CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08936/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] RICORSO E [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 24 settembre 2019, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo, datata 16 settembre 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata responsabile dell'ascrittole di furto aggravato dalla destrezza (artt. 624 e 625, n. 4 c.p.) di dodici bracciali d'oro in danno di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'oreficeria "[OSCURATO:PERSONA]", e condannata alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Pesce, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] delle Fave, deducendo sette motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.1. con il primo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione all'art. 192, comma 3, c.p.p., nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) per travisamento della prova con riferimento al riconoscimento fotografico operato in fase di indagini preliminari dalla commessa dell'oreficeria oggetto del furto, unico elemento indiziario a carico dell'indagata, privo di ulteriori riscontri; invero, essendo il riconoscimento fotografico un mezzo di prova atipico, sfornito della garanzie procedurali che connotano la ricognizioni personali ex art. 213 c.p.p., esso può essere assunto come elemento probatorio soltanto previa valutazione di attendibilità da parte del giudice e tale vaglio di attendibilità deve essere particolarmente rigoroso, laddove nel caso di specie, esso è stato del tutto omesso; inoltre la Corte territoriale non ha adeguatamente valutato una serie di elementi atti a sminuire il valore probatorio del riconoscimento in questione: trattasi, anzitutto, delle imprecisioni della teste Bonanomi sull'età dell'imputata, della genericità della descrizione fisica della stessa e del fatto che la foto mostrata per la ricognizione attenesse ad un volto assai comune, senza alcuna caratteristica particolare; 2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione all'art. 192 c.p.p., nonché il vizio di motivazione carente e illogica (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per avere la Corte di appello dichiarato la penale responsabilità della ricorrente, in assenza di elementi indiziari a suo carico, atteso che la ricognizione fotografica effettuata dalla teste Bonanonni, oltre ad essere imprecisa, per costante giurisprudenza di questa Corte, non poteva da sola fondare il giudizio di responsabilità; 2.3. con il terzo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) per non avere la sentenza impugnato dato conto e considerato le contraddizioni emerse tra le dichiarazioni dei due testi dell'accusa, ossia tra il propalato della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], escusso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della commessa dell'oreficeria, [OSCURATO:PERSONA], in merito alla data di scoperta della mancanza dei gioielli ed in merito alla possibilità di avvistare la donna entrata nella gioielleria; al contrario, nel dibattimento era invece emersa la prova dell'alibi della ricorrente, la quale produceva certificazione del fatto che al momento del furto si trovava altrove; 2.4. con il quarto motivo, il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) con riferimento alle prove a discarico portate dalla difesa, circa la presenza dell'imputata il giorno dei fatti presso il Policlinico di Monza; invero, la documentazione prodotta dalla ricorrente riconosciuta per vera dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] come proveniente dallo stesso Policlinico, è stata smentita dal primo giudice sulla base di sensazioni personali, senza nemmeno disporre una perizia sulla documentazione prodotta; 2.5. con il quinto motivo, il vizio di motivazione (àrt. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) con riferimento alla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiarava che l'imputata era stata controllata una volta a bordo della [OSCURATO:PERSONA] utilizzata nei furti presso le gioiellerie dei fratelli Moioli, in data di molto anteriore alla data del commesso reato, circostanza che sementisce l'assunto accusatorio se si pensa che lo stesso Luogotenente ha riferito che diversi soggetti erano stati fermati a bordo della stessa vettura; in proposito illogica appare la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui nega la necessità della rinnovazione istruttoria con riferimento ad una perizia antropometrica sulla persona della ricorrente per valutare se potesse essere lei la persona vista presso la gioielleria del fratello della parte offesa; 2.6. con il sesto motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione all'art. 625, n. 4, c.p., per avere la Corte di appello ritenuto sussistente l'aggravante della destrezza in contrasto con i principi ermeneutici di Sez. Un. n. 34090 del 2017, secondo cui non può ritenersi sussistente l'aggravante in parola quando l'autore del furto si limiti a sfruttare la disattenzione del detentore della cosa; tale considerazione risulta avvalorata anche dalle stesse conclusioni del PG nel giudizio di appello, il quale concludeva per l'esclusione della contestata aggravante; 2.7. con il settimo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 132 e 133 c.p. per l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sproporzionato rispetto ai criteri di cui all'art. 133 c.p. emergenti nel caso concreto, nonché per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome generico, reiterativo di doglianze già sviluppate in appello alle quali la Corte territoriale ha fornito risposte logiche, immuni da censure e, comunque, manifestamente infondato. 