Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 17512/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ella CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha applicato alricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine alreato di estorsione.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], dolendosi del trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito.2.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema diconcordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa exart. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà dellaparte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed alcontenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianzerelative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non sisiano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittaliovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello,Rv. 276102).Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si limita a dolersi dellaeccessività della pena da lui stesso concordata e richiesta alla Corte di merito.3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delleAmmende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nelladeterminazione della causa di inammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha applicato alricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine alreato di estorsione.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], dolendosi del trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito.2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema diconcordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa exart. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà dellaparte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed alcontenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianzerelative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non sisiano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittaliovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello,Rv. 276102).Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si limita a dolersi dellaeccessività della pena da lui stesso concordata e richiesta alla Corte di merito.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delleAmmende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nelladeterminazione della causa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17512/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris