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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 19 settembre 1987

Cassazione n. 46794/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/09/1987 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ufo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c ' concluso chiedendo 0.44A2,-4: udito il cjifénsore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 ottobre 2020, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen. così riqualificato il fatto di cui al!' imputazione originariamente sussunto nella fattispecie di cui all'art. 489 cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di tenes-.., ricorre per cassazione l'imputato. 2.1 Con il primo motivo deduce la violazione dell'articolo 420-bis, comma 2, codice di rito in relazione alla dichiarazione di assenza effettuata al di fuori dei casi previsti dalla detta disposizione; indi eccepisce la nullità assoluta ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 178 lettera c) e 179 codice di rito degli atti successivi la predetta dichiarazione di assenza per omessa citazione dell'imputato.

Contrariamente a quanto riportato dal decreto di citazione a giudizio e nell'intestazione della sentenza impugnata l'elezione di domicilio effettuata dall'allora indagato in sede di identificazione presso lo studio del difensore di ufficio era stata da quest'ultimo rifiutata non avendo mai avuto lo stesso alcun contatto con il proprio assistito.

Il tribunale ha in ogni caso ritenuto perfezionata ia notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato presso il difensore effettuata ai sensi dell'articolo 161 comma quarto codice di rito, con conseguente dichiarazione di assenza, con ciò andando in contrario avviso con l'interpretazione dell'art. 420-bis poi divenuta uniforme in quanto fatta propria dalle Sezioni Unite di questa corte - pronuncia n. 23984/2020, Ismail - secondo la quale la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'articolo 420-bis codice di rito.

Ciò ha ritenuto il tribunale senza alcuna verifica dell'effettiva instaurazione di qualsivoglia contatto tra il difensore domiciliatario e l'indagato, anzi a fronte della evidenza del contrario, come emergente dalla nota accompagnatoria con cui il difensore rifiutava la notifica quale domiciliatario dell'imputato ex articolo 161 comma 1 codice di rito.

La Corte di appello in sede di accertamento della regolare costituzione delle parti, quantomeno alla luce della sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite, avrebbe dovuto riesaminare di ufficio la validità delle notifiche, anche dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e la sussistenza dei presupposti ai fini della dichiarazione di assenza.

2.2. Con il secondo motivo amenta l'inosservanza degli articoli 521 comma 2 e 604 codice di rito in relazione alla mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di correlazione tra il fatto contestato e l'ipotesi di reato per la quale è intervenuta condanna.3.11 ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.La prima doglianza è fondata ed ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dal ricorrente prospettate.

Il ricorrente ha correttamente assimilato l'ipotesi in scrutinio a quella dell'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio intervenuta in sede di redazione del verbale di identificazione di iniziativa della polizia giudiziaria, venuta, ai recente, in rilievo nella pronuncia delle Sezioni Unite, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], che ha affermato il seguente principio di diritto : "La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'articolo 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza dei procedimento stesso " ( Sez.

U n. 23948 del 28/11/2019 Ud. (dep. 17/08/2020) Rv. 279420 - 01; principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 ).

Nel caso in esame la notificazione della citazione in giudizio è avvenuta presso il difensore di ufficio - presso il quale, in sede di verbale di identificazione, risalente al 16.3.2017, l'allora indagato Deniz aveva eletto domicilio - e poi, stante il rifiuto di questi di ricevere l'atto, presso il medesimo ai sensi dell'art. 161, comma 4, codice di rito.

Di là della illegittimità del rifiuto del difensore di ufficio di ricevere l'atto - essendo, la disposizione di cui all'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., che prevede la necessità dell'assenso del difensore di ufficio, stata introdotta dalia legge 23 giugno 2017, n. 103 e quindi successivamente all'elezione di domicilio contenuta nel verbale di identificazione - rimane il dato che la notificazione del decreto di citazione a giudizio è stata comunque eseguita nei confronti del difensore di ufficio presso il quale vi era stata la eiezione di domicilio nella fase iniziale del procedimento, sia pure ai sensi deii'art. 161 comma 4 codice di rito una volta intervenuto il rifiuto da parte del medesimo di ricevere l'atto quale domiciliatario.

Indi, si sarebbe dovuto procedere a verificare, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, se potesse ritenersi raggiunta le effettiva conoscenza dei processo da parte dell'imputato mediante la notifica presso ii difensore di ufficio in mancanza di prova dell'effettiva instaurazione del rapporto tra questi e l'imputato medesimo - rapporto che a differenza di quello col difensore di fiducia può anche di fatto non instaurarsi - .

In altri termini in mancanza degli altri elementi richiesti dalle Sezioni Unite affinchè possa ritenersi valida ai fini della dichiarazione di assenza la notificazione presso il difensore di ufficio domiciliatario ( a cui è da assimilare la fattispecie in esame ), deve concludersi che nel caso di specie la notificazione del decreto di citazione sia affetta da nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 cod. proc. pen. non potendosi ritenerla di per sé idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, e che si debba, per l'effetto, annullare senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado, con trasmissione degli atti ai Tribunale di Milano per l'ulteriore corso; assorbiti gli altri motivi. p.

Q. h4.

Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone di trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l'ulteri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/09/1987 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ufo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c ' concluso chiedendo 0.44A2,-4: udito il cjifénsore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 ottobre 2020, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen. così riqualificato il fatto di cui al!' imputazione originariamente sussunto nella fattispecie di cui all'art. 489 cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di tenes-.., ricorre per cassazione l'imputato. 2.1 Con il primo motivo deduce la violazione dell'articolo 420-bis, comma 2, codice di rito in relazione alla dichiarazione di assenza effettuata al di fuori dei casi previsti dalla detta disposizione; indi eccepisce la nullità assoluta ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 178 lettera c) e 179 codice di rito degli atti successivi la predetta dichiarazione di assenza per omessa citazione dell'imputato. Contrariamente a quanto riportato dal decreto di citazione a giudizio e nell'intestazione della sentenza impugnata l'elezione di domicilio effettuata dall'allora indagato in sede di identificazione presso lo studio del difensore di ufficio era stata da quest'ultimo rifiutata non avendo mai avuto lo stesso alcun contatto con il proprio assistito. Il tribunale ha in ogni caso ritenuto perfezionata ia notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato presso il difensore effettuata ai sensi dell'articolo 161 comma quarto codice di rito, con conseguente dichiarazione di assenza, con ciò andando in contrario avviso con l'interpretazione dell'art. 420-bis poi divenuta uniforme in quanto fatta propria dalle Sezioni Unite di questa corte - pronuncia n. 23984/2020, Ismail - secondo la quale la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'articolo 420-bis codice di rito. Ciò ha ritenuto il tribunale senza alcuna verifica dell'effettiva instaurazione di qualsivoglia contatto tra il difensore domiciliatario e l'indagato, anzi a fronte della evidenza del contrario, come emergente dalla nota accompagnatoria con cui il difensore rifiutava la notifica quale domiciliatario dell'imputato ex articolo 161 comma 1 codice di rito. La Corte di appello in sede di accertamento della regolare costituzione delle parti, quantomeno alla luce della sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite, avrebbe dovuto riesaminare di ufficio la validità delle notifiche, anche dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e la sussistenza dei presupposti ai fini della dichiarazione di assenza. 2.2. Con il secondo motivo amenta l'inosservanza degli articoli 521 comma 2 e 604 codice di rito in relazione alla mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di correlazione tra il fatto contestato e l'ipotesi di reato per la quale è intervenuta condanna.3.11 ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.La prima doglianza è fondata ed ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dal ricorrente prospettate. Il ricorrente ha correttamente assimilato l'ipotesi in scrutinio a quella dell'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio intervenuta in sede di redazione del verbale di identificazione di iniziativa della polizia giudiziaria, venuta, ai recente, in rilievo nella pronuncia delle Sezioni Unite, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], che ha affermato il seguente principio di diritto : "La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'articolo 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza dei procedimento stesso " ( Sez. U n. 23948 del 28/11/2019 Ud. (dep. 17/08/2020) Rv. 279420 - 01; principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 ). Nel caso in esame la notificazione della citazione in giudizio è avvenuta presso il difensore di ufficio - presso il quale, in sede di verbale di identificazione, risalente al 16.3.2017, l'allora indagato Deniz aveva eletto domicilio - e poi, stante il rifiuto di questi di ricevere l'atto, presso il medesimo ai sensi dell'art. 161, comma 4, codice di rito. Di là della illegittimità del rifiuto del difensore di ufficio di ricevere l'atto - essendo, la disposizione di cui all'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., che prevede la necessità dell'assenso del difensore di ufficio, stata introdotta dalia legge 23 giugno 2017, n. 103 e quindi successivamente all'elezione di domicilio contenuta nel verbale di identificazione - rimane il dato che la notificazione del decreto di citazione a giudizio è stata comunque eseguita nei confronti del difensore di ufficio presso il quale vi era stata la eiezione di domicilio nella fase iniziale del procedimento, sia pure ai sensi deii'art. 161 comma 4 codice di rito una volta intervenuto il rifiuto da parte del medesimo di ricevere l'atto quale domiciliatario. Indi, si sarebbe dovuto procedere a verificare, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, se potesse ritenersi raggiunta le effettiva conoscenza dei processo da parte dell'imputato mediante la notifica presso ii difensore di ufficio in mancanza di prova dell'effettiva instaurazione del rapporto tra questi e l'imputato medesimo - rapporto che a differenza di quello col difensore di fiducia può anche di fatto non instaurarsi - . In altri termini in mancanza degli altri elementi richiesti dalle Sezioni Unite affinchè possa ritenersi valida ai fini della dichiarazione di assenza la notificazione presso il difensore di ufficio domiciliatario ( a cui è da assimilare la fattispecie in esame ), deve concludersi che nel caso di specie la notificazione del decreto di citazione sia affetta da nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 cod. proc. pen. non potendosi ritenerla di per sé idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, e che si debba, per l'effetto, annullare senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado, con trasmissione degli atti ai Tribunale di Milano per l'ulteriore corso; assorbiti gli altri motivi. p. Q. h4. Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone di trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l'ulteri
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