CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2023
Cassazione n. 43110/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 19 maggio 2022, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere - in qualità di titolare dell'impresa individuale D.I. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - indicato elementi attivi inesistenti per un ammontare inferiore a quello effettivo per l'anno 2013, per euro 547.639,46, da cui è derivata un'imposta sul valore aggiunto evasa pari a euro 117.933,28, superiore alle soglie di punibilità. Ritenuto che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, vizio della motivazione, per aver la Corte territoriale erroneamente confermato il giudizio di responsabilità per il reato ascritto e quantificato la base imponibile e l'imposta evasa, pur in assenza di un completo compendio probatorio rispettoso dei criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen., e senza aver considerato i costi sostenuti dalla ditta. Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo laddove la Corte ha correttamente specificato che il ricorrente non ha allegato alcuna documentazione idonea a riscontrare eventuali costi sostenuti, e che pertanto la base imponibile e l'imposta evasa è stata determinata in base alle fatture emesse e prodotte dalla società monitorata. In proposito, si ricorda che, in tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare dell'imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l'imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza (Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019 Cc., [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275856 - 01). Peraltro, ha aggiunto il giid1ice, trattandosi di imposta sul valore aggiunto, a nulla ea, rileva l'eventuale e pipoetreh sussistenza di costi effettivi, ma non registrati, posto che tali costi effettivamente sostenuti possono esplicare i loro effetti nella determinazione delle imposte dirette, ma non ai fini della quantificazione dell'iva. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]