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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31016/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso.

Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze con la quale, integralmente confermando quanto statuito dal Tribunale di Livorno, il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 10 ter D.Ivo 74/2000, per non aver versato, nella qualità di rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con riferimento al 2014, VIVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un importo di euro 302.951,00. 2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione della legge penale in relazione all'art. 45 cod. pen., rappresentando che il mancato versamento nei termini massimi previsti dell'IVA, era stato necessitato da un fatto oggettivo, costituito dalla esecuzione del pignoramento dei crediti che :a ditta vantava verso terzi, da parte di Equitalia, con conseguente oggettiva e non imputabile crisi di liquidità.

Rappresenta di aver prodotto in giudizio il bilancio societario del 2016, nonché l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Livorno del 19 settembre 2018, prodotta in giudizio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalla quale emerge che nel 2015 Equitalia ha pignorato, ai sensi dell'art. 72 bis DPR 602/1973, ogni credito vantato dalla società verso terzi e che, a causa di ciò, la società, che versava in una gravissima crisi di liquidità, è poi fallita nel 2017.

In ordine a tale produzione documentale nulla ha detto la Corte territoriale.

Inoltre, non essendo imputabile all'imputato la crisi economica che ha investito l'impresa ed essendo impossibilitato ad eseguire qualunque pagamento per assenza di risorse economiche, il mancato incasso dei crediti/ confo,-memente a quanto affermato da recente giurisprudenza, può essere considerato elemento fattuale che esclude la volontà di omettere il pagamento dell'IVA, soprattutto qualora gli insoluti superino il 40% del fatturato (Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021, Rv 282237).

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e in ordine al trattamento sanzionatorio.

Rileva che il giudice non ha tenuto in debita considerazione l'età anagrafica del ricorrente e la sua incensuratezza, poiché il ricorrente ha precedenti ormai depenalizzati e comunque risalenti nel tempo (per la precisione, una contravvenzione ex art. 650 cod. pen. relativa al 2001). 2.3.Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge in ordine alla statuizione della confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, rappresentando che antecedentemerte a tale statuizione, nel 2017 era intervenuto il fallimento della società, sicché deve affermars, l'illegittimità del vincolo apposto successivamente alla dichiarazione di fallimento. 3.11 Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria, scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato.

Si osserva, in generale, che la crisi di liquidità, per costante giurisprudenza, non esclude la configurazione della fattispecie, posto che il contribuente è obbligato ad accantonare le somme necessarie per il versamento dell'iva.

Si afferma infatti, come correttamente richiamato dal ricorrente che, secondo giurisprudenza consolidata, il mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo richieste dall'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trattandosi di inacempimento riconducibile all'ordinario rischio di impresa, sempre che tali insoluti siano contenuti entro una percentuale da ritenersi fisiologica (Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021 Ud. (dep. 10/08/2021 ) Rv. 282237).

Nel caso in disamina, con riferimento alla giurisprudenza sopra richiamata, si osserva che il ricorrente nulla ha specificato in ordine a quanti e a quali crediti vantati verso terzi siano stati pignorati ed effettivamente incassati da Equitalia, così da impedire il diligente adempimento dell'obbligo di versamento dell'IVA.

La difesa ha quindi solo assunto l'esistenza del pignoramento senza dedurne l'incidenza e l'effettività.

In ordine alla produzione documentale che il ricorrente assume sia stata disattesa dai giudici di merito, si osserva che nel giudizio di primo grado, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorrente ha prodotto l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Livorno del 18/09/2018, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo emesso sulle somme di danaro e sui beni mobili ed immobii della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] proposito, nel verbale di udienza del 15/03/2019 risulta che il giudice ha dato atto che i fatti oggetto del diverso procedimento penale nell'ambito del quale è stato adottato il decreto di sequestro preventivo, confermato dal tribunale del riesame, riguardavano fl periodo di imposta relativo all'anno 2015; quindi un periodo d'imposta diverso e successivo rispetto a quello oggetto del presente giudizio, relativo all'annualità del 2014, concernente l'omesso versamento dell' IVA risultante dalla dichiarazione del 2014.

Pertanto, tale documentazione è stata vagliata e presa in esame dal giudice di merito, che ha ritenuto che tale produzione documentale fosse ininfluente e non decisiva.

