Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 08926/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al rigetto da parte del giudice del rinvio della richiesta di acquisizione documentale prospettata dalla difesa, nonché la violazione degli artt. 603 e 627 cod. proc. pen. per non avere la Corte di merito osservato il vincolo decisorio derivante dal principio di diritto fissato dalla decisione rescindente, è manifestamente infondato poiché, a pagina 7, la Corte territoriale ha ribadito come la difesa - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso - non avesse formulato con l'appello alcuna richiesta di rinnovazione istruttoria, ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., e si fosse limitata a chiedere l'acquisizione dei documenti allegati ai motivi aggiunti; che di detti documenti, in ogni caso, la Corte ha evidenziato, nell'esercizio del potere che le è proprio, l'irrilevanza ai fini della decisione e il ricorso non si confronta con detta motivazione e non spiega le ragioni per cui il documento offerto in produzione sarebbe stato dirimente, incorrendo anche nel vizio di genericità; che il motivo in esame è in sostanza finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano pagg. 7-10 sui plurimi elementi che smentiscono la presunta condizione di timore dell'imputato); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è altresì costituito da doglianze in punto di fatto, volte ad ottenere una lettura alternativa degli elementi di prova non consentita in questa sede e anch'essa avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di secondo grado che, con motivazione esente da vizi logici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato (si vedano, in particolare, pagg. 7- 10); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al rigetto da parte del giudice del rinvio della richiesta di acquisizione documentale prospettata dalla difesa, nonché la violazione degli artt. 603 e 627 cod. proc. pen. per non avere la Corte di merito osservato il vincolo decisorio derivante dal principio di diritto fissato dalla decisione rescindente, è manifestamente infondato poiché, a pagina 7, la Corte territoriale ha ribadito come la difesa - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso - non avesse formulato con l'appello alcuna richiesta di rinnovazione istruttoria, ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., e si fosse limitata a chiedere l'acquisizione dei documenti allegati ai motivi aggiunti; che di detti documenti, in ogni caso, la Corte ha evidenziato, nell'esercizio del potere che le è proprio, l'irrilevanza ai fini della decisione e il ricorso non si confronta con detta motivazione e non spiega le ragioni per cui il documento offerto in produzione sarebbe stato dirimente, incorrendo anche nel vizio di genericità; che il motivo in esame è in sostanza finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano pagg. 7-10 sui plurimi elementi che smentiscono la presunta condizione di timore dell'imputato); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è altresì costituito da doglianze in punto di fatto, volte ad ottenere una lettura alternativa degli elementi di prova non consentita in questa sede e anch'essa avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di secondo grado che, con motivazione esente da vizi logici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato (si vedano, in particolare, pagg. 7- 10); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 08926/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris