Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2024:707
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CC0763
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 5 settembre 2024 (
1
)
Causa C‑763/22
Procureur de la République
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] judiciaire de Marseille (Francia)]
«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo e richiesta di estradizione nei confronti della stessa persona – Autorità competente a decidere circa la priorità fra i due provvedimenti – Controllo giurisdizionale di detta decisione»
I.
Introduzione
1.
OP, cittadino francese, è oggetto di un procedimento penale dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] judiciaire de Marseille (Tribunale ordinario di Marsiglia, Francia; in prosieguo: il «Tribunale di Marsiglia» o il «giudice del rinvio»). Era previsto che fosse sottoposto a giudizio per diversi reati dinanzi a tale giudice. Tuttavia, egli è stato ristretto in carcere in Spagna a seguito di una richiesta di estradizione da parte delle autorità svizzere (
2
).
2.
Al fine di garantire la sua presenza nell’ambito del procedimento francese, il Procureur de la République (Pubblico ministero, Francia) ha emesso un mandato d’arresto europeo (in prosieguo: il «MAE») indirizzato alle autorità spagnole. Di fronte a queste due domande concorrenti, il Consejo de Ministros (Consiglio dei ministri, Spagna; in prosieguo: il «Consiglio dei ministri») ha deciso di dare priorità alla richiesta di estradizione svizzera (mentre OP rimaneva in stato di detenzione in Spagna).
3.
In tale contesto il Tribunale di Marsiglia desidera ottenere chiarimenti sulle condizioni alle quali l’autorità dello Stato membro di esecuzione (nel caso di specie, la Spagna) può decidere di dare precedenza a un MAE o a una richiesta di estradizione, in particolare sulla questione se una siffatta decisione possa essere adottata da un organo governativo nel caso in cui, secondo il giudice del rinvio, la decisione di tale organo non è soggetta a controllo giurisdizionale.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
4.
L’articolo 16 della decisione quadro 2002/584/GAI (
3
), intitolato «Decisione in caso di concorso di richieste», così dispone:
«1. Se due o più [OSCURATO:PERSONA] membri hanno emesso un mandato di arresto europeo nei confronti della stessa persona, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide quale dei mandati di arresto deve essere eseguito, tenuto debito conto di tutte le circostanze e soprattutto della gravità relativa e del luogo in cui è avvenuto il reato, delle date rispettive di emissione dei mandati di arresto europei nonché del fatto che i mandati sono stati emessi ai fini dell’azione penale o per l’esecuzione di una pena o misura privative della libertà.
(...)
3. In caso di conflitto tra un mandato di arresto europeo ed una richiesta di estradizione presentata da un paese terzo, la competente autorità dell’esecuzione decide se dare la precedenza al mandato di arresto europeo o alla richiesta di estradizione, tenuto debito conto di tutte le circostanze, in particolare di quelle di cui al paragrafo 1 e di quelle indicate nella convenzione o nell’accordo applicabile.
(...)».
B.
Diritto spagnolo
5.
Dall’articolo 57, paragrafo 2, della Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (legge 23/2014 sul reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale nell’Unione europea; in prosieguo: la «legge 23/2014»), come riportato nella decisione di rinvio e come ulteriormente confermato dal governo spagnolo, discende in sostanza che, qualora sorga un conflitto tra un MAE e una richiesta di estradizione proveniente da uno Stato terzo, l’autorità giudiziaria spagnola deve sospendere il procedimento e trasmettere tutti i documenti interessati al Ministero della giustizia. La proposta di decisione, presentata dal Ministro della giustizia, se dare priorità al MAE o alla richiesta di estradizione, tenendo debitamente conto di tutte le circostanze, in particolare di quelle di cui al paragrafo 1 (
4
) e di quelle menzionate nell’accordo applicabile, è sottoposta al Consiglio dei ministri.
III.
Fatti, procedimento nazionale e questione pregiudiziale
6.
OP è imputato in Francia di molteplici reati (quali la detenzione di attrezzature per la contraffazione di carte di pagamento e il concorso in associazione per delinquere finalizzata a tale contraffazione) commessi in diversi paesi (Francia, Romania e Thailandia).
7.
Nel settembre 2021 OP doveva essere sottoposto a giudizio dinanzi al Tribunale di Marsiglia per tali reati. Tuttavia, il suo difensore informava detto giudice che OP era stato fermato e ristretto in carcere in Spagna a seguito di un mandato d’arresto e di una richiesta di estradizione da parte delle autorità svizzere.
8.
Nel giugno 2022 il legale di OP informava lo stesso giudice che OP rimaneva detenuto in Spagna e non intendeva essere estradato verso la Svizzera. Egli chiedeva invece il rimpatrio in Francia per comparire personalmente e difendersi dalle imputazioni formulate nei suoi confronti.
9.
Alla luce di ciò, il giudice del rinvio emetteva un mandato di arresto diretto a obbligarlo a sottoporsi a giudizio in Francia. Su tale base, il Pubblico ministero francese emetteva un MAE ai fini della sua consegna dalla Spagna.
10.
Tuttavia, il giudice del rinvio veniva successivamente a conoscenza del fatto che il Consiglio dei ministri aveva deciso di dare precedenza alla richiesta di estradizione svizzera, mentre OP rimaneva ristretto in carcere in Spagna.
11.
Nel dicembre 2022 il legale di OP chiedeva al Tribunale di Marsiglia di sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale vertente sulla compatibilità con la decisione quadro 2002/584 di una normativa nazionale che conferisce a un organo governativo il potere di decidere quale delle domande concorrenti di consegna/estradizione debba essere considerata prioritaria.
12.
A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che la normativa nazionale di cui trattasi consente a un organo governativo – il Consiglio dei ministri – invece che a un’autorità giudiziaria, di decidere la priorità tra un MAE e una richiesta di estradizione proveniente da un paese terzo. Inoltre, in base alle sue conoscenze, sembra che non esista alcun mezzo di ricorso per contestare la decisione del Consiglio dei ministri. Il giudice del rinvio dubita della compatibilità di siffatta normativa nazionale con la decisione quadro 2002/584.
13.
La Procura francese ha tuttavia ritenuto che il Tribunale di Marsiglia non avesse un legittimo interesse, ai fini della causa pendente dinanzi ad esso, a sottoporre alla Corte di giustizia una questione relativa alla conformità della legge spagnola alla decisione quadro di cui trattasi.
14.
Il giudice del rinvio non condivide tale opinione. Esso fa valere, in sostanza, di avere un reale interesse a chiedere alla Corte chiarimenti sulla compatibilità della legislazione nazionale in questione con la decisione quadro 2002/584, in quanto, in sostanza, ciò determinerà le condizioni alle quali essa potrà proseguire il procedimento giudiziario riguardante OP.
15.
In siffatte circostanze, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la [decisione quadro 2002/584] osti a che la legislazione di uno Stato membro attribuisca a un’autorità governativa la competenza a decidere – senza che sia prevista alcuna possibilità di ricorso – a quale provvedimento, tra un mandato d’arresto europeo e una domanda di estradizione presentata da uno Stato terzo, debba essere data esecuzione».
16.
Hanno presentato osservazioni scritte i governi francese, spagnolo e polacco, nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea. OP, i governi francese, spagnolo, dei [OSCURATO:PERSONA] e polacco nonché la [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto osservazioni orali all’udienza tenutasi il 28 novembre 2023.
IV.
Analisi
17.
Prima di esaminare il merito della questione sollevata dal giudice del rinvio (B), affronterò la questione se la presente domanda sia ricevibile (e se vi sia ancora luogo a provvedere) (A).
A.
Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale (e sulla questione se vi sia ancora luogo a provvedere)
18.
Il governo spagnolo ritiene che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale sia irricevibile. Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene il contrario. In udienza, tuttavia, essa ha espresso l’opinione che non fosse più necessario che la Corte rispondesse alla questione pregiudiziale.
19.
Per quanto riguarda, in primo luogo, la ricevibilità della presente domanda, occorre ricordare che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (
5
).
20.
Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza e che il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (
6
).
21.
Alla luce dei suddetti elementi giurisprudenziali, il governo spagnolo sostiene, da un lato, che la presente domanda è irricevibile in quanto il giudice del rinvio non individua né una decisione giudiziaria o governativa spagnola né una disposizione della decisione quadro 2002/584 che sarebbe rilevante ai fini della questione pregiudiziale.
22.
Contrariamente a tale posizione, ritengo che sia del tutto chiaro che il giudice del rinvio contesta, in primo luogo, l’articolo 57, paragrafo 2, della legge 23/2014, il quale prevede che, in caso di domande concorrenti aventi ad oggetto l’estradizione e l’esecuzione di un MAE – come si verifica nel procedimento principale – la decisione circa la priorità da accordare all’una o all’altra è adottata dal Consiglio dei ministri. In secondo luogo, esso fa riferimento a una decisione con la quale il Consiglio dei ministri ha deciso di dare priorità alla richiesta di estradizione svizzera piuttosto che al MAE, provvedimenti che sono stati entrambi emessi nei confronti di OP. Sebbene non sia stata fornita alcuna precisazione in merito a tale decisione (quale la data o la motivazione di quest’ultima, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza), dalla decisione di rinvio risulta che sono state fornite al giudice del rinvio informazioni relative alla sua esistenza con nota del [OSCURATO:PERSONA] n. 5 de Madrid (Tribunale centrale n. 5 di Madrid, Spagna) del2 settembre 2022 (
7
). In terzo luogo, è alquanto chiaro che il giudice del rinvio chiede un’interpretazione, in particolare, dell’articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, il quale riguarda la questione dei conflitti tra un MAE e una richiesta di estradizione.
23.
Ritengo pertanto che il giudice del rinvio abbia adeguatamente individuato gli elementi pertinenti del diritto nazionale e dell’Unione al fine di consentire alla Corte di comprendere la questione di diritto dell’Unione da chiarire.
24.
D’altro lato, il governo spagnolo fa valere che la questione pregiudiziale è ipotetica, in quanto, in sostanza, essa verte sulla legislazione di un altro Stato membro, e la risposta che la Corte deve fornire sarà priva di pertinenza ai fini del procedimento principale.
25.
Non condivido questa tesi. A tal riguardo, rilevo, in primo luogo, che il sistema specifico di cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri può naturalmente condurre a situazioni nelle quali il giudice nazionale dello Stato di emissione (nel caso di specie, la Francia) necessita di chiarimenti in merito alla compatibilità con il diritto dell’Unione delle condizioni di esecuzione di un MAE nello Stato di esecuzione (nel caso di specie, la Spagna). Come riconosciuto dal governo spagnolo, la Corte ha già ritenuto ricevibili siffatte domande di pronuncia pregiudiziale allorché l’interpretazione richiesta della decisione quadro 2002/584 consenta al giudice del rinvio di determinare la linea di condotta appropriata in materia di emissione o di revoca di un determinato MAE, o di emissione di un nuovo MAE, qualora l’esecuzione di un precedente MAE sia stata rifiutata (
8
).
26.
In secondo luogo, e come rilevato in sostanza dalla [OSCURATO:PERSONA], mi sembra che, nell’ipotesi in cui la Corte concludesse che le modalità procedurali previste dalla legislazione spagnola di cui trattasi sono incompatibili con la decisione quadro 2002/584, ciò lascerebbe, in linea di principio, aperta la possibilità di eseguire ancora il MAE riguardante OP fintantoché quest’ultimo rimanga in territorio spagnolo. Per contro, se la Corte dovesse statuire che le norme nazionali di cui trattasi sono compatibili con la decisione quadro, tale constatazione sarà pertinente ai fini del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio, in quanto consentirà ad esso di adottare misure al fine di tentare di ottenere la successiva estradizione di OP dalla Svizzera, se e quando vi sarà estradato, nel rispetto delle norme di diritto internazionale applicabili.
27.
In tali circostanze, mi sembra che la questione proposta dal giudice del rinvio non sia ipotetica.
28.
Per quanto riguarda la questione se vi sia ancora luogo a provvedere, rilevo che il legale di OP ha osservato in udienza che OP era stato estradato in Svizzera (dopo la presentazione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale). Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è divenuta priva di oggetto. A suo avviso, una risposta della Corte sulla questione se la decisione quadro 2002/584 osti alle rispettive norme del diritto nazionale spagnolo non è più necessaria per determinare lo svolgimento del procedimento principale.
29.
[OSCURATO:PERSONA] si è basata, a tal riguardo, sull’ordinanza della Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
9
), nella quale la Corte ha concluso che non vi era più luogo a provvedere sulla domanda presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte centrale, Spagna) relativamente alla compatibilità dell’estradizione in corso di un cittadino del [OSCURATO:PERSONA] dalla Spagna verso gli [OSCURATO:PERSONA] d’America, dopo essere stata informata dal legale della persona ricercata, come confermato dal giudice del rinvio in tale causa, che l’estradizione aveva effettivamente avuto luogo.
30.
Condivido il parere della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui – ove fosse confermato che OP sia stato effettivamente estradato in Svizzera – si dovrebbe ritenere che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale sia divenuta priva di oggetto. Infatti, non si comprende la necessità, in queste (nuove) circostanze, di una risposta della Corte ai fini del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio (
10
).
31.
Ciò posto, in udienza non è stato possibile confermare le informazioni circa l’estradizione di OP da parte del governo spagnolo (a causa, come spiegato da detto governo, dell’anonimizzazione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale). In siffatte circostanze, procederò a esaminare il merito della questione sollevata.
B.
Sul merito della questione pregiudiziale
32.
Ricordo che dalla decisione di rinvio risulta che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la decisione quadro 2002/584, e in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, della medesima, sia incompatibile con una norma di diritto nazionale in forza della quale un organo governativo (e non un’autorità giudiziaria) è competente a decidere se occorra dare priorità a un MAE o a una richiesta di estradizione di un paese terzo riguardante la stessa persona, allorché una siffatta decisione sulla priorità non possa, secondo il giudice del rinvio, essere oggetto di controllo giurisdizionale.
33.
Inizierò la mia analisi spiegando perché la situazione nella presente causa non appare incompatibile con il meccanismo Petruhhin, dal quale discende una regola di priorità che si applica, in determinate condizioni, quando la richiesta di estradizione e il MAE sono emessi nei confronti di una stessa persona e per gli stessi fatti (1).
34.
Mi soffermerò poi sul fulcro della questione pregiudiziale che, come risulta dalla decisione di rinvio, presenta in realtà due aspetti. Il primo riguarda la possibilità per uno Stato membro di conferire a un organismo governativo il compito di decidere sulla priorità da accordare alle richieste di estradizione o ai MAE (una soluzione che il giudice del rinvio considera esclusa dalla decisione quadro 2002/584). Il secondo aspetto riguarda la necessità di prevedere la possibilità di un controllo giurisdizionale di una decisione adottata da un siffatto organo.
35.
Esaminerò in successione questi due aspetti per spiegare che la decisione quadro 2002/584 non osta a una norma nazionale che conferisce la competenza di decidere sulla priorità tra un MAE e una richiesta di estradizione rivolta a un organismo governativo (2), ma esige che una siffatta decisione possa essere oggetto di controllo giurisdizionale (3).
1.
Sul «meccanismo Petruhhin»
36.
Osservo anzitutto che, quando uno Stato membro riceve un MAE (da un altro Stato membro) e una richiesta di estradizione (da uno Stato terzo) riguardante la stessa persona, non esiste un obbligo generale di risolvere una siffatta situazione a favore del MAE. Sebbene la proposta iniziale che ha portato all’adozione della decisione quadro 2002/584 contenesse una regola in tal senso nell’ipotesi in cui un MAE dovesse essere «contrastato» da una richiesta di estradizione proveniente da un paese terzo
non
firmatario della convenzione europea di estradizione del 1957, nella decisione quadro 2002/584 si è finito col non adottare alcuna regola di priorità automatica a favore del MAE (
11
). Pertanto, ogni situazione in cui un MAE e una richiesta di estradizione «concorrono» deve, in linea di principio, essere risolta caso per caso, secondo criteri generali che esporrò successivamente.
37.
In deroga a tale regola, l’unica ipotesi in cui occorre accordare priorità a un MAE è quella che può risultare dall’applicazione del cosiddetto meccanismo Petruhhin.
38.
A tale proposito, nella sentenza Petruhhin la Corte ha precisato che, qualora uno Stato membro riceva una richiesta di estradizione di un paese terzo riguardante un cittadino di un altro Stato membro, ove tale cittadino abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione e lo Stato membro richiesto non estradi i propri cittadini, tali circostanze comportano l’obbligo per detto Stato di dare allo Stato membro di cittadinanza della persona ricercata la possibilità di perseguire tale persona emettendo un MAE (qualora il diritto nazionale dello Stato membro della persona ricercata consenta di perseguire reati commessi al di fuori del territorio nazionale). Tale obbligo discende dall’articolo 18 TFUE e dall’articolo 21 TFUE, i quali vietano le discriminazioni in base alla nazionalità, da un lato, e stabiliscono la libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, dall’altro (
12
).
39.
Di conseguenza, se i fatti oggetto della richiesta di estradizione e del MAE di cui trattasi nella presente causa fossero identici, la decisione circa la priorità adottata dal Consiglio dei ministri risulterebbe incompatibile con la logica del «meccanismo Petruhhin» (
13
), il che renderebbe in qualche modo secondario l’approfondimento degli aspetti del
processo
che hanno condotto a tale decisione, come sollevati dalla presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
40.
Tuttavia, la decisione di rinvio non contiene alcuna informazione relativa alla portata della richiesta di estradizione svizzera. Di conseguenza, è la semplice assenza di qualsiasi discussione sulla possibile sovrapposizione tra le due domande (e sulle implicazioni del meccanismo Petruhhin) ad indicare che le due domande sembrano riguardare fatti diversi. Tale ipotesi è stata esplicitamente ripresa da alcune parti intervenienti ed è corroborata dall’osservazione formulata dal governo spagnolo nelle sue memorie secondo cui, dopo aver ricevuto la richiesta di estradizione svizzera, le autorità spagnole hanno consultato le autorità francesi, nel rispetto del meccanismo Petruhhin, e le autorità francesi hanno rinunciato alla possibilità di emettere un MAE al fine di perseguire OP per i fatti che hanno dato luogo alla richiesta di estradizione svizzera. Tuttavia, il governo francese non è stato in grado di confermare tale circostanza in udienza (
14
).
41.
In tali circostanze, mi baserò sulla premessa secondo cui l’unica questione giuridica da affrontare nel presente contesto si riferisce effettivamente agli aspetti individuati dal giudice del rinvio, atteso che nessun elemento del fascicolo indica che il meccanismo Petruhhin, e le conseguenze da trarne, siano stati violati.
2.
Sull’organo competente a decidere circa la priorità tra un MAE e una richiesta di estradizione
42.
Per quanto riguarda il primo aspetto della questione pregiudiziale, ossia se la decisione quadro 2002/584 osti a che una norma nazionale affidi il compito di adottare la decisione sulla priorità tra un MAE e una richiesta di estradizione a un organo governativo anziché a un organo giudiziario, ritengo che occorra rispondere in senso negativo a tale questione. Concordo al riguardo con tutti i governi intervenienti che hanno preso posizione su tale questione, nonché con la [OSCURATO:PERSONA].
43.
La suddetta conclusione deriva in primo luogo e innanzitutto dalla formulazione dell’articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584.
44.
Ricordo che, in forza di tale disposizione, «la
competente autorità
dell’esecuzione decide se dare la precedenza al mandato di arresto europeo o alla richiesta di estradizione (...)» (
15
).
45.
Il carattere aperto di tale espressione implica che non è possibile ritenerla riferita soltanto a un’autorità giudiziaria.
46.
Al contrario, il suo carattere aperto, accanto all’assenza di qualsiasi definizione o precisazione apportata a tale nozione nella decisione quadro 2002/584, indica che il legislatore dell’Unione ha scelto di lasciare agli [OSCURATO:PERSONA] membri il compito di determinare quale organo, tenuto conto della loro autonomia procedurale, è competente a statuire sulla priorità tra un MAE e una richiesta di estradizione.
47.
La conclusione secondo cui l’espressione «autorità competente» non si riferisce necessariamente soltanto a un’autorità giudiziaria è confermata, in secondo luogo, dalla lettura comparativa di diverse disposizioni della decisione quadro 2002/584.
48.
A tal riguardo, rilevo che la scelta dei termini «autorità competente» di cui all’articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 contrasta con l’utilizzo dei termini «autorità
giudiziaria
dell’esecuzione» (
16
) utilizzati all’articolo 16, paragrafo 1, della medesima decisione quadro per identificare l’organo nazionale autorizzato a decidere in caso di concorso tra
due o più MAE
emessi da [OSCURATO:PERSONA] membri diversi nei confronti della stessa persona.
49.
In altri termini, dal combinato disposto dell’articolo 16, paragrafi 1 e 3, della decisione quadro 2002/584 risulta che, sebbene il legislatore dell’Unione imponga chiaramente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di conferire a un organo
giudiziario
(l’«autorità giudiziaria dell’esecuzione») il compito di decidere sulla precedenza nel contesto di più MAE, esso lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri una scelta più ampia (l’«autorità competente») in caso di concorso tra un MAE e una richiesta di estradizione
50.
La posizione di cui sopra non è influenzata dall’articolo 28, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, che è stato discusso ampiamente in udienza.
51.
In particolare, l’articolo 28 di tale decisione quadro riguarda una «consegna [o] estradizione successiva». L’articolo 28, paragrafi 1 e 3, della stessa, precisa le condizioni alle quali la persona che sia già stata consegnata allo Stato membro emittente può essere consegnata a un altro Stato membro (diverso dallo Stato membro di esecuzione) sulla base di un MAE emesso per un reato commesso prima della consegna iniziale. In tale contesto, l’articolo 28, paragrafo 3, della decisione quadro fa riferimento alle condizioni alle quali deve essere richiesto l’assenso dell’
autorità giudiziaria dell’esecuzione
alla consegna successiva (a un altro Stato membro).
52.
Contrariamente a quanto sopra, l’articolo 28, paragrafo 4, prima frase, della decisione quadro 2002/584 precisa che «(...) la persona che è stata consegnata a seguito di un [MAE] non è estradata verso uno Stato terzo senza l’assenso delle
autorità competenti
dello Stato membro che ha provveduto alla consegna».
53.
Tenuto conto di tale formulazione, la discussione nel corso dell’udienza si è concentrata sulla questione se l’uso del termine «autorità competente» all’articolo 28, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 possa, in realtà, riferirsi (esclusivamente) a un’autorità
giudiziaria
dell’esecuzione, atteso che l’estradizione successiva riguarda, in forza di tale disposizione, una persona che è stata, in primo luogo, consegnata sulla base di un MAE, e atteso che tale consegna deve necessariamente essere stata effettuata sulla base di una decisione adottata da un’autorità
giudiziaria
(dell’esecuzione). In caso affermativo, ci si potrebbe allora chiedere, sulla base della mia interpretazione della discussione, se tale conclusione debba essere estesa ai termini «autorità competente» di cui all’articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, il che implicherebbe che tale espressione si riferisce, in realtà e nonostante la formulazione più ampia utilizzata, (unicamente) all’autorità
giudiziaria
.
54.
A mio avviso, tale discussione si basa su un’incomprensione dovuta a un’ambiguità della versione francese dell’articolo 28, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, che sussiste anche nella versione inglese, nonché in altre versioni. (
17
).
55.
Tali versioni linguistiche sembrano infatti lasciare aperta la questione se l’espressione «competent authority of the [OSCURATO:PERSONA] which surrendered the person», utilizzata [nella versione inglese dell’] articolo 28, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, si riferisca effettivamente all’
autorità competente che
ha consegnato tale persona o, piuttosto,
allo Stato membro che
ha consegnato la persona di cui trattasi. In base a tali versioni linguistiche, potrebbe trattarsi dell’una o dell’altro o di entrambi.
56.
Tale incertezza non si pone tuttavia, in altre versioni linguistiche, come quelle tedesca, spagnola, italiana o polacca (
18
), da cui risulta chiaramente che tale espressione riguarda gli
[OSCURATO:PERSONA] membri
che hanno consegnato il ricercato e la cui «autorità competente» ha dato l’assenso alla successiva estradizione.
57.
Ritengo che debba essere adottata la seconda lettura.
58.
In primo luogo, la prima lettura non consente di giungere a una conclusione sulla questione esaminata nel caso di specie. La seconda lettura è, per contro, molto chiara e non lascia alcun dubbio quanto al significato preciso di tale espressione. Infine, la seconda lettura è del tutto coerente con la logica generale della decisione quadro 2002/584 che, di nuovo, attribuisce la responsabilità di eseguire un MAE specificamente alle autorità giudiziarie, impiegando al contempo la nozione più ampia di «autorità competente» nel contesto in cui entra in gioco la questione dell’estradizione verso un paese terzo (all’articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584).
59.
Su tale base, la distinzione tra l’«autorità giudiziaria dell’esecuzione» e l’«autorità competente», operata rispettivamente all’articolo 16, paragrafi 1 e 3, della decisione quadro, da un lato, e all’articolo 28, paragrafi 3 e 4, di quest’ultima, dall’altro, appare rispondere alla medesima logica.
60.
Infatti, mentre risulta chiaramente dall’articolo 28, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 che l’assenso a una consegna successiva (verso un altro Stato membro) deve essere prestato dall’autorità
giudiziaria
dell’esecuzione
che ha consegnato la persona ricercata, e che l’assenso a un’estradizione successiva deve essere prestato dall’
autorità competente
(eventualmente diversa dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione), la stessa logica è seguita all’articolo 16, paragrafi 1 e 3, di tale decisione quadro quanto alla decisione sulla priorità in caso di concorso di domande, a seconda che queste riguardino due o più MAE (
autorità giudiziaria dell’esecuzione
) o un MAE e una richiesta di estradizione (
autorità competente
) (
19
).
61.
Inoltre, la decisione di accordare agli [OSCURATO:PERSONA] membri una scelta più ampia per quanto riguarda l’organo competente ad adottare una decisione sulla priorità tra un MAE e una richiesta di estradizione sembra altresì confermata dall’iter legislativo, come rilevato in sostanza dal governo spagnolo.
62.
Come già osservato, la proposta iniziale sfociata nella decisione quadro 2002/584 prevedeva che la decisione sulla priorità fosse necessaria solo quando la richiesta concorrente di estradizione era presentata da un firmatario della Convenzione europea di estradizione del 1957 (
20
). In una siffatta situazione, è stato suggerito che la decisione sulla priorità fosse adottata dall’«autorità giudiziaria dell’esecuzione». Tuttavia, nel testo dell’articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 (nella versione infine adottata), tali termini sono stati sostituiti da quelli di «autorità competente» (
21
), con ciò indicando l’intenzione del legislatore dell’Unione di utilizzare un termine più ampio di «autorità giudiziaria».
63.
La conclusione che precede trova peraltro conferma se si esamina il contesto più ampio nel quale si inserisce l’articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584.
64.
In primo luogo, la nozione di «autorità giudiziaria», sotto forma di «autorità giudiziaria emittente» o di «autorità giudiziaria dell’esecuzione», è utilizzata in modo coerente in tutta la decisione quadro 2002/584 per designare gli organi incaricati dell’emissione e dell’esecuzione dei MAE (
22
).
65.
L’insistenza sull’intervento di autorità giudiziarie (o equivalenti) riflette, in secondo luogo, il fatto che l’intero sistema specifico di consegna previsto dalla decisione quadro 2002/584 è concepito come cooperazione
giudiziaria
fra organi giudiziari che operano in entrambe le fasi (di emissione e di esecuzione) di tale regime specifico (
23
).
66.
Ciò riflette, in terzo luogo, la finalità della decisione quadro 2002/584, che mira a «introdurre un sistema semplificato di consegna direttamente tra
autorità giudiziarie
, destinato a sostituire un sistema di cooperazione classico tra [OSCURATO:PERSONA] sovrani, il quale implica l’intervento e la valutazione del potere politico, al fine di garantire la libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia» (
24
), basato sull’elevato livello di fiducia reciproca che deve esistere tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri (
25
). La Corte ha accolto la stessa idea della decisione quadro 2002/584 fondata sulla cooperazione tra autorità
giudiziarie
quando ha dichiarato che tale decisione quadro mira ad assicurare che all’esecutivo non sia conferito un potere decisionale nell’ambito della procedura di consegna delle persone ricercate (
26
).
67.
In tale contesto, mi sembra chiaro che, quando il legislatore dell’Unione ha deciso di fare riferimento, all’articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, all’«autorità competente» (piuttosto che a un’autorità giudiziaria), esso ha consapevolmente deciso di discostarsi dalla logica complessiva della decisione quadro, come descritto
supra
(e come OP ha osservato, in sostanza, in udienza).
68.
Infatti, la ragion d’essere dell’utilizzo dei termini «autorità competente» in tale disposizione si basa sul fatto che, mentre la decisione sui MAE concorrenti rientra interamente ed esclusivamente nell’ambito coperto dal sistema semplificato di consegna, regolato giudiziariamente, della decisione quadro 2002/584, la necessità di valutare l’esecuzione di un MAE rispetto a una richiesta di estradizione proveniente da un paese terzo collega la situazione al regime di estradizione concordato con il rispettivo paese terzo. Un siffatto regime può fondarsi sul tradizionale coinvolgimento del potere esecutivo (e includere considerazioni politiche), come sostanzialmente osservano il governo polacco e la [OSCURATO:PERSONA] e come risulta altresì dalle conclusioni nella giurisprudenza della Corte, citate
supra
e menzionate al paragrafo 66, e come può anche essere espressamente confermato dal rispettivo accordo di estradizione.
69.
Un siffatto accordo può, inoltre, prevedere una soluzione istituzionale specifica per quanto riguarda l’organo autorizzato a decidere allorché vi siano due o più domande concorrenti, come avviene, ad esempio, nell’accordo di estradizione UE-USA. Secondo quest’ultimo, un conflitto tra un MAE e una richiesta di estradizione proveniente dagli [OSCURATO:PERSONA] è risolto dall’«autorità esecutiva» («pouvoir executif» nella versione francese di detto accordo) dello Stato membro richiesto «qualora, in base al trattato bilaterale di estradizione in vigore tra gli [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro, si tratti della stessa autorità che decide su richieste concorrenti» (
27
).
70.
Di conseguenza, se il legislatore dell’Unione non ha imposto che una decisione sulla priorità tra un MAE e una richiesta di estradizione dovesse essere necessariamente adottata da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro, ma ha scelto di lasciare a questi [OSCURATO:PERSONA] una maggiore discrezionalità al riguardo, il suo scopo era a mio parere di riconoscere la tradizionale implicazione dell’esecutivo in materia di estradizione e di non ostacolare il funzionamento dei regimi bilaterali di estradizione concordati con paesi terzi.
71.
Tali considerazioni confermano, pertanto, la valutazione precedente e mi inducono a concludere che la decisione quadro 2002/584 non osta a una norma di diritto nazionale che attribuisce a un organo governativo la competenza di decidere sulla priorità tra un MAE e una domanda di estradizione.
72.
Ciò premesso, dalle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 si colloca nel punto di incrocio fra i regimi di estradizione concordati con i paesi terzi e il regime semplificato di consegna applicabile alle relazioni tra [OSCURATO:PERSONA] membri. Sebbene abbia spiegato il motivo per cui le considerazioni proprie dei sistemi di estradizione del diritto internazionale hanno comportato la scelta di attribuire agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di manovra sufficiente per determinare le autorità competenti a decidere sulla priorità tra un MAE e una richiesta di estradizione, non vi è dubbio che, quando la decisione sulla priorità è adottata da un’autorità governativa e non da un’autorità giudiziaria, una soluzione siffatta introduce una certa tensione nel sistema di consegna all’interno dell’Unione.
73.
Infatti, mentre tale sistema si basa su una cooperazione tra autorità giudiziarie, una situazione come quella di cui trattasi nel caso di specie comporta, in ultima analisi, una decisione sulla situazione della persona ricercata (come conseguenza della decisione sulla priorità) da parte di un organo che non è un organo giurisdizionale. Ritengo conseguentemente che una siffatta decisione debba poter essere oggetto di controllo giurisdizionale, per le ragioni che esporrò nella sezione seguente.
3.
Controllo giurisdizionale
74.
Nell’ambito dell’esame della questione del controllo giurisdizionale, formulerò anzitutto osservazioni preliminari sulla portata esatta dell’indagine da effettuare al riguardo (a) prima di esaminare la decisione quadro 2002/584 in quest’ottica (b).
a)
Osservazioni preliminari
75.
In primo luogo, come rilevato dal governo dei [OSCURATO:PERSONA] in udienza, la decisione sulla priorità tra il MAE e una richiesta di estradizione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 deve essere distinta da quella se i relativi requisiti per l’esecuzione di tali atti siano stati rispettati. Come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella stessa ottica, affinché una priorità sia accordata all’uno o all’altra (e,
in primis
, affinché la questione della priorità divenga pertinente), la rispettiva richiesta deve essere «eseguibile» alla luce delle norme applicabili. Ad esempio, quando le condizioni applicabili all’esecuzione di un MAE non sono soddisfatte, ma le condizioni applicabili lo sono per la richiesta di estradizione, quest’ultima, logicamente, avrà la precedenza (
28
).
76.
A tal riguardo, sottolineo che la questione se ciascuna delle domande «concorrenti» sia eseguibile non è direttamente pertinente nella presente causa, che verte sulla questione se una decisione (diversa) sui criteri di
priorità
, enunciati all’articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, debba poter essere oggetto di controllo giurisdizionale qualora sia stata adottata da un organo governativo.
77.
In secondo luogo, il governo francese precisa che tale disposizione non prescrive che sia possibile il controllo giurisdizionale avverso una decisione sulla priorità, poiché, innanzi tutto, non esiste l’obbligo di adottare una decisione distinta sulla priorità. La decisione sulla priorità può, a suo avviso, costituire un elemento intrinseco del procedimento decisionale mediante il quale il MAE è eseguito o l’estradizione concessa. Di conseguenza, il rispetto del requisito del controllo giurisdizionale (sempre che tale requisito esista) deve essere esaminato alla luce delle procedure nazionali considerate nel loro insieme.
78.
Riconosco certamente la diversità delle soluzioni che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare nel predisporre il meccanismo con cui viene presa una decisione sulla priorità (in senso formale o sostanziale). Ciò premesso, l’indagine da svolgere nel caso di specie è circoscritta dalle caratteristiche del meccanismo nazionale, come presentate nell’ambito del presente procedimento. Pertanto, l’analisi che ne consegue deve procedere rispetto a tale contesto specifico del diritto interno che sembra prevedere una decisione distinta sulla priorità, senza che una siffatta decisione sia suddivisa in diverse fasi procedurali.
79.
In terzo luogo, sebbene il giudice del rinvio accolga la premessa secondo cui la decisione sulla priorità adottata dal Consiglio dei ministri non può essere oggetto di controllo giurisdizionale, il governo spagnolo ha spiegato che è vero il contrario.
80.
Da un lato, esso ha spiegato che le norme legislative generali non impediscono la possibilità di un controllo giurisdizionale contro una decisione del Consiglio dei ministri (contrariamente a quanto previsto per talune categorie di atti). Dall’altro, esso ha fatto riferimento, in particolare, a una sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna) (
29
) nella quale quest’ultimo ha riesaminato la decisione del Consiglio dei ministri che attribuiva priorità a una richiesta di estradizione della Federazione russa rispetto a un MAE emesso dall’autorità giudiziaria emittente lituana.
81.
A tal riguardo, desidero ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante della Corte, «spetta esclusivamente al giudice del rinvio definire l’oggetto delle questioni» (
30
) e definire il contesto fattuale e normativo della causa (
31
). In tale prospettiva, ritengo che la Corte debba continuare a muovere dalla premessa esposta dal giudice del rinvio, mentre spetta a quest’ultimo confermare lo stato del diritto spagnolo.
82.
Infine, prendendo atto della summenzionata spiegazione del governo spagnolo, OP ha osservato, in udienza, che la decisione sulla priorità adottata dal Consiglio dei ministri non gli è mai stata notificata e che la situazione che ne risulta costituisce una violazione dell’articolo 5 della direttiva 2012/13/UE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») (
32
).
83.
Rilevo che, in sostanza, la questione delle condizioni alle quali OP avrebbe potuto contestare la decisione sulla priorità non è oggetto della questione pregiudiziale, né è discussa nella decisione di rinvio (che si basa sul presupposto secondo cui non è esperibile alcun controllo giurisdizionale avverso la decisione controversa).
84.
Ho già ricordato che spetta unicamente al giudice del rinvio definire l’oggetto della questione che la Corte è tenuta a esaminare nell’ambito del procedimento pregiudiziale. Conseguentemente, non spetta alla Corte modificare l’oggetto della questione (
33
). Il giudice del rinvio si è limitato a chiedere l’interpretazione della Corte della decisione quadro 2002/584 e lo ha fatto relativamente ai due aspetti descritti
supra
al paragrafo 34. Di conseguenza, ritengo che la Corte non possa prendere posizione sulla questione summenzionata, che è stata sollevata da OP in udienza e che è diversa da quella sollevata dal giudice del rinvio.
85.
Fatti questi chiarimenti, spiegherò nel prosieguo le ragioni che mi inducono a concludere che la decisione quadro 2002/584 impone che sia assicurata la possibilità di un controllo giurisdizionale avverso una decisione sulla priorità tra un MAE e una richiesta di estradizione, qualora una siffatta decisione sia adottata da un organo governativo, come sostenuto, in sostanza, in particolare dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal governo spagnolo.
b)
Analisi alla luce della decisione quadro 2002/584
86.
È vero che, su tale questione, la decisione quadro tace, come rileva il governo francese.
87.
Più precisamente, dall’articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 1, di quest’ultima, risulta che la decisione sulla priorità è adottata «tenuto debito conto di tutte le circostanze», «in particolare» della gravità e del luogo dei reati in questione, delle date rispettive delle domande e della questione se le domande riguardino l’esercizio dell’azione penale o l’esecuzione di una pena privativa della libertà, nonché quelle previste dalla convenzione applicabile (
34
). Alla luce del carattere non esaustivo di tali criteri, l’autorità competente può tener conto anche di altri criteri rispetto a quelli citati
supra
, come quelli menzionati nelle Linee guida di Eurojust, come rilevato dal governo francese e dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza (
35
) (nel rispetto della convenzione di estradizione applicabile).
88.
Ciò posto, da un lato, la Corte ha sempre insistito sul fatto che le decisioni relative ai MAE devono poter essere oggetto di controllo giurisdizionale. Infatti, come la Corte ha ripetutamente dichiarato, la decisione quadro 2002/584 «si basa (...) sul principio secondo cui le decisioni in materia di [MAE] beneficiano di tutte le garanzie proprie delle decisioni giudiziarie, in particolare di quelle risultanti dai diritti fondamentali e dai principi giuridici fondamentali di cui all’articolo 1, paragrafo 3, di detta decisione quadro» (
36
).
89.
In tale prospettiva, e come già rilevato, l’intero sistema di consegna previsto dalla decisione quadro 2002/584 richiede l’intervento di autorità giudiziarie (o equivalenti) al momento dell’emissione di un MAE e al momento della sua esecuzione; tale requisito riflette altresì il fatto che l’emissione e la successiva esecuzione di un MAE hanno un’incidenza rilevante sulla situazione della persona ricercata, comportando, in linea di principio, una limitazione della libertà personale di tale persona.
90.
D’altro canto, sebbene il legislatore dell’Unione abbia operato un’eccezione al summenzionato principio del coinvolgimento dell’autorità giudiziaria quando si tratta di adottare una decisione sulla priorità, di cui può essere investito un organo del potere esecutivo dello Stato membro, per le ragioni che ho menzionato in precedenza ciò non significa tuttavia che la necessità di un controllo giurisdizionale in siffatte circostanze venga meno.
91.
Infatti, e in primo luogo, le decisioni in materia di priorità fra un MAE e una richiesta di estradizione possono avere un’incidenza significativa sulla situazione giuridica della persona interessata.
92.
In particolare, quando l’esito della decisione sulla priorità è la mancata esecuzione del MAE, ciò vuol dire che la persona ricercata, invece di essere consegnata a uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, o persino allo Stato membro di cui è cittadino, la cui lingua e il cui ambiente detta persona conosce, può essere estradata verso un paese terzo i cui principi in materia di giustizia penale possono essere differenti, così come la tutela dei diritti fondamentali che, per quanto attiene ai diritti fondamentali riconosciuti dal sistema giuridico dell’Unione, si presume esista comunque in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione (ma non nei paesi terzi) (
37
).
93.
Analogamente, allorché la precedenza sia attribuita alla richiesta di estradizione, la persona ricercata può trovarsi estradata, in base alle circostanze, verso un paese molto lontano dal territorio dello Stato membro in cui la persona ricercata potrebbe avere legami familiari, il che può conseguentemente incidere sul suo diritto fondamentale a una vita familiare.
94.
Sebbene queste conseguenze non rappresentino, in generale, un motivo per non accordare priorità alla richiesta di estradizione, l’importanza della decisione che conferisce tale priorità impone, a mio avviso, la disponibilità di un controllo giurisdizionale, il solo a prevedere le garanzie necessarie, altrimenti prescritte dalla decisione quadro 2002/584, che la situazione della persona ricercata sia stata esaminata secondo i principi applicabili.
95.
A tal proposito, si dovrebbe ricordare che una decisione sulla priorità tra un MAE e una richiesta di estradizione fa parte dello specifico schema di consegna istituito dalla decisione quadro 2002/584, la quale stabilisce, all’articolo 1, paragrafo 3, come già indicato
supra
al paragrafo 88, che «[l]’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro». In questa ottica e a titolo esemplificativo, il governo francese e la [OSCURATO:PERSONA] hanno fatto riferimento, rispettivamente, nel corso dell’udienza, all’obbligo di rispettare il divieto di discriminazione o alla necessità di tenere in considerazione i diritti fondamentali di terzi, quali quelli di minori in tenera età eventualmente coinvolti.
96.
In tale contesto, l’obbligo di assicurare un controllo giurisdizionale sulla questione se i rispettivi diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (quali possono assumere rilevanza a seconda delle circostanze e quali sanciti dalla Carte) siano stati debitamente presi in considerazione discende dall’articolo 47, paragrafo 1, di quest’ultima, che garantisce, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, il principio generale di tutela giurisdizionale effettiva.
97.
In secondo luogo, e a parte la considerazione (di diritto primario) della tutela dei diritti fondamentali, è vero che una decisione sulla priorità prenderà verosimilmente in considerazione diversi interessi in gioco, tra cui quelli di paesi terzi. In tale prospettiva, il legislatore dell’Unione ha lasciato agli [OSCURATO:PERSONA] membri un ampio margine di discrezionalità, come dimostra la formulazione dell’articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, e come rilevato da tutti i governi intervenienti e dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza.
98.
Tuttavia, dalla formulazione della disposizione di cui sopra discende anche che la discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri non è assoluta. Dall’articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 risulta infatti che il legislatore dell’Unione ha deciso di circoscrivere la considerazione degli interessi in gioco prescrivendo che una decisione sulla priorità sia adottata «tenuto debito conto di tutte le circostanze», in particolare di quelle di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.
99.
In questa ottica, ritengo che l’articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 verrebbe privato di efficacia se non vi fosse alcun controllo giurisdizionale finalizzato ad assicurare il rispetto del requisito di cui sopra, nei casi in cui la decisione sulla priorità fra un MAE e una richiesta di estradizione è adottata da un organo governativo.
100.
Ciò posto, concordo con tutti i governi intervenienti che hanno preso posizione sulla suddetta questione e con la [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la portata del controllo giurisdizionale richiesto, specificamente, in relazione alla valutazione dei criteri di priorità stabiliti all’articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, è circoscritta. Considerando l’ampia discrezionalità accordata dalla suddetta disposizione all’autorità competente, infatti, essa è limitata alla verifica della corretta presa in considerazione di tutte le circostanze pertinenti. A mio avviso, ciò significa che è necessario verificare se l’autorità competente abbia esaminato attentamente e oggettivamente tutti gli elementi pertinenti della situazione di cui trattasi e se abbia motivato sufficientemente la sua decisione, in conformità al requisito di tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta (
38
), in modo da consentire alla persona interessata di contestare il risultato dinanzi al giudice nazionale e permettere a quest’ultimo di adempiere il suo dovere.
101.
Infine, la questione delle condizioni specifiche alle quali detto controllo giurisdizionale deve essere effettuato e la fase della procedura in cui ciò deve avvenire costituiscono aspetti che – come osservato sostanzialmente dal governo francese in udienza – compete ovviamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri disciplinare in base alla loro autonomia procedurale.
102.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che, qualora la legislazione nazionale di uno Stato membro attribuisca il compito di adottare una decisione nell’accezione dell’articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 a un organo governativo, quest’ultima disposizione, letta in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 3, della stessa decisione quadro, e con l’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, deve essere interpretata nel senso che deve essere possibile un controllo giurisdizionale avverso una siffatta decisione, alle condizioni procedurali che spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri stabilire.
V.
Conclusione
103.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue al [OSCURATO:PERSONA] judiciaire de Marseille (Tribunale ordinario di Marsiglia, Francia):
L’articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta a una legislazione nazionale che affida a un organo governativo il compito di adottare una decisione sulla priorità tra un mandato d’arresto europeo e una richiesta di estradizione emessa nei confronti della stessa persona. Tale disposizione, letta in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro e con l’articolo 47, paragrafo 1, della Carta di diritti fondamentali dell’Unione europea, impone di assicurare che una siffatta decisione possa essere oggetto di controllo giurisdizionale, alle condizioni procedurali che spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri stabilire.
(
1
) Lingua originale: l’inglese.
(
2
) Non è del tutto chiaro se la richiesta di estradizione svizzera verta su fatti diversi da quelli di cui trattasi nel procedimento penale pendente dinanzi al giudice del rinvio. Come spiegherò successivamente nelle presenti conclusioni, tuttavia, sulla base delle informazioni fornite nel fascicolo sembrerebbe che sia così.
(
3
) Decisione quadro, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri (
GU 2002, L 190, pag. 1
).
(
4
) Dalle informazioni fornite dal governo spagnolo risulta che l’articolo 57, paragrafo 1, della legge 23/2014 corrisponde sostanzialmente all’articolo 16, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, menzionato al paragrafo precedente.
(
5
) V., ad esempio, sentenza del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Falso in atti) (
C‑510/19
,
EU:C:2020:953
, punto
25
e giurisprudenza ivi citata).
(
6
)
Ibidem
, punto 26 e giurisprudenza ivi citata.
(
7
) Nelle sue osservazioni scritte, il governo spagnolo fa riferimento a una nota del [OSCURATO:PERSONA] central (Tribunale centrale) n.
3
(e non n.
5
) de Madrid del 22 settembre 2022.
(
8
) V., ad esempio, sentenze del 25 luglio 2018, AY (mandato d’arresto – Teste) (
C‑268/17
,
EU:C:2018:602
, punti
28
e
29
), del 28 gennaio 2021, Spetsializirana prokuratura (Comunicazione dei diritti) (
C‑649/19
,
EU:C:2021:75
, punti
38
e
39
) e del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑158/21
,
EU:C:2022:57
, punti da
52
a
54
); v. anche sentenza del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Falso in atti) (
C‑510/19
,
EU:C:2020:953
, in particolare punti da
30
a
37
).
(
9
) Ordinanza del 3 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Estradizione di un cittadino britannico verso gli [OSCURATO:PERSONA]) (
C‑235/22
, non pubblicata,
EU:C:2023:730
; in prosieguo: l’«ordinanza [OSCURATO:PERSONA]»).
(
10
) Per completezza, rilevo che, nella sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin (
C‑182/15
,
EU:C:2016:630
; in prosieguo: la «sentenza Petruhhin»), la Corte ha deciso di rispondere alle questioni pregiudiziali (di un giudice lettone) nonostante il fatto che la persona di cui era stata chiesta l’estradizione avesse lasciato il territorio dello Stato richiesto (Lettonia). Sebbene tale causa presenti una certa somiglianza con la presente, se l’estradizione di OP fosse confermata, la questione principale ivi sollevata riguardava la compatibilità della decisione lettone che autorizzava l’estradizione con il diritto dell’Unione, che rimaneva pertinente per determinare se tale decisione potesse essere mantenuta (in caso di ritorno successivo in Lettonia della persona ricercata). Nel caso di specie, invece, non vi è alcuna questione soggiacente di compatibilità del MAE di cui trattasi, il che distingue la situazione da quella di cui alla causa che ha portato alla sentenza Petruhhin.
(
11
) Tale norma specifica è stata motivata con il fatto che accordare automaticamente precedenza a un MAE avrebbe violato la summenzionata convenzione di cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono firmatari. È per tale motivo che si è suggerito di applicare tale regola della priorità automatica a favore del MAE solo relativamente alle richieste di estradizione presentate da paesi terzi non firmatari di tale convenzione. V. progetto di articolo 40, paragrafo 3, e la correlata relazione nella proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri (COM/2001/0522 def.).
(
12
) V., altresì, sentenze del 10 aprile 2018, Pisciotti (
C‑191/16
,
EU:C:2018:222
, punti da
41
a
44
); del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Estradizione verso l’Ucraina) (
C‑398/19
,
EU:C:2020:1032
, punti
33
e
34
), e del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑897/19 PPU
,
EU:C:2020:262
, punti
75
e
76
), la quale estende il meccanismo all’Islanda e alla Norvegia. V. inoltre Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] – Manuale sull’emissione e l’esecuzione del mandato d’arresto europeo (C/2023/1270), punto 9.1., nonché la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] contenente orientamenti in materia di estradizione verso [OSCURATO:PERSONA] terzi, dell’8 giugno 2022 (
GU 2022, C 223, pag. 1
).
(
13
) Atteso che OP sembra essere un cittadino francese che ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione, e tenuto conto anche del fatto che, in linea di principio, risulta che la Spagna non estrada i propri cittadini, a meno che ciò non sia specificamente previsto nel trattato di estradizione applicabile (v. informazioni contenute nell’allegato 2 della Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sull’emissione e l’esecuzione di un MAE menzionata alla nota 12
supra
), elementi che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.
(
14
) A causa, come esso ha spiegato, dell’anonimizzazione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
(
15
) Il corsivo è mio.
(
16
) Il corsivo è mio.
(
17
) V. anche le versioni ceca, danese, estone, greca, neerlandese, portoghese o slovacca.
(
18
) V. anche le versioni bulgara, croata, lettone, ungherese, maltese, slovena, finlandese e svedese.
(
19
) Rilevo che la stessa formulazione, equivalente a quella dell’articolo 16, paragrafi 1 e 3, della decisione quadro 2002/584, è utilizzata all’articolo 19, paragrafi 1 e 3, dell’Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il [OSCURATO:PERSONA] di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia (
GU 2006, L 292, pag. 2
).
(
20
) Perché in altri casi si è suggerito che la priorità fosse automaticamente attribuita al MAE, come già rilevato.
(
21
) V. progetto di articolo 40 della proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri, COM/2001/0522 def., citata alla nota 11.
(
22
) V., in particolare, articolo 6 della decisione quadro 2002/584, che definisce tali nozioni.
(
23
) Nella sua giurisprudenza consolidata, la Corte ha spiegato che le nozioni di autorità giudiziaria emittente e dell’esecuzione possono comprendere altri organi che non sono organi giurisdizionali, con riferimento al tradizionale coinvolgimento, in taluni ordinamenti giuridici, in particolare dei pubblici ministeri, in fasi specifiche del procedimento penale (purché tali organi partecipino all’amministrazione della giustizia penale e agiscano in modo indipendente dal potere esecutivo quando svolgono compiti specificamente attinenti all’emissione o all’esecuzione dei MAE). Tuttavia, tale aspetto della decisione quadro 2002/584 non è in questione nel caso di specie. Per l’autorità di emissione, v., ad esempio, sentenza del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand‑Duché de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Procuratori di Lione e di Tours) (
C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU
,
EU:C:2019:1077
, punto
52
e giurisprudenza ivi citata, nonché punto 74). Per l’autorità dell’esecuzione, v. sentenza del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Falso in atti) (
C‑510/19
,
EU:C:2020:953
, punti
54
e
55
).
(
24
) V., ad esempio, sentenze del 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale della Lituania) (
C-509/18
,
EU:C:2019:457
, punto
43
e giurisprudenza ivi citata) o del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Falso in atti) (
C‑510/19
,
EU:C:2020:953
, punto
48
e giurisprudenza ivi citata). Il corsivo è mio.
(
25
) V., ad esempio, sentenza del 29 luglio 2024, MA (
C‑202/24
,
EU:C:2024:649
, punto
56
e giurisprudenza ivi citata).
(
26
) Sentenza del 10 novembre 2016, Kovalkovas (
C‑477/16 PPU
,
EU:C:2016:861
, punto
42
).
(
27
) La medesima disposizione aggiunge che «se ciò non è previsto nel trattato bilaterale di estradizione l’autorità competente è designata dallo Stato membro interessato in base all’articolo 19». V. articolo 10, paragrafo 2, dell’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli [OSCURATO:PERSONA] d’America (
GU 2003, L 181, pag. 27
).
(
28
) V. altresì le Linee guida per la decisione sulle richieste concorrenti di consegna e di estradizione, Eurojust, rivedute, 2019, pag. 7.
(
29
) Ritengo che tale riferimento riguardi la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (Sezione amministrativa d’appello, Collegio 6), sentenza del 23 febbraio 2010, ECLI:ECLI:ES:TS:2010:716.
(
30
) V., ad esempio, sentenza del 27 ottobre 2022, Instituto do Cinema e do Audiovisual (
C‑411/21
,
EU:C:2022:836
, punto
20
e giurisprudenza ivi citata).
(
31
) Sentenza del 28 novembre 2023, Commune d’Ans (
C‑148/22
,
EU:C:2023:924
, punto
45
e giurisprudenza ivi citata).
(
32
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (
GU 2012, L 142, pag. 1
).
(
33
) V., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2022, Instituto do Cinema e do Audiovisual (
C‑411/21
,
EU:C:2022:836
, punto
21
). Sottolineo altresì che «le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire risposte utili, bensì anche a dare ai governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea». V., ad esempio, sentenza del 28 novembre 2023, Commune d’Ans (
C‑148/22
,
EU:C:2023:924
, punto
47
e giurisprudenza ivi citata).
(
34
) Poiché la Spagna e la Svizzera sono entrambe parti contraenti della Convenzione europea di estradizione del 1957, rilevo che l’articolo 17 di quest’ultima enuncia che «[s]e l’estradizione è domandata nel contempo da parecchi [OSCURATO:PERSONA], sia per lo stesso fatto, sia per fatti differenti, la Parte richiesta statuirà, tenuto conto di tutte le circostanze e soprattutto della gravità relativa e del luogo dei reati, delle date rispettive delle domande, della cittadinanza dell’individuo richiesto e della possibilità di una ulteriore estradizione a un altro Stato».
(
35
) Linee guida per la decisione sulle richieste concorrenti di consegna e di estradizione, Eurojust, rivedute, 2019, pagg. da 10 a 11. Tali altri fattori comprendono le date in cui sono stati commessi i reati e le norme nazionali sulla prescrizione, la fase del procedimento e la ripercussione della decisione sui vari procedimenti, il perseguimento di coimputati e/o il perseguimento di altri membri di un’organizzazione criminale; il numero di reati, gli interessi delle vittime, il numero di vittime e loro stato (ad esempio la vulnerabilità), eventuali stretti legami personali della persona ricercata con un paese, la possibilità di consegna o estradizione successiva tra gli [OSCURATO:PERSONA] richiedenti o la possibilità di confisca. Le linee guida evidenziano inoltre che occorre avere riguardo per la cittadinanza della persona ricercata (alla luce dell’obbligo che può derivare dal meccanismo
Petruhhin
). V.
ibidem
, pag. 14.
(
36
) V. sentenze del 10 novembre 2016, Kovalkovas (
C‑477/16 PPU
,
EU:C:2016:861
, punto
37
e giurisprudenza ivi citata), e del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (
C‑216/18 PPU
,
EU:C:2018:586
, punto
56
e giurisprudenza ivi citata).
(
37
) V., ad esempio, sentenza del 29 luglio 2024, MA (
C‑202/24
,
EU:C:2024:649
, punti
57
e
58
e giurisprudenza ivi citata).
(
38
) V. sentenze del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate) (
C-420/22 and C-528/22
,
EU:C:2024:344
punto
81
and giurisprudenza ivi citata).