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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 06437/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio e all'affermazione di responsabilità, è inammissibile nel giudizio di legittimità, posto che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

D'altronde, con riguardo alla questione di fondo prospettata dalla difesa, la sentenza impugnata, richiamando la pronuncia del giudice di prime cure, riporta le dichiarazioni della figlia della persona offesa, la quale affermava come la madre, soggetto che appariva traente dei titoli, le avesse detto di non averli emessi.

Il ricorso non si confronta con la motivazione congrua e coerente articolata muovendo da tale base e così posta a fondamento della responsabilità penale dell'imputata, mentre si limita ad evidenziare profili collaterali inidonei ad inficiare il nucleo essenziale dell'informazione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio e all'affermazione di responsabilità, è inammissibile nel giudizio di legittimità, posto che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). D'altronde, con riguardo alla questione di fondo prospettata dalla difesa, la sentenza impugnata, richiamando la pronuncia del giudice di prime cure, riporta le dichiarazioni della figlia della persona offesa, la quale affermava come la madre, soggetto che appariva traente dei titoli, le avesse detto di non averli emessi. Il ricorso non si confronta con la motivazione congrua e coerente articolata muovendo da tale base e così posta a fondamento della responsabilità penale dell'imputata, mentre si limita ad evidenziare profili collaterali inidonei ad inficiare il nucleo essenziale dell'informazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06437/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris