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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 06708/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità perché generico e meramente riproduttivo di un profilo di censura, già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici; considerato, infatti, che il ricorso non si confronta affatto con la congrua motivazione resa per giustificare il lieve scostamento dal minimo edittale, avendo riguardo alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere dell'imputato (pag. 2-3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere j tensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] lo GiorQo Fidelbo ) D EPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità perché generico e meramente riproduttivo di un profilo di censura, già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici; considerato, infatti, che il ricorso non si confronta affatto con la congrua motivazione resa per giustificare il lieve scostamento dal minimo edittale, avendo riguardo alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere dell'imputato (pag. 2-3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere j tensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] lo GiorQo Fidelbo ) D EPOSITATA
Sentenza Cassazione n. 06708/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris