CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23668/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io d'Amanzo unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in A.S., in persona delcommissario straordinario pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Terranova-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 43263/2020 depositato il9/3/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 9602/2024Numero sezionale 2717/2026Numero di raccolta generale 23668/2026Data pubblicazione 21/07/2026Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il terzoe il quinto motivo del ricorso.1. [OSCURATO:SOCIETA]., società consortile di capitali già partecipata al25% da SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ha propostoopposizione allo stato passivo di Società Italiana per [OSCURATO:PERSONA]AcquaS.p.A. in A.S. – già in concordato preventivo dal gennaio 2018 e ammessaall’amministrazione straordinaria in data 6 agosto 2018 - avverso ildecreto del G.D. con cui è stata esclusa la prededuzione sui propri crediti.Il decreto del G.D. ha ammesso al chirografo il credito commerciale di €3.127.055,87 (di cui € 2.742.341,02 per capitale) fondato sul rapportoconsortile tra l’opponente e la consorziata [OSCURATO:SOCIETA], nonché l’importo di €1.016.276,24 per interessi e quello di € 17.951.070,51 per azionisottoscritte e non liberate in sede di costituzione della società. Il creditocommerciale aveva a oggetto il ribaltamento dei costi di funzionamento,anticipati dalla società consortile per conto della consorziata, costi dovutiin proporzione alla quota di partecipazione nella società consortile ed èmaturato in epoca precedente l’apertura dell’amministrazionestraordinaria.2. Per quanto qui rileva, l’opponente ha dedotto la natura prededucibiledei crediti, eventualmente condizionata ex art. 51, comma 3, d. lgs. n.270/1999 al subentro dell’organo commissariale della consorziata inEurolink, con particolare riferimento al credito commerciale (di cui €53.843,92 maturati nel periodo gennaio – luglio 2018), in applicazionedell’art. 74 l.fall., trattandosi di rapporto di durata a esecuzionecontinuata. Ha dedotto che il subentro nel rapporto consortile e nei relativirapporti commerciali sarebbe conseguito alla cessione da parte diCondotte a un terzo (Imprecim) della partecipazione detenuta in Eurolink.n. 9602/2024 R.G.Numero registro generale 9602/2024Numero sezionale 2717/2026Numero di raccolta generale 23668/2026Data pubblicazione 21/07/2026Ha, poi, dedotto la spettanza degli interessi anche in mancanza diemissione di fattura.3. Il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, ha rigettatol’opposizione. Per quanto qui rileva, il giudice dell’opposizione ha accertatoche [OSCURATO:SOCIETA]. ha versato il 25% dei conferimenti in denaro,riservandosi il successivo pagamento del residuo pari a € 16.875.000, maha affermato che, affinché maturi il diritto all’integrale pagamento inprededuzione delle prestazioni antecedenti l’ammissione alla procedurastraordinaria, occorre che il commissario abbia manifestatoespressamente la volontà di subentrare nell’esecuzione del contratto, inassenza della quale non può trovare applicazione l’art. 74 l.fall. e laconseguente prededuzione. Nella specie, il Tribunale ha escluso che vi siastato subentro dei commissari straordinari nel contratto di consorzio.4. È stato escluso, infine, il credito per interessi di mora, mancando ildies a quo della costituzione in mora del debitore, né risultando unaccordo tra le parti sulla scadenza dei termini di pagamento.5. Propone ricorso per cassazione la società consortile, affidato acinque motivi, cui resiste con controricorso l’Amministrazionestraordinaria. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità delricorso, come osservato dal ricorrente in memoria, essendovi adeguataesposizione dei fatti di causa ed essendo il ricorso sufficientementeancorato agli atti e ai documenti di causa.2. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo ai fini delgiudizio e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione dell’art. 74 l.fall., nella parte in cui ildecreto impugnato ha ritenuto non provato l’invio di una espressacomunicazione di subentro nel contratto, con conseguente esclusionen. 9602/2024 R.G.Numero registro generale 9602/2024Numero sezionale 2717/2026Numero di raccolta generale 23668/2026Data pubblicazione 21/07/2026dell’art. 74 l.fall. Il Tribunale avrebbe omesso di valutare un fatto storico,costituito dal subentro di [OSCURATO:SOCIETA] nel rapporto consortile con Eurolinkquale effetto della cessione della partecipazione detenuta in Eurolink perdocumentazione formatasi nel corso del giudizio di opposizione. Osserva ilricorrente che la dichiarazione di subentro nel contratto deriverebbe dallaaffermazione di piena proprietà della quota di partecipazione in Eurolink,risultante dal contratto di cessione. In forza del subentro nel contratto, sirenderebbe applicabile il disposto dell’art. 74 l.fall., trattandosi dicontratto a esecuzione continuata o periodica.3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115cod. proc. civ., 2700 cod. civ. e 74 l.fall., deducendosi che la dichiarazionedi proprietà delle quote affermata da [OSCURATO:SOCIETA] nell’atto pubblico del 30marzo 2023 (a emenda di un precedente contratto di cessione delportafoglio commesse Italia ed estero), fa fede sino a querela di falso.4. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 51,comma 3, d. lgs. n. 270/1999, nella parte in cui il decreto impugnato haescluso l’ammissione condizionata del credito in pendenza del subentro oscioglimento del contratto, osservandosi che l’ammissione condizionatadiscende dal mancato scioglimento e dal mancato subentro nel contratto.5. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del decreto in relazione all’art. 112cod. proc. civ. per omessa trattazione della domanda di rimessione intermini a termini dell’art. 153 cod. proc. civ., formulata nelle note ditrattazione scritta dell’11 dicembre 2023 ai fini dell’ammissione delladocumentazione formatasi successivamente alla maturazione dellepreclusioni istruttorie e prodotta con la prima difesa successiva.n. 9602/2024 R.G.Numero registro generale 9602/2024Numero sezionale 2717/2026Numero di raccolta generale 23668/2026Data pubblicazione 21/07/20266. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.1282, 1183 e 1219 cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato harigettato l’opposizione in punto interessi maturati per assenza di messa inmora e di accordo contrattuale sulla scadenza dei termini di pagamento,essendo gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie esigibili dal momentodella loro insorgenza, senza che occorra messa in mora.7. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente. Varigettata l’eccezione di inammissibilità relativa alla censura del primomotivo per omessa indicazione del luogo processuale in cui è stato trattatoil fatto storico del subentro del commissario nel consorzio, essendo il temadiffusamente affrontato nel decreto impugnato. Come esposto dalricorrente, nel corso del lungo giudizio di opposizione, il ricorrente haallegato – producendo i verbali di rinvio delle udienze del giudizio dimerito e i relativi documenti – alcuni fatti sopravvenuti all’introduzione delgiudizio di opposizione, quali l’autorizzazione del MIMIT in data 23 marzo2023 alla cessione della partecipazione azionaria di [OSCURATO:SOCIETA] in Eurolink,la stipula del contratto di cessione del marzo 2023 (a modifica delcontratto di cessione del portafoglio commesse), avente ad oggetto lavendita della partecipazione di [OSCURATO:SOCIETA] a un terzo (Imprecim),l’ordinanza del Tribunale di Milano dell’agosto 2023 che ordinava aEurolink la consegna delle azioni a [OSCURATO:SOCIETA], nonché la comunicazione delcessionario Imprecim del dicembre 2023 che confermava l’acquisto delleazioni. Sulla base di tali circostanze in fatto (aventi ad oggetto la cessionedella partecipazione di [OSCURATO:SOCIETA] nella società consortile Eurolink al terzoImprecim), l’opponente ha dedotto l’avvenuto subentro nel rapportoconsortile, con conseguente applicazione dell’art. 74 l.fall. ai fini dellaprededucibilità dei crediti vantati nei confronti dell’amministrazionestraordinaria (credito commerciale e da liberazione delle azioni), sorti inepoca precedente l’apertura della procedura concorsuale.n. 9602/2024 R.G.Numero registro generale 9602/2024Numero sezionale 2717/2026Numero di raccolta generale 23668/2026Data pubblicazione 21/07/20268. La questione sottesa è se la cessione a Imprecim dellapartecipazione in Eurolink detenuta da [OSCURATO:SOCIETA], avvenuta per attopubblico in data 30 marzo 2023, comporti subentro nel contratto diconsorzio, ciò ai fini sia della prededucibilità del credito commerciale daribaltamento dei costi del consorzio ricorrente sul consorziato di €2.742.341,02, sia della prededucibilità del credito per versamento dellequote di capitale sottoscritte e non liberate per € 16.875.000,00, creditientrambi sorti prima dell’apertura dell’amministrazione straordinaria. E ciòin ossequio all’orientamento di questa Corte in relazione al combinatodisposto degli artt. 50 d. lgs. n. 270/1999 e 74 l.fall., secondo cui ilsubentro in un contratto del commissario straordinario deve essereespresso e non tacito (Cass., n. 1195/2018; Cass., n. 3193/2016), benchénon affidato a formule sacramentali (Cass., n. 3948/2018). Occorre, alriguardo, una manifestazione di volontà dell’organo commissariale, direttain modo non equivoco a profittare del medesimo programma negoziale giàpendente tra le parti (Cass., n. 3891/2026; Cass., n. 34266/2024; Cass.,n. 23899/2023; Cass., n. 3948/2018, cit.).9. Il comportamento di [OSCURATO:SOCIETA] (cessione della partecipazionedetenuta dall’opposta nella società consortile di capitali) non puòcostituire, in relazione a entrambi i crediti invocati dal ricorrente,presupposto per il riconoscimento della prededuzione. Quanto al creditoda versamento delle azioni sottoscritte e non liberate (€ 16.875.000,00),si tratta di credito che discende dalla sottoscrizione del contratto disocietà. Questo contratto non costituisce contratto pendente, mancandoprestazioni corrispettive non ancora eseguite da ambo le parti. Il contrattodi società (art. 2247 cod. civ.), ancorché con causa consortile, nonprevede prestazioni reciprocamente scambievoli, bensì è un contrattoplurilaterale con scopo comune, in questo caso coincidente con lo scopoconsortile. Modificandosi sul punto la motivazione del decreto impugnato,conforme in ogni caso a diritto, deve ritenersi che l’eventuale subentro deln. 9602/2024 R.G.Numero registro generale 9602/2024Numero sezionale 2717/2026Numero di raccolta generale 23668/2026Data pubblicazione 21/07/2026Commissario straordinario nel contratto consortile non ha incidenza sulrango prededucibile del credito della società consortile verso la consorziataper conferimento residuo inadempiuto, non essendo il contratto di societàcontratto pendente, bensì fonte di debito concorsuale per la procedura.10. Quanto al credito commerciale di Eurolink, vantato dalla societàconsortile nei confronti della consorziata, la cessione della partecipazionein una società consortile strutturata in forma di società di capitali noncostituisce inequivoco comportamento di subentro nel contratto consortile.[OSCURATO:SOCIETA] in A.S. ha ceduto una partecipazione azionaria in una societàconsortile per azioni (art. 2615-ter primo comma, cod. civ.). A questesocietà si applicano (salve eccezioni proprie della finalità consortile) lenorme delle società di capitali - peraltro senza clausola di compatibilitàcome invece accade per le cooperative (art. 2519 cod. civ.) - come daquesta Corte affermato, ad esempio, quanto alla inapplicabilità alle societàconsortili della responsabilità solidale dei consorziati di cui all’art. 2615cod. civ. (Cass., n. 15893/2020, Cass., n. 7473/2017; Cass., n.18113/2003).11. La cessione della quota di partecipazione in una società consortileper azioni detenuta da una amministrazione straordinaria non si distingue,pertanto, dalla cessione di una partecipazione di società di capitalidetenuta da una procedura concorsuale, cessione che denota l’intentodella procedura non tanto di subentrare nel relativo contratto di società(ancorché con scopo consortile), quanto, invece, di liquidarne lapartecipazione. Se la procedura ha inteso liquidare la quota detenuta nellasocietà consortile, tale comportamento negoziale – contrariamente aquanto sostiene il ricorrente – costituisce manifestazione di volontàinequivoca dell’organo commissariale di non subentrare nel sottostantecontratto di consorzio, della cui partecipazione egli intende disfarsi.12. Che l’attività liquidatoria di una procedura concorsuale nonimplichi – sotto il profilo degli effetti - il subentro nel sottostante contratton. 