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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25464/2026

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rte d'appello di Campobasso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso harespinto l’istanza di rescissione del giudicato presentata nell’interesse di BenKrayem [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla sentenza definitiva di condanna n. 161 del2023 emessa dal Tribunale di Campobasso in data 9 marzo 2023.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo conun unico motivo, la violazione della disposizione di cui all’art. 629-bis cod. proc.pen., nonché la mancanza e la illogicità della motivazione.Deduce la difesa che il ricorrente ha avuto notizia del procedimento soltantocon la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, di cui all’art.415-bis cod. proc. pen. e che successivamente alla notifica ha nominato undifensore di fiducia presso cui ha eletto domicilio; evidenzia tuttavia che taledifensore non ha partecipato ad alcuna udienza e che nel mese di novembre del2021 ha rinunciato al mandato, venendo nominato un difensore di ufficio che,analogamente, non presenziava in nessuna udienza.Tanto precisato, la difesa rileva che il ricorrente ha avuto conoscenza delprocesso e della condanna a suo carico solo al momento della notifica dell’ordinedi carcerazione, senza che egli abbia volontariamente e consapevolmenterinunciato a comparire.In conclusione, secondo la difesa la nomina di un difensore e l’elezione didomicilio non possono automaticamente tradursi in una presunzione diconoscenza del successivo processo.3. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] haconcluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio alla Corte di appelloper nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito evidenziate.2.

Va rilevato che la Corte di appello di Campobasso ha rigettato l’istanza direscissione del giudicato perché ha ritenuto l’insussistenza di elementi chedimostrassero che la dichiarazione di assenza, resa nel giudizio di primo grado,fosse stata adottata erroneamente e, comunque, in mancanza dei presuppostiprevisti dalla legge.In primo luogo, nel provvedimento impugnato si è dato atto che il ricorrenteha avuto notizia dell’avvio del procedimento già il 15 gennaio 2020, quando glivenne notificato l’avviso di conclusione delle indagini, occasione in cui nominò undifensore di fiducia.

Tale nomina venne poi confermata il 24 novembre 2020 almomento della sua scarcerazione.

Successivamente, il 1° dicembre 2020, ildecreto di citazione a giudizio fu notificato al domicilio eletto presso lo studio delsuo difensore di fiducia.Anche i rinvii delle udienze furono notificati presso lo stesso domicilio eletto:il 17 marzo 2021 venne notificato il provvedimento che rinviava l’udienza dal 24marzo 2021 al 5 luglio 2021; il 23 novembre 2021 venne notificato il rinviodell’udienza del 25 novembre 2021 alla nuova data del 27 gennaio 2022; inoltre,si dà atto che quando il 24 novembre 2021 il difensore di fiducia rinunciò almandato, venne nominato un difensore d’ufficio con provvedimento del 29novembre 2021, ritualmente informato del rinvio all’udienza del 27 gennaio2022.Sulla base della disamina di tali atti, la Corte di appello ha rilevato chel’interessato non ha fornito alcuna allegazione concreta che consenta di ritenereche non avesse avuto conoscenza della celebrazione del processo, né prima nédopo la rinuncia del difensore di fiducia e che questa non sia dipesa da colpevoledisinteresse.2.

Tanto premesso l’impianto argomentativo del Giudice di appello risultacorretto, giacché, alla luce dei dati evidenziati nel provvedimento impugnato,non ricorrono nella fattispecie concreta i presupposti di cui all’art. 629-bis cod.proc. pen.2.1.

La disposizione, per la parte che qui interessa, a seguito delle modificheapportate dal d.lgs n. 150 del 2022, stabilisce che «[f]uori dei casi disciplinatidall'articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezzacon sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenzapuò ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiaratoassente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che nonabbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa,salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processoprima della pronuncia della sentenza.»Come è noto, la rescissione è lo strumento destinato a rimediare alla erratadichiarazione di assenza dell’imputato rispetto alla quale non abbiano avuto esitopositivo i diversi rimedi processuali previsti per le eventuali inosservanzeconsumatesi nel corso del giudizio.

Si tratta, dunque, di un rimedio che operaunicamente nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato in violazionedei presupposti previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen. e fuori dal campo diapplicazione dell’art. 628-bis cod. proc. pen. e che, dunque, presuppone lasussistenza di due errori: l’errore del giudice nel pronunciare l’ordinanzadichiarativa dell’assenza e l’impossibilità, senza colpa, dell’impugnazione dellasentenzaCome evidenziato da Sez. 5, n. 37154 del 18/09/2024, B., Rv. 287018 - 01«[a]lla precedente formulazione (la rescissione poteva essere richiesta dalcondannato che "provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancataconoscenza del processo") si è così sostituito un dettato più complesso in cui sicitano espressamente i presupposti normativi della dichiarazione di assenza(prevista dall'art. 420 bis cod. proc. pen.), restando tuttavia fermo l'onere dellaprova a carico del richiedente, si aggiunge (e non si tratta di ipotesi alternativaavendo il legislatore utilizzato la congiunzione "e" o non la disgiuntiva "o") anchela mancata impugnazione della sentenza (che' altrimenti sarebbe stata quella lasede in cui sollevare l'eccezione) ma si esclude ancora il rimedio nel caso in cui siprovi che il condannato aveva avuto effettiva conoscenza della pendenza delprocesso (prima, ovviamente, della sentenza da impugnare sul punto»2.2.

Ciò precisato, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, ladichiarazione di assenza è stata legittimamente pronunciata risultando il decretodi citazione a giudizio ritualmente notificato in data 1 dicembre 2020 a BenKraiem [OSCURATO:PERSONA] al domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia, avv.[OSCURATO:PERSONA], nomina che veniva confermata all’atto della scarcerazionedove fino a quel momento il ricorrente era ristretto; così come al medesimodomicilio eletto era stato notificato il decreto di rinvio della prima udienza; diconseguenza, la rinuncia al mandato da parte del difensore, avvenuta nel mesedi novembre 2021, è sopravvenuta alla dichiarazione di assenza.In considerazione di tali accadimenti processuali la Corte di appello hacorrettamente escluso l’operatività del rimedio per esservi la prova che ilcondannato aveva avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo, primadella sentenza da impugnare.Il ricorrente era infatti a conoscenza che era iniziato un procedimento penalea suo carico sin dal 15 gennaio 2020, per il quale aveva nominato un difensore difiducia, nomina poi successivamente confermata, con la conseguenza chesarebbe stato suo onere allegare circostanze di fatto dalle quali ritenere che eglinon avesse avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa nonfosse dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale, che nonpossono dunque consistere nella generica indicazione della rinuncia al mandatodel difensore – che come detto – è avvenuta successivamente alla correttainstaurazione del giudizio; né, peraltro - come osservato dalla Corte di appello -risulta che il ricorrente abbia posto in essere un minimo di diligenza richiesta perinformarsi sull’andamento del processo anche presso il difensore rinunciatario.3.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.

Conseguealla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Campobasso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso harespinto l’istanza di rescissione del giudicato presentata nell’interesse di BenKrayem [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla sentenza definitiva di condanna n. 161 del2023 emessa dal Tribunale di Campobasso in data 9 marzo 2023.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo conun unico motivo, la violazione della disposizione di cui all’art. 629-bis cod. proc.pen., nonché la mancanza e la illogicità della motivazione.Deduce la difesa che il ricorrente ha avuto notizia del procedimento soltantocon la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, di cui all’art.415-bis cod. proc. pen. e che successivamente alla notifica ha nominato undifensore di fiducia presso cui ha eletto domicilio; evidenzia tuttavia che taledifensore non ha partecipato ad alcuna udienza e che nel mese di novembre del2021 ha rinunciato al mandato, venendo nominato un difensore di ufficio che,analogamente, non presenziava in nessuna udienza.Tanto precisato, la difesa rileva che il ricorrente ha avuto conoscenza delprocesso e della condanna a suo carico solo al momento della notifica dell’ordinedi carcerazione, senza che egli abbia volontariamente e consapevolmenterinunciato a comparire.In conclusione, secondo la difesa la nomina di un difensore e l’elezione didomicilio non possono automaticamente tradursi in una presunzione diconoscenza del successivo processo.3. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] haconcluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio alla Corte di appelloper nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito evidenziate.2. Va rilevato che la Corte di appello di Campobasso ha rigettato l’istanza direscissione del giudicato perché ha ritenuto l’insussistenza di elementi chedimostrassero che la dichiarazione di assenza, resa nel giudizio di primo grado,fosse stata adottata erroneamente e, comunque, in mancanza dei presuppostiprevisti dalla legge.In primo luogo, nel provvedimento impugnato si è dato atto che il ricorrenteha avuto notizia dell’avvio del procedimento già il 15 gennaio 2020, quando glivenne notificato l’avviso di conclusione delle indagini, occasione in cui nominò undifensore di fiducia. Tale nomina venne poi confermata il 24 novembre 2020 almomento della sua scarcerazione. Successivamente, il 1° dicembre 2020, ildecreto di citazione a giudizio fu notificato al domicilio eletto presso lo studio delsuo difensore di fiducia.Anche i rinvii delle udienze furono notificati presso lo stesso domicilio eletto:il 17 marzo 2021 venne notificato il provvedimento che rinviava l’udienza dal 24marzo 2021 al 5 luglio 2021; il 23 novembre 2021 venne notificato il rinviodell’udienza del 25 novembre 2021 alla nuova data del 27 gennaio 2022; inoltre,si dà atto che quando il 24 novembre 2021 il difensore di fiducia rinunciò almandato, venne nominato un difensore d’ufficio con provvedimento del 29novembre 2021, ritualmente informato del rinvio all’udienza del 27 gennaio2022.Sulla base della disamina di tali atti, la Corte di appello ha rilevato chel’interessato non ha fornito alcuna allegazione concreta che consenta di ritenereche non avesse avuto conoscenza della celebrazione del processo, né prima nédopo la rinuncia del difensore di fiducia e che questa non sia dipesa da colpevoledisinteresse.2. Tanto premesso l’impianto argomentativo del Giudice di appello risultacorretto, giacché, alla luce dei dati evidenziati nel provvedimento impugnato,non ricorrono nella fattispecie concreta i presupposti di cui all’art. 629-bis cod.proc. pen.2.1. La disposizione, per la parte che qui interessa, a seguito delle modificheapportate dal d.lgs n. 150 del 2022, stabilisce che «[f]uori dei casi disciplinatidall'articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezzacon sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenzapuò ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiaratoassente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che nonabbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa,salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processoprima della pronuncia della sentenza.»Come è noto, la rescissione è lo strumento destinato a rimediare alla erratadichiarazione di assenza dell’imputato rispetto alla quale non abbiano avuto esitopositivo i diversi rimedi processuali previsti per le eventuali inosservanzeconsumatesi nel corso del giudizio. Si tratta, dunque, di un rimedio che operaunicamente nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato in violazionedei presupposti previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen. e fuori dal campo diapplicazione dell’art. 628-bis cod. proc. pen. e che, dunque, presuppone lasussistenza di due errori: l’errore del giudice nel pronunciare l’ordinanzadichiarativa dell’assenza e l’impossibilità, senza colpa, dell’impugnazione dellasentenzaCome evidenziato da Sez. 5, n. 37154 del 18/09/2024, B., Rv. 287018 - 01«[a]lla precedente formulazione (la rescissione poteva essere richiesta dalcondannato che "provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancataconoscenza del processo") si è così sostituito un dettato più complesso in cui sicitano espressamente i presupposti normativi della dichiarazione di assenza(prevista dall'art. 420 bis cod. proc. pen.), restando tuttavia fermo l'onere dellaprova a carico del richiedente, si aggiunge (e non si tratta di ipotesi alternativaavendo il legislatore utilizzato la congiunzione "e" o non la disgiuntiva "o") anchela mancata impugnazione della sentenza (che' altrimenti sarebbe stata quella lasede in cui sollevare l'eccezione) ma si esclude ancora il rimedio nel caso in cui siprovi che il condannato aveva avuto effettiva conoscenza della pendenza delprocesso (prima, ovviamente, della sentenza da impugnare sul punto»2.2. Ciò precisato, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, ladichiarazione di assenza è stata legittimamente pronunciata risultando il decretodi citazione a giudizio ritualmente notificato in data 1 dicembre 2020 a BenKraiem [OSCURATO:PERSONA] al domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia, avv.[OSCURATO:PERSONA], nomina che veniva confermata all’atto della scarcerazionedove fino a quel momento il ricorrente era ristretto; così come al medesimodomicilio eletto era stato notificato il decreto di rinvio della prima udienza; diconseguenza, la rinuncia al mandato da parte del difensore, avvenuta nel mesedi novembre 2021, è sopravvenuta alla dichiarazione di assenza.In considerazione di tali accadimenti processuali la Corte di appello hacorrettamente escluso l’operatività del rimedio per esservi la prova che ilcondannato aveva avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo, primadella sentenza da impugnare.Il ricorrente era infatti a conoscenza che era iniziato un procedimento penalea suo carico sin dal 15 gennaio 2020, per il quale aveva nominato un difensore difiducia, nomina poi successivamente confermata, con la conseguenza chesarebbe stato suo onere allegare circostanze di fatto dalle quali ritenere che eglinon avesse avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa nonfosse dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale, che nonpossono dunque consistere nella generica indicazione della rinuncia al mandatodel difensore – che come detto – è avvenuta successivamente alla correttainstaurazione del giudizio; né, peraltro - come osservato dalla Corte di appello -risulta che il ricorrente abbia posto in essere un minimo di diligenza richiesta perinformarsi sull’andamento del processo anche presso il difensore rinunciatario.3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Conseguealla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
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