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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 48679/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO ch:steencancitts92:±diachendo Il P.G. chiede l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Le decisioni di merito emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rappresentate dalla sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Napoli in data 29 giugno 2020 e da quella emessa dalla Corte Assise Appello di Napoli il 1 giugno del 2021. 1.1 E' stata affermata la penale responsabilità dei due imputati per il delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione, dai motivi abietti e dalla finalità di agevolazione mafiosa, commesso in data 23 giugno 1991 in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il fatto, in estrema sintesi, si ricollega ad uno scontro interno al clan camorristico detto 'dei casalesi', già capeggiato da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato eliminato perché ritenuto vicino ai familiari del Bardellino, in un momento storico interessato dallo scontro interno al gruppo. 2.1 La ricostruzione probatoria è essenzialmente basata sui contenuti dichiarativi introdotti da D'[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi co-esecutore del delitto, cui si fai sono aggiunte più dichiarazioni indirette ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

Va evidenziato che i due ricorrenti hanno ammesso la partecipazione al fatto di sangue, come riferita dal D'Alessandro. 2.2 Quanto al trattamento sanzionatorio(condanna ad anni trenta di reclusione) , il primo giudice ha negato ad entrambi gli imputati le invocate circostanze attenuanti generiche in ragione della - ritenuta - strumentalità della confessione e della particolare modalità realizzativa del delitto, commesso in presenza del figlio della vittima di soli tre anni. 2.3 La Corte di secondo grado ha confermato la ricorrenza delle aggravanti della finalità di agevolazione mafiosa e della premeditazione, nonchè l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto alla particolare gravità del fatto (per le modalità realizzative e il danno collaterale al figlio della vittima).

Quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta la continuazione con altri fatti già giudicati (per il delitto di cui all'art.416-bis cod.pen. e per il delitto di cui all'art.513-bis ); operato il cumulo giuridico ed applicata la diminuente del rito, la pena inflitta resta quella di anni 30 di reclusione.

3. Avverso detta sentenza sono stati proposti distinti atti di ricorso.3.1 [OSCURATO:PERSONA] al primo motivo deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alle aggravanti della premeditazione e della agevolazione mafiosa.

Nell'atto si ripropone la tesi del movente 'personale' del D'Alessandro (legato a un incontro tra la vittima e lo zio per questioni relative alla guardianìa di alcuni terreni), sostenuto da uno dei dichiaranti indiretti e non adeguatamente scrutinato in sentenza.

Quanto alla premeditazione si sostiene che non vi è concreta analisi del tempo trascorso tra il conferimento dell'incarico onnicidiario e la materiale esecuzione. 3.1.1 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Non sarebbe stato valutato il profilo della oggettiva semplificazione probatoria a fronte di un quadro dimostrativo tutt'altro che univoco e rassicurante. 3.2 [OSCURATO:PERSONA] al primo motivo di ricorso deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Anche in tale atto si lamenta la mancata valutazione della semplificazione probatoria, indicativa di resipiscenza.

Anche in presenza di fatto connotato da gravità, la confessione andava valutata in concreto come possibile indicatore di mutamento della manifestata tendenza criminale. 3.2.1 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio .

Si afferma che, una volta applicate le circostanze attenuanti generiche con giudizio quantomeno di equivalenza la pena base per la riconosciuta continuazione doveva risultare inferiore ai 27 anni di reclusione indicati in sentenza come pena base per il delitto di omicidio. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono manifestamente infondati e vanno, pertanto, dichiarati inammissibili.2.

La doglianza, comune ad entrambi i ricorrenti e relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata. 2.1 In diritto, va ribadito, sul tema, che la mera confessione è aspetto incidente ma non - di per sè - decisivo nella valutazione che il giudice di merito è chiamato a compiere ai sensi degli articoli 62-bis e 133 cod.pen.

In via generale, le circostanze attenuanti atipiche, introdotte dal decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14.9.44, rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano - in positivo - elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge.

L'applicazione della norma necessita - pertanto - di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un «aspetto» del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (tra le molte Sez.

VI 28.5.1999 n. 8668).

Da qui, stante l'ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la necessità di ancorare l'applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disvalore del fatto-reato dall'altro, è derivato il filone interpretativo che individua nelle categorie generali descritte nell'art. 133 cod.pen. il principale 'serbatoio' di ipotesi, capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del giudicante. 2.2 In tal senso, si è ritenuto che la valutazione sotto diversi profili (commisurazione della pena nell'ambito edittale e riconoscimento o negazione delle attenuanti generiche) della stessa situazione di fatto è del tutto legittima, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte per distinti fini e conseguenze (Sez.

I, n. 1376 del 28.10.1997, rv 209841).