9602/2024 R.G.Numero registro generale 9602/2024Numero sezionale 2717/2026Numero di raccolta generale 23668/2026Data pubblicazione 21/07/2026di consorzio lo si ricava, a livello sistematico, anche dal disposto dell’art.105, quinto comma, l.fall., secondo cui «il curatore può procedere altresìalla cessione delle attività e delle passività dell’azienda o dei suoi rami,nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusacomunque la responsabilità dell’alienante prevista dall’articolo 2560 delcodice civile». Ciò in conformità al principio generale secondo cui l’attivitàliquidatoria, essendo propriamente purgativa, tiene separata la cessionedelle attività dal soddisfacimento delle passività concorsuali.13. Parimenti, non possono applicarsi le regole proprie della cessionedel contratto (artt. 1406 e ss. cod. civ.), secondo cui il contraente puòsostituire un terzo nei rapporti contrattuali; comportamento dal qualepotrebbe trarsi implicitamente (come fa il ricorrente) la conclusione che ilcedente avrebbe fatto propria la partecipazione divenendone parte(essendone originariamente estraneo come procedura concorsuale).Questo argomento sarebbe spendibile per la cessione del contratto diconsorzio, purché ciò avvenga con il consenso di tutti i consorziati, ma nonpuò operare per la circolazione delle azioni della società consortile dicapitali, la quale ha funzione prettamente liquidatoria, salvi i limiti impostialla circolazione delle azioni dalla causa consortile e dagli eventuali limitistatutari. Né, nel caso di specie, il cessionario è subentrato nell’aziendanel suo complesso, ma solo nella quota già di [OSCURATO:SOCIETA], per cui non puòessere qui applicato l’art. 2610 cod. civ., che comporterebbe il subentrodell’acquirente nel contratto di consorzio e, implicitamente (in tesi), ancheil subentro del cedente che originariamente non vi sia subentrato.14. I primi due motivi vanno, pertanto, rigettati. Sono inammissibiliper difetto di interesse tanto il terzo motivo, non potendo più verificarsi lacondizione del subentro nel contratto dell’organo commissariale, quanto ilquarto motivo.15. Il quinto motivo è fondato. L’art. 4, comma 2, lett. b) dispone:«salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento nonn. 9602/2024 R.G.Numero registro generale 9602/2024Numero sezionale 2717/2026Numero di raccolta generale 23668/2026Data pubblicazione 21/07/2026può superare i seguenti termini: trenta giorni dalla data di ricevimentodelle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa ladata di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente dipagamento». Non ha rilievo, sotto questo profilo, quanto indicato neldecreto impugnato, secondo cui non risulterebbe provato un accordonegoziale tra le parti sulla scadenza del termine di pagamento né altrecircostanze - quali l’emissione fatture o richiesta di pagamento - dicontenuto equivalente, in quanto – come condivisibilmente osservato dalPubblico Ministero - gli interessi decorrono automaticamente, decorsi«trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data diprestazione dei servizi», per cui – ai fini della maturazione degli interessi -occorre avere riguardo alla data di prestazione dei servizi.16. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al quinto motivo,cassandosi il decreto impugnato per nuovo esame e rimettendosi algiudice del rinvio anche la decisione in ordine alle spese processuali delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo, rigetta il primo e il secondo e dichiarainammissibili gli ulteriori motivi; cassa il decreto impugnato con rinvio alTribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione e laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/6/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 9602/2024 R.G.