CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 agosto 1990
Cassazione n. 04368/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/08/1990 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti - con cui il ricorrente ha dedotto, sia al fine dell'accertamento della sua responsabilità che della subordinata richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, un asserito travisamento del dato ponderale della sostanza stupefacente da lui detenuta nonché l'illogicità della motivazione in riferimento agli elementi indicatori dell'uso non esclusivamente personale della sostanza, previsti dall'art. 74 comma 1 bis, cod. pen. d.P.R. citato - sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), dovendosi precisare che non è decisivo il dato sul se la sostanza fosse divisa in due panetti o in un unico panetto, atteso che la ricostruzione dei fatti, come effettuata da entrambe le sentenze di merito, rende evidente che ciascuno dei due coimputati deteneva l'intero quantitativo di sostanza stupefacente, pari a 200 grammi; rilevato che con la memoria depositata sono state sollevate censure già formulate con il ricorso; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de