Le linee-guida della «gravità del reato» (art. 133 co.1) e della «capacità a delinquere del colpevole» (art. 133 co.2) restano pertanto gli indicatori essenziali cui ancorare la particolare valutazione postulata dall'art. 62-bis cod.pen., e ciò conduce - da sempre - a ritenere il «fatto» della confessione processuale come possibile fattore di attenuazione della sanzione ai sensi dell'art. 133 co.2 n.3 (sub specie condotta susseguente al reato e sua possibile incidenza sulla valutazione della capacità a delinquere), sempre nell'ambito di una complessiva comparazione con gli altri fattori incidenti sul determinismo sanzionatorio.2.3 Pur a fronte della commissione di un fatto-reato di elevata gravità, non vi è dubbio - pertanto - che l'apporto confessorio può legittimamente fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sempre che - ed è questo il tema - lo stesso non sia un 'semplice' fattore di agevolazione nella ricostruzione del fatto controverso ma un preciso «indicatore» di riconsiderazione critica del proprio operato e discontinuità con il precedente modus agendi (tra le molte Sez.

VI n. 3018 del 11.10.1990, rv 186592; Sez.

VI n. 11732 del 27.1.2012, rv 252229).

Ciò, a ben vedere, è imposto dalla correlazione - interna alla norma dell'art. 133 - tra la 'condotta susseguente al reato' e la categoria della 'capacità a delinquere' (nel senso che ciò che emerge nel primo ambito va qualificato come incidente sulla seconda), specie in un contesto sostanziale e processuale la cui evoluzione «storica» consegna ad altri istituti - a cavallo tra diritto e processo - il compito di attenuare la sanzione in «cambio» di scelte di semplificazione processuale (riti speciali di cui agli artt. 438 ss. e 444 e ss.).

Non è un caso, pertanto, che, anche lì dove si sia riaffermata - come valore costituzionale - la libertà del giudice di valorizzare come indicatore positivo ai fini previsti dall'art. 62-bis la condotta susseguente al reato ( Corte Cost., sentenza n. 183 del 2011, dichiarativa della illegittimità del limite di apprezzamento che era stato introdotto dal legislatore del 2005 in ipotesi di recidiva qualificata), si è precisato a più riprese che l'irragionevolezza della scelta legislativa era nel suo automatismo di inibizione, posto che la condotta susseguente al reato «può segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti sociali, di grande significato per valutare l'attualità della capacità a delinquere» .

Il finalismo rieducativo della pena trova dunque un riconoscimento lì dove - in sede di quantificazione processuale - si possa dare peso a condotte «che manifestino una riconsiderazione critica del proprio operato».

Anche la lettura data dal giudice delle leggi al rapporto tra condotta susseguente al reato ed applicazione delle attenuanti generiche conferma, pertanto, una rilevanza «mediata» della confessione processuale, da ritenersi indicatore utile solo nei limiti di «effettiva incidenza» sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di semplificazione probatoria.

Va, pertanto, ribadita, alla luce di quanto sinora detto, la linea interpretativa che esclude l'accesso alla attenuante favorevole atipica, in presenza di confessione, lì dove quest'ultima sia stata dettata non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico.2.4 Alla luce delle precisazioni sin qui operate risulta del tutto corretta in diritto l'avvenuta esclusione delle circostanze attenuanti generiche, realizzata attraverso un apprezzamento di tipo 'comparativo' tra la condotta ammissiva (intervenuta dopo l'acquisizione di consistenti prove a carico) e la particolare gravità del fatto (anche per le sue modalità realizzative), nell'ambito delle coordinate normative di cui all'art.133 cod.pen., con manifesta infondatezza delle doglianze sul punto.

3. Le residue doglianze formulate nel ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] (aggravante della premeditazione e della agevolazione mafiosa) sono inammissibili perché inerenti al fatto, congruamente apprezzato in sede di merito sulla base delle dichiarazioni del D'[OSCURATO:PERSONA].

L'accurata programmazione del delitto, con appostamenti e divisione dei compiti, l'utilizzo di armi di elevata potenza e l'intero contesto di realizzazione del fatto sono indicatori per nulla illogici della ricorrenza in concreto dei fattori di aggravamento oggetto di contestazione.

4. La residua doglianza inerente le modalità determinative del trattamento sanzionatorio, formulata al secondo motivo di ricorso del Corvino, è - in tutta evidenza - subordinata all'accoglimento del primo motivo, posto che le attenuanti generiche non sono state concesse, né può costruirsi un percorso ricostruttivo diverso sulla base di una erronea indicazione (nella decisione di secondo grado) di una passaggio determinativo della pena-base non corrispondente alle modalità legali di determinazione (anni 27 per l'omicidio non aggravato, lì dove andava direttamente indicata la pena dell'ergastolo in ragione della riconosciuta aggravante della premeditazione).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO ch:steencancitts92:±diachendo Il P.G. chiede l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Le decisioni di merito emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rappresentate dalla sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Napoli in data 29 giugno 2020 e da quella emessa dalla Corte Assise Appello di Napoli il 1 giugno del 2021. 1.1 E' stata affermata la penale responsabilità dei due imputati per il delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione, dai motivi abietti e dalla finalità di agevolazione mafiosa, commesso in data 23 giugno 1991 in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il fatto, in estrema sintesi, si ricollega ad uno scontro interno al clan camorristico detto 'dei casalesi', già capeggiato da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato eliminato perché ritenuto vicino ai familiari del Bardellino, in un momento storico interessato dallo scontro interno al gruppo. 2.1 La ricostruzione probatoria è essenzialmente basata sui contenuti dichiarativi introdotti da D'[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi co-esecutore del delitto, cui si fai sono aggiunte più dichiarazioni indirette ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Va evidenziato che i due ricorrenti hanno ammesso la partecipazione al fatto di sangue, come riferita dal D'Alessandro. 2.2 Quanto al trattamento sanzionatorio(condanna ad anni trenta di reclusione) , il primo giudice ha negato ad entrambi gli imputati le invocate circostanze attenuanti generiche in ragione della - ritenuta - strumentalità della confessione e della particolare modalità realizzativa del delitto, commesso in presenza del figlio della vittima di soli tre anni. 2.3 La Corte di secondo grado ha confermato la ricorrenza delle aggravanti della finalità di agevolazione mafiosa e della premeditazione, nonchè l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto alla particolare gravità del fatto (per le modalità realizzative e il danno collaterale al figlio della vittima). Quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta la continuazione con altri fatti già giudicati (per il delitto di cui all'art.416-bis cod.pen. e per il delitto di cui all'art.513-bis ); operato il cumulo giuridico ed applicata la diminuente del rito, la pena inflitta resta quella di anni 30 di reclusione. 3. Avverso detta sentenza sono stati proposti distinti atti di ricorso.3.1 [OSCURATO:PERSONA] al primo motivo deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alle aggravanti della premeditazione e della agevolazione mafiosa. Nell'atto si ripropone la tesi del movente 'personale' del D'Alessandro (legato a un incontro tra la vittima e lo zio per questioni relative alla guardianìa di alcuni terreni), sostenuto da uno dei dichiaranti indiretti e non adeguatamente scrutinato in sentenza. Quanto alla premeditazione si sostiene che non vi è concreta analisi del tempo trascorso tra il conferimento dell'incarico onnicidiario e la materiale esecuzione. 3.1.1 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Non sarebbe stato valutato il profilo della oggettiva semplificazione probatoria a fronte di un quadro dimostrativo tutt'altro che univoco e rassicurante. 3.2 [OSCURATO:PERSONA] al primo motivo di ricorso deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Anche in tale atto si lamenta la mancata valutazione della semplificazione probatoria, indicativa di resipiscenza. Anche in presenza di fatto connotato da gravità, la confessione andava valutata in concreto come possibile indicatore di mutamento della manifestata tendenza criminale. 3.2.1 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio . Si afferma che, una volta applicate le circostanze attenuanti generiche con giudizio quantomeno di equivalenza la pena base per la riconosciuta continuazione doveva risultare inferiore ai 27 anni di reclusione indicati in sentenza come pena base per il delitto di omicidio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e vanno, pertanto, dichiarati inammissibili.2. La doglianza, comune ad entrambi i ricorrenti e relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata. 2.1 In diritto, va ribadito, sul tema, che la mera confessione è aspetto incidente ma non - di per sè - decisivo nella valutazione che il giudice di merito è chiamato a compiere ai sensi degli articoli 62-bis e 133 cod.pen. In via generale, le circostanze attenuanti atipiche, introdotte dal decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14.9.44, rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano - in positivo - elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge. L'applicazione della norma necessita - pertanto - di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un «aspetto» del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (tra le molte Sez. VI 28.5.1999 n. 8668). Da qui, stante l'ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la necessità di ancorare l'applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disvalore del fatto-reato dall'altro, è derivato il filone interpretativo che individua nelle categorie generali descritte nell'art. 133 cod.pen. il principale 'serbatoio' di ipotesi, capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del giudicante. 