrazione, del primo reclamo, salvo privare l’autorità che ha il potere di nomina del
lasso di tempo di quattro mesi accordatole normalmente dallo Statuto per pronunciarsi esplicitamente sui nuovi argomenti che
il funzionario possa averle presentato da ultimo, eventualmente poco prima della scadenza del termine di reclamo. Analogamente,
qualora l’autorità che ha il potere di nomina abbia risposto con decisioni in ordine successivo a reclami proposti in successione,
il funzionario non beneficerebbe integralmente del periodo di tre mesi accordatogli dallo Statuto, a partire dalla ricezione
della risposta al reclamo, per decidere, alla luce di tale risposta, di presentare o meno un ricorso, se il termine di ricorso
dovesse decorrere dalla notifica della risposta al primo reclamo, mentre il ricorrente non disporrebbe ancora della risposta
della detta autorità a tutte le sue censure, in particolare quelle presentate per la prima volta nell’ultimo reclamo.
Di conseguenza, nell’ipotesi di reclami in successione, occorre prendere in considerazione per il calcolo del termine di ricorso
la data di ricezione della decisione con la quale l’amministrazione ha preso posizione su tutti gli argomenti presentati dal
ricorrente entro il termine di reclamo. Se entro il termine di reclamo il ricorrente ha presentato un secondo reclamo avente
la stessa portata del primo, in particolare in quanto esso non contiene né nuove domande, né nuove censure, né nuovi elementi
di prova, la decisione che respinge tale secondo reclamo dev’essere considerata come un atto meramente confermativo del rigetto
del primo reclamo, di modo che proprio a partire dal detto rigetto decorre il termine di ricorso. Per contro, nell’ipotesi
in cui il secondo reclamo contenga elementi nuovi rispetto al primo reclamo, la decisione di rigetto del secondo reclamo va
considerata come una nuova decisione adottata, previo riesame della decisione di rigetto del primo reclamo, alla luce del
secondo reclamo.
(v. punti 31 e 32)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 8 novembre 2000, causa T‑44/97, Ghignone e a. /Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑223 e II‑1023, punto 41),
e 11 dicembre 2007, causa T‑66/05, Sack/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 41, che forma oggetto di
impugnazione dinanzi alla Corte, causa C‑380/08 P)
2.
L’art. 45, n. 2, dello Statuto, nella sua versione risultante dal regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari
e il regime applicabile agli altri agenti, prevede l’obbligo, per il funzionario, di dimostrare, anteriormente alla sua prima
promozione, la sua capacità di lavorare in una terza lingua, ed è applicabile solo a partire dall’entrata in vigore delle
disposizioni comuni di esecuzione, adottate di comune accordo dalle istituzioni.
Infatti, dato che il legislatore, in ogni caso, ai sensi dell’art. 11 dell’allegato XIII dello Statuto, ha escluso l’applicazione
di detto art. 45, n. 2, alle promozioni aventi effetto precedentemente al 1° maggio 2006, esso non può applicarsi prima dell’entrata
in vigore delle dette disposizioni comuni di esecuzione alle condizioni richieste dal legislatore, cioè la garanzia di un’applicazione
uniforme nelle varie istituzioni e il collegamento di tale nuovo obbligo statutario con la possibilità, per i funzionari,
di accedere alla formazione in una terza lingua. Così, un’istituzione non può applicare questo articolo dello Statuto secondo
modalità da essa sola determinate.
(v. punti 50-54)
3.
Vero è che il giudice comunitario della funzione pubblica può esercitare, in taluni casi, in forza dell’art. 91, n. 1, dello
Statuto, un potere di conoscere della legittimità e del merito che lo autorizza a dare una soluzione completa alle controversie
a carattere pecuniario a lui sottoposte, statuendo sui diritti e sugli obblighi del funzionario. Tuttavia, il ricorrente che
ha ottenuto l’annullamento di una decisione di diniego di promozione per il fatto che l’ulteriore condizione richiesta per
essere promosso, relativa alla padronanza di una terza lingua, non poteva legittimamente essergli imposta non può ottenere
dinanzi al giudice il risarcimento del preteso ritardo nella carriera che ne consegue, anche se egli comprova di essere in
possesso dell’anzianità richiesta e di un punteggio superiore al punteggio necessario per essere promosso. Infatti, non si
può escludere che altre considerazioni possano ostare alla promozione del ricorrente con effetto retroattivo, ad esempio il
fatto che il numero di funzionari promuovibili e pervenuti alla soglia di promozione superasse il numero di promozioni possibili
in base al bilancio. Pertanto, sono i provvedimenti di esecuzione che l’amministrazione è tenuta ad adottare, in applicazione
dell’art. 233 CE, per conformarsi all’autorità del giudicato, che devono ripristinare i diritti del ricorrente, se del caso
mediante la ricostruzione con effetto retroattivo della sua carriera.
(v. punti 67-70)
Riferimento:
Corte: 18 dicembre 2007, causa C‑135/06 P, Weißenfels/Parlamento (Racc. pag. I‑12041, punti 64 – 68)
Tribunale di primo grado: 15 marzo 2007, causa T‑402/03, Katalagarianakis/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta,
punti 105 e 106)