CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27919/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 6109/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; Considerato, invero, che, tanto il giudice di primo grado quanto la Corte d'appello hanno correttamente ritenuto integrato il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, essendo stato accertato come il ricorrente avesse spintonato i pubblici ufficiali al fine di impedire loro di condurlo in caserma, ponendo dunque in essere una condotta violenta diversa da quella dalla quale erano derivate le lesioni dei pubblici ufficiali contestate al capo b) e per il quale il ricorrente è stato assolto (cfr. sentenza di primo grado, pag. 3 e sentenza d'appello pagg. 3 e 4); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso