CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 19399/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 32082-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimata - avverso il decreto n. 38778/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROM, depositata il 07/12/2021; n udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che con ricorso ai sensi dell'art. 391 bis la parte contribuente chiede la correzione dell'errore materiale del decreto decisorio n. 38778/2021 di estinzione del giudizio r.g.n. 19989/2015, indicando nella persona del sig. [OSCURATO:PERSONA]° [OSCURATO:PERSONA] (c.f. MLNGPL 42L14C 665A) il riferimento coretto del contribuente, in luogo dei nomi alternativamente indicati come [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]; che il ricorso è tempestivo ed ammissibile; che la parte pubblica è rimasta intimata; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese; PQM La Corte accoglie il ricorso, specificando che nel decreto cteci,sorio n. 38778/2021, laddove è scritto [OSCURATO:PERSONA] 8i leg—g-a-[OSCURATO:PERSONA] e manda la cancelleria ad annotare la superiore correzione sul prefato decreto decisorio. Così deciso in R