2.2 In tal senso, si è ritenuto che la valutazione sotto diversi profili (commisurazione della pena nell'ambito edittale e riconoscimento o negazione delle attenuanti generiche) della stessa situazione di fatto è del tutto legittima, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte per distinti fini e conseguenze (Sez. I, n. 1376 del 28.10.1997, rv 209841). Le linee-guida della «gravità del reato» (art. 133 co.1) e della «capacità a delinquere del colpevole» (art. 133 co.2) restano pertanto gli indicatori essenziali cui ancorare la particolare valutazione postulata dall'art. 62-bis cod.pen., e ciò conduce - da sempre - a ritenere il «fatto» della confessione processuale come possibile fattore di attenuazione della sanzione ai sensi dell'art. 133 co.2 n.3 (sub specie condotta susseguente al reato e sua possibile incidenza sulla valutazione della capacità a delinquere), sempre nell'ambito di una complessiva comparazione con gli altri fattori incidenti sul determinismo sanzionatorio.2.3 Pur a fronte della commissione di un fatto-reato di elevata gravità, non vi è dubbio - pertanto - che l'apporto confessorio può legittimamente fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sempre che - ed è questo il tema - lo stesso non sia un 'semplice' fattore di agevolazione nella ricostruzione del fatto controverso ma un preciso «indicatore» di riconsiderazione critica del proprio operato e discontinuità con il precedente modus agendi (tra le molte Sez. VI n. 3018 del 11.10.1990, rv 186592; Sez. VI n. 11732 del 27.1.2012, rv 252229). Ciò, a ben vedere, è imposto dalla correlazione - interna alla norma dell'art. 133 - tra la 'condotta susseguente al reato' e la categoria della 'capacità a delinquere' (nel senso che ciò che emerge nel primo ambito va qualificato come incidente sulla seconda), specie in un contesto sostanziale e processuale la cui evoluzione «storica» consegna ad altri istituti - a cavallo tra diritto e processo - il compito di attenuare la sanzione in «cambio» di scelte di semplificazione processuale (riti speciali di cui agli artt. 438 ss. e 444 e ss.). Non è un caso, pertanto, che, anche lì dove si sia riaffermata - come valore costituzionale - la libertà del giudice di valorizzare come indicatore positivo ai fini previsti dall'art. 62-bis la condotta susseguente al reato ( Corte Cost., sentenza n. 183 del 2011, dichiarativa della illegittimità del limite di apprezzamento che era stato introdotto dal legislatore del 2005 in ipotesi di recidiva qualificata), si è precisato a più riprese che l'irragionevolezza della scelta legislativa era nel suo automatismo di inibizione, posto che la condotta susseguente al reato «può segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti sociali, di grande significato per valutare l'attualità della capacità a delinquere» . Il finalismo rieducativo della pena trova dunque un riconoscimento lì dove - in sede di quantificazione processuale - si possa dare peso a condotte «che manifestino una riconsiderazione critica del proprio operato». Anche la lettura data dal giudice delle leggi al rapporto tra condotta susseguente al reato ed applicazione delle attenuanti generiche conferma, pertanto, una rilevanza «mediata» della confessione processuale, da ritenersi indicatore utile solo nei limiti di «effettiva incidenza» sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di semplificazione probatoria. Va, pertanto, ribadita, alla luce di quanto sinora detto, la linea interpretativa che esclude l'accesso alla attenuante favorevole atipica, in presenza di confessione, lì dove quest'ultima sia stata dettata non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico.2.4 Alla luce delle precisazioni sin qui operate risulta del tutto corretta in diritto l'avvenuta esclusione delle circostanze attenuanti generiche, realizzata attraverso un apprezzamento di tipo 'comparativo' tra la condotta ammissiva (intervenuta dopo l'acquisizione di consistenti prove a carico) e la particolare gravità del fatto (anche per le sue modalità realizzative), nell'ambito delle coordinate normative di cui all'art.133 cod.pen., con manifesta infondatezza delle doglianze sul punto. 3. Le residue doglianze formulate nel ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] (aggravante della premeditazione e della agevolazione mafiosa) sono inammissibili perché inerenti al fatto, congruamente apprezzato in sede di merito sulla base delle dichiarazioni del D'[OSCURATO:PERSONA]. L'accurata programmazione del delitto, con appostamenti e divisione dei compiti, l'utilizzo di armi di elevata potenza e l'intero contesto di realizzazione del fatto sono indicatori per nulla illogici della ricorrenza in concreto dei fattori di aggravamento oggetto di contestazione. 4. La residua doglianza inerente le modalità determinative del trattamento sanzionatorio, formulata al secondo motivo di ricorso del Corvino, è - in tutta evidenza - subordinata all'accoglimento del primo motivo, posto che le attenuanti generiche non sono state concesse, né può costruirsi un percorso ricostruttivo diverso sulla base di una erronea indicazione (nella decisione di secondo grado) di una passaggio determinativo della pena-base non corrispondente alle modalità legali di determinazione (anni 27 per l'omicidio non aggravato, lì dove andava direttamente indicata la pena dell'ergastolo in ragione della riconosciuta aggravante della premeditazione). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d
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