CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03190/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RASCONA' GIUSEPPA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati riconosciuti responsabili di concorso nel reato di lesioni aggravate; - che il primo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti denunziano vizi di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., oltre a prospettare delle deduzioni generiche, è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708), avendo dato conto la corte territoriale delle ragioni per le quali ha ritenuto la prova non decisiva (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti lamentano vizi di motivazione in relazione all'istituto di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen., non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniuga con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; - che, pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione, in solido tra loro, delle spese di rappresentanza e giudizio sostenute dalla parte civile costituita, che liquida in complessivi euro 1.850,00 oltre accessori come per legge; P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.850,00 oltre accessori di legge. Così decis