Inoltre, all'ud:enza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa del ricorrente ha prodotto le dichiarazioni rese dall'imputato al curatore fallimentare, ove lo stesso riferiva che aveva avuto notizia che Equitalia aveva pignorato ogni credito vantato dalla società nei confronti dei terzi; nella medesima udienza, la difesa ha depositato i bilanci societari del 2016, da cui risultano crediti verso terzi per oltre euro 930.000,00.

In merito a tale produzione avvenuta innanzi al giudice di primo grado, la Corte territoriale ha tuttavia ritenuto che il ricorrente non si sia confrontato con quanto affermato in sentenza dal primo giudice, che aveva ritenuto insufficienti sia il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, sia le dichiarazioni rese dallo stesso imputato al curatore fallimentare, in quanto non supportate da nessun riscontro.

Conformemente a quanto affermato dal primo giudice, anche la Corte d'appello ha ritenuto che tale produzione fosse insufficiente e non esaustiva, e che le dogiianze del ricorrente fossero generiche e non documentate.2.

La seconda doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabiJi in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale negato le circostanze attenuanti generiche, ritenendo irrilevante l'età dell'imputato e non riscontrando ulteriori elementi valutabili in senso favorevole.

Si osserva peraltro, sulla dosimetria della pena, che il giudice ha applicato il minimo edittale, con esclusione della recidiva contestata.

3. Il terzo motivo non era stato dedotto nei motivi di appello.

Il ricorrente non è comunque legittimato a dolersi in ordine alla confisca di beni di cui è stato spossessato antecedentemente alla statuizione in quanto, nel momento in cui è intervenuta la confisca, la società era già fallita, e a seguito della spossessamento è venuto meno ogni potere dispositivo dei beni societari in capo al fallito.

Pertanto, legittimato a dolersi della violazione delle regole relative alla confisca dei beni è solo il curatore fallimentare.

L'inammissibilità per carenza di interesse ad impugnare da parte del ricorrente è questione pregiudiziale rispetto alla doglianza in ordine alla legittimità o meno del della confisca di beni già assoggettati alla procedura fallimentare.

4. Il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna I ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze con la quale, integralmente confermando quanto statuito dal Tribunale di Livorno, il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 10 ter D.Ivo 74/2000, per non aver versato, nella qualità di rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con riferimento al 2014, VIVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un importo di euro 302.951,00. 2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione della legge penale in relazione all'art. 45 cod. pen., rappresentando che il mancato versamento nei termini massimi previsti dell'IVA, era stato necessitato da un fatto oggettivo, costituito dalla esecuzione del pignoramento dei crediti che :a ditta vantava verso terzi, da parte di Equitalia, con conseguente oggettiva e non imputabile crisi di liquidità. Rappresenta di aver prodotto in giudizio il bilancio societario del 2016, nonché l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Livorno del 19 settembre 2018, prodotta in giudizio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalla quale emerge che nel 2015 Equitalia ha pignorato, ai sensi dell'art. 72 bis DPR 602/1973, ogni credito vantato dalla società verso terzi e che, a causa di ciò, la società, che versava in una gravissima crisi di liquidità, è poi fallita nel 2017. In ordine a tale produzione documentale nulla ha detto la Corte territoriale. Inoltre, non essendo imputabile all'imputato la crisi economica che ha investito l'impresa ed essendo impossibilitato ad eseguire qualunque pagamento per assenza di risorse economiche, il mancato incasso dei crediti/ confo,-memente a quanto affermato da recente giurisprudenza, può essere considerato elemento fattuale che esclude la volontà di omettere il pagamento dell'IVA, soprattutto qualora gli insoluti superino il 40% del fatturato (Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021, Rv 282237). 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e in ordine al trattamento sanzionatorio. Rileva che il giudice non ha tenuto in debita considerazione l'età anagrafica del ricorrente e la sua incensuratezza, poiché il ricorrente ha precedenti ormai depenalizzati e comunque risalenti nel tempo (per la precisione, una contravvenzione ex art. 650 cod. pen. relativa al 2001). 2.3.Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge in ordine alla statuizione della confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, rappresentando che antecedentemerte a tale statuizione, nel 2017 era intervenuto il fallimento della società, sicché deve affermars, l'illegittimità del vincolo apposto successivamente alla dichiarazione di fallimento. 3.11 Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria, scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Si osserva, in generale, che la crisi di liquidità, per costante giurisprudenza, non esclude la configurazione della fattispecie, posto che il contribuente è obbligato ad accantonare le somme necessarie per il versamento dell'iva. Si afferma infatti, come correttamente richiamato dal ricorrente che, secondo giurisprudenza consolidata, il mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo richieste dall'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trattandosi di inacempimento riconducibile all'ordinario rischio di impresa, sempre che tali insoluti siano contenuti entro una percentuale da ritenersi fisiologica (Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021 Ud. (dep. 10/08/2021 ) Rv. 282237). Nel caso in disamina, con riferimento alla giurisprudenza sopra richiamata, si osserva che il ricorrente nulla ha specificato in ordine a quanti e a quali crediti vantati verso terzi siano stati pignorati ed effettivamente incassati da Equitalia, così da impedire il diligente adempimento dell'obbligo di versamento dell'IVA. La difesa ha quindi solo assunto l'esistenza del pignoramento senza dedurne l'incidenza e l'effettività. In ordine alla produzione documentale che il ricorrente assume sia stata disattesa dai giudici di merito, si osserva che nel giudizio di primo grado, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorrente ha prodotto l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Livorno del 18/09/2018, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo emesso sulle somme di danaro e sui beni mobili ed immobii della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] proposito, nel verbale di udienza del 15/03/2019 risulta che il giudice ha dato atto che i fatti oggetto del diverso procedimento penale nell'ambito del quale è stato adottato il decreto di sequestro preventivo, confermato dal tribunale del riesame, riguardavano fl periodo di imposta relativo all'anno 2015; quindi un periodo d'imposta diverso e successivo rispetto a quello oggetto del presente giudizio, relativo all'annualità del 2014, concernente l'omesso versamento dell' IVA risultante dalla dichiarazione del 2014. Pertanto, tale documentazione è stata vagliata e presa in esame dal giudice di merito, che ha ritenuto che tale produzione documentale fosse ininfluente e non decisiva. Inoltre, all'ud:enza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa del ricorrente ha prodotto le dichiarazioni rese dall'imputato al curatore fallimentare, ove lo stesso riferiva che aveva avuto notizia che Equitalia aveva pignorato ogni credito vantato dalla società nei confronti dei terzi; nella medesima udienza, la difesa ha depositato i bilanci societari del 2016, da cui risultano crediti verso terzi per oltre euro 930.000,00. In merito a tale produzione avvenuta innanzi al giudice di primo grado, la Corte territoriale ha tuttavia ritenuto che il ricorrente non si sia confrontato con quanto affermato in sentenza dal primo giudice, che aveva ritenuto insufficienti sia il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, sia le dichiarazioni rese dallo stesso imputato al curatore fallimentare, in quanto non supportate da nessun riscontro. Conformemente a quanto affermato dal primo giudice, anche la Corte d'appello ha ritenuto che tale produzione fosse insufficiente e non esaustiva, e che le dogiianze del ricorrente fossero generiche e non documentate.2. La seconda doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabiJi in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale negato le circostanze attenuanti generiche, ritenendo irrilevante l'età dell'imputato e non riscontrando ulteriori elementi valutabili in senso favorevole. Si osserva peraltro, sulla dosimetria della pena, che il giudice ha applicato il minimo edittale, con esclusione della recidiva contestata. 3. Il terzo motivo non era stato dedotto nei motivi di appello. Il ricorrente non è comunque legittimato a dolersi in ordine alla confisca di beni di cui è stato spossessato antecedentemente alla statuizione in quanto, nel momento in cui è intervenuta la confisca, la società era già fallita, e a seguito della spossessamento è venuto meno ogni potere dispositivo dei beni societari in capo al fallito. Pertanto, legittimato a dolersi della violazione delle regole relative alla confisca dei beni è solo il curatore fallimentare. L'inammissibilità per carenza di interesse ad impugnare da parte del ricorrente è questione pregiudiziale rispetto alla doglianza in ordine alla legittimità o meno del della confisca di beni già assoggettati alla procedura fallimentare. 4. Il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna I ricorrente al pagam
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