CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 05986/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 23107-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA PIAllA CAVOURpresso [OSCURATO:PERSONA] DI3494 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 106/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 16/03/2018 R.G.N. 402/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG. n. 23107/2018 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona con la sentenza n.106/2018 aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro decorrente dal 1/7/2015, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale aveva ritenuto che, pur essendo il datore di lavoro una società a partecipazione pubblica, ai rapporti di lavoro con la stessa intrattenuti dovevano essere applicate le regole proprie del rapporto di lavoro privato, di tal che, una volta soddisfatti i requisiti di trasparenza e ed oggettività nella scelta del dipendente, era possibile che il rapporto di lavoro a tempo determinato, in presenza delle necessarie condizioni, potesse essere "convertito" in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Avverso detta decisione proponeva ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] cui resisteva con controricorso Mario albertini. Nelle more della decisione interveniva rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Deve prendersi atto della rinuncia al ricorso intervenuta nelle more del giudizio. Questa Corte ha precisato che la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso (Cass. n.13923/2019; Cass.n.12743/2016). In coerenza con il principio espresso, si dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate in ragione eI 914 ii,t) ):7-12_1-17 D P,C) 442,1.1P2 (01/-(U Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13; ed RG. n. 23107/2018 invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13,comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non, come nella specie, per quella sopravvenuta ((Cass.n.2226/2014; Cass.n.13636/2015; Cass.n.3288/2018; Cass.n.14782/2018). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Cosi' deciso in Roma il 17 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DE.1. ptIsitato g--