1. Partendo dai primi due motivi di ricorso, entrambi focalizzati sul tema del valore probatorio della individuazione fotografica, si deve evidenziare innanzitutto che nel caso de quo il riconoscimento da parte della teste Bonanomi, commessa presso la gioielleria di [OSCURATO:PERSONA], è stato effettuato in fase di indagini preliminari e, poi, reiterato durante il giudizio all'udienza del 6 settembre 2018. 1.1. All'uopo entrambe le sentenze di merito hanno dato atto della predisposizione di un fascicolo fotografico, dalla visione del quale la commessa Bonanomi, riconosceva [OSCURATO:PERSONA] con assoluta certezza, non solo in epoca prossima al fatto (28 maggio 2013), ma anche in sede di udienza dibattimentale come la donna che - introdottasi in data 7 febbraio 2015 all'interno dell'oreficeria, apparentemente interessata all'acquisto di svariati gioielli - aveva chiesto alla commessa stessa di effettuare un' incisione su una medaglietta; all'esito di tale richiesta la Bonanomi, si portava verso il titolare della gioielleria- che si trovava in un'altra zona del locale- al fine di verificare la fattibilità della richiesta e in quel frangente l'imputata, secondo la ricostruzione degli accadimenti, aveva approfittato dell'assenza della commessa -appositamente fatta allontanare- per impadronirsi dei bracciali d'oro di cui in imputazione; il titolare del negozio, [OSCURATO:PERSONA], si accorgeva dell'ammanco' solo il successiva 13 febbraio, in occasione della richiesta dei medesimi gioielli da parte di un'altra cliente. 1.2. I giudici di merito, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso dall'imputata, hanno verificato e ritenuto attendibile il riconoscimento della Pesce da parte della Bonanomi, atteso che quest'ultima aveva interloquito a lungo con l'apparente cliente, avendola con le più disparate richieste di gioielli, intrattenuta per circa 30 minuti. Il prolungato contatto tra la teste e l'imputata è stato ritenuto senza illogicità essere fattore idoneo ad imprimere nella mente della prima le fattezze del viso della seconda e, quindi, di riconoscerlo con assoluta certezza nel fotogramma visionato dal fascicolo fotografico, di guisa da far ritenere, appunto, il riconoscimento operato pienamente attendibile e convincente. 1.3. In merito alla valenza del riconoscimento personale vanno richiamati i principi affermati da questa Corte, secondo cui l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa assunta in sede di deposizione testimoniale (ex multis Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, Rv. 239416; Sez. 4, n. 1867 del 21/02/2013 Rv. 258173 — 01; Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, Rv. 275548). E tale insegnamento vale, sia per i riconoscimenti effettuati durante l'istruzione dibattimentale, che nella fase precedente l'esercizio dell'azione penale. 1.3.1. Inoltre, trattandosi di una prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen., essa deve essere tenuta distinta dalla ricognizione personale, disciplinata espressamente nelle sue forme dall'art.213 cod. proc. pen., né le forme tipizzate di quest'ultima devono essere osservate necessariamente nella metodologia di assunzione dell'individuazione personale o fotografica, potendo eventualmente essere utili alla sua efficacia dimostrativa secondo il criterio del libero apprezzamento del giudice (cfr. per tutte Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020 Rv. 279437). In particolare, non potendo pervenirsi ad una compiuta tipizzazione delle cautele procedimentali che devono assistere l'assunzione di un atto di riconoscimento fotografico o personale, stante la atipicità di detto strumento probatorio, la metodologia dell'assunzione del riconoscimento fotografico potrà influenzare la sua efficacia dimostrativa, sotto il profilo della valenza di attendibilità della dichiarazione attraverso la quale viene veicolato ed introdotto nel processo, ma non potrà certamente essere ritenuta idonea a generare nullità o inutilizzabilità di sorta, qualora non si avvicini o non ricalchi le sembianze procedimentali previste dall'art. 213 cod. proc. pen. 1.3.2. Inoltre, l'individuazione fotografica, quale prova atipica, ben può essere valorizzata dal giudice, nell'ambito del suo libero convincimento, ai fini della dimostrazione dei fatti, ove sia accertata la credibilità della persona che, in sede di individuazione, si sia detta certa dell'identificazione operata (Sez. F , n. 43285 del 08/08/2019, Rv. 277471).1.4. Alla stregua di tali principi i giudici di merito, senza incorrere in vizi, con ragionamento logico immune da censure, hanno pure evidenziato elementi precisi a conforto dell'assunto dell'attendibilità nell'operato riconoscimento della Pesce da parte della Bononomi, quale appunto il tempo significativo con il quale la teste si era trattenuta con l'imputata, nonchè un altro episodio temporalmente successivamente a quello oggetto di giudizio, verificatosi presso la gioielleria del fratello della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]: in tale occasione una donna introdottasi nella oreficeria aveva chiesto di vedere molti gioielli cercando di creare un pò di confusione, ma il Learco a seguito di quanto accaduto al fratello si dimostrava particolarmente prudente, riponendo i gioielli dopo ogni esibizione; tale circostanza aveva indotto la cliente a lasciare "malamente" il locale; insospettivo per la condotta della donna, il negoziante la seguiva annotando la targa dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di colore grigio, a bordo della quale saliva, che veniva segnalata ai carabinieri; tale autovettura risultava intestata a un uomo deceduto e risultava essere stata controllata più volte in uso a persone gravate da precedenti penali, tra le quali anche la Pesce. 