CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46650/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 10, comma 2-ter, T.U. imm. (indebito rientro nel territorio nazionale di cittadino straniero già respinto alla frontiera); esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo, che è palesemente inidonea ad escludere il dolo generico del reato, quantunque fosse comprovata, la circostanza che l'Italia non rappresentasse, nelle intenzioni dell'imputato, la meta finale del suo viaggio, che si sarebbe dovuto concludere in Francia; che le censure in tema di attenuanti generiche, oggetto del secondo motivo, appaiono di puro merito, a fronte di diniego adeguatamente argomentato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il