2. Il terzo motivo di ricorso è generico, essendo riproduttivo di analoga doglianza circa l'inattendibilità della p.o., quanto all'avvistamento dell'imputata, posta dall'altro lato del negozio, doglianza questa alla quale la Corte territoriale ha fornito risposta logica immune da vizi. All'uopo, la Corte territoriale ha evidenziato come la deduzione- secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto giammai vedere in volto la cliente- oltre ad essere in sostanza generica si presenta, comunque, poco rilevante, alla luce del riconoscimento operato dalla sua dipendente. In ogni caso, essendo stato lo stesso Moioli compulsato dalla Bonanomi e dalla cliente per verificare la possibilità di incidere il nome sulla medaglietta scelta, è ben possibile che in detto frangente la parte offesa potuto abbia visto in volto la cliente. In ogni caso, la ricorrente non ha indicato specifici passaggi delle dichiarazioni del teste Moioli atti ad inficiarne l'attendibilità, sicchè le deduzioni dell'imputata si presentano del tutto inidonee a superare le considerazioni ben argomentate della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto positivamente superato il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. 3. Generico e comunque manifestamente infondato si presenta altresì il quarto motivo di ricorso, in merito alla prova a discarico addotta dall'imputata. Ed invero, i giudici di merito, a fronte della documentazione prodotta in fotocopia dalla difesa dell'imputata - attestante una visita a cui la Pesce si sarebbe sottoposta proprio in data 7 Febbraio 2015- hanno ricavato l'inattendibilità di tale documentazione, argomentando la conclusione alla luce peraltro delle dichiarazioni del dottor [OSCURATO:PERSONA], chiamato a testimoniare proprio in merito a tale visita, il quale evidenziava di non ricordare l'imputata come sua paziente, rilevando nel contempo che la visita non era stata effettuata secondo l'abituale prassi che prevede la prenotazione tramite CUP. Inoltre, il timbro del dr. Guerra risulta apposto su una fotocopia, come una fotocopia risulta essere l'attestazione della presenza della Pesce presso il Policlinico di Monza in data 07/02/2015, riferibile ad un atto di natura amministrativa probabilmente emesso dalla segreteria su espressa richiesta della ricorrente.Orbene, le evidenti "anomalie" presentate dalla documentazione in questione hanno indotto la Corte territoriale a dubitare della bontà di essa e dunque della valenza di essa quale documentazione a discarico, tanto da trasmetterla alla Procura della Repubblica per valutare la sussistenza di eventuali ipotesi di reato quali il falso in atto pubblico o la frode processuale. A fronte di tali valutazioni, la ricorrente del tutto genericamente censura le conclusioni della Corte territoriale, senza addurre tuttavia elementi specifici idonei a contraddire tale decisione. 4. Il quinto motivo di ricorso del pari pecca di genericità, atteso che l'imputata non ha indicato per quali ragioni dovrebbe ritenersi decisiva la prova antropometrica richiesta nell'atto di appello mediante rinnovazione istruttoria, ed in particolare i motivi in base ai quali gli eventuali esiti di tale perizia sarebbero stati idonei a superare la prova del positivo riconoscimento da parte della teste Bonanomi, confermati tra l'altro dalle dichiarazioni della persona offesa e dalle identiche modalità degli atti prodromici al furto nella gioielleria del fratello della persona offesa. Giova in proposito rammentare che la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando essa, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti determinante per un esito diverso del processo e non si limiti ad incidere su aspetti secondari della motivazione (Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, Rv. 255817; Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, Rv. 277035). 5. Del pari manifestamente infondato risulta essere il sesto motivo di ricorso, atteso che la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio di diritto di cui alla pronuncia della S.U. di questa Corte, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088, secondo cui in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo Nel caso di specie correttamente la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'aggravante contestata, atteso che l'imputata, con varie astuzie consistite nel richiedere di visionare più gioielli effettuando domande specifiche, carpendo progressivamente la fiducia della commessa provocava le condizioni favorevoli all'allontanamento della stessa per consultare il titolare, con il pretesto dell'incisione sulla medaglietta, così da poter beneficiare nella propria azione criminosa della minorata vigilanza della addetta sulla res poi appresa. In tale contesto, dunque, dal comportamento attivo dell'imputata, risulta essere stata ricavata, con ragionamento immune da vizi l'aggravante in questione di cui all'art. 625, n. 4, c.p. 6. Infine, anche l'ultimo motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, risulta essere inammissibile siccome generico e, comunque manifestamente infondato. All'uopo va premesso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142). La Corte territoriale ha evidenziato come la Pesce risulti essere soggetto pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, ritenuta soggetto pericoloso, tanto da vedersi irrogata anche la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di guisa che tale personalità non consente la concessione delle circostanze attenuanti generiche, né una riduzione della pena, tenuto conto peraltro che la pena irrogata si pone bene al di sotto della media e tenuto conto del non indifferente danno cagionato alla persona offesa. L'esposizione delle ragioni per le quali la pena è stata determinata nella misura indicata si presenta del tutto immune da vizi, tenuto conto peraltro che, per quanto concerne le circostanze attenuanti generiche, esse hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 9639 del 27/01/2012), elementi questi non evincibili, né concretamente addotti nella fattispecie. 7. Per tutte le anzidette ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma