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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 42637/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MONZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,- letteer-Ctiré\, le conclusioni del PG- i ;k tAg. [OSCURATO:PERSONA] LC ) ek-h-k- t/Ne- c-k-j-e ,-n-•. czio_i_d_CC-11( • C-Ock' [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Monza, in accoglimento della richiesta di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena definitiva di un anno di reclusione, a seguito di sentenza del Tribunale di Monza del 13 luglio 2020, in esecuzione con provvedimento di cumulo n. 723/2020 Siep del 10 marzo 2021, ha disposto lo scioglimento del cumulo operato con l'indicato provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e, confermato lo stato di detenzione della pena determinato con la sentenza del 13 luglio 2020 del Tribunale di Monza, ha preso atto dell'espiazione della stessa, disponendo la scarcerazione del condannato.

1.1. Il provvedimento rende conto che il ricorrente era detenuto in espiazione della pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13 -bis del d.lgs. n. 286 del 1998, irrogata dal Tribunale di Monza in data 13 luglio 2020, con titolo definitivo in data 15 settembre 2020, di cui all'ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. b) cod. proc. pen. del 15 settembre 2020.

Risulta, inoltre, che in data 10 marzo 2021, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Monza aveva adottato provvedimento di cumulo di pene concorrenti, in cui veniva inserita la citata condanna, emessa dal Tribunale di Monza, nonché ulteriori due titoli, n. 28/2018 SPE e n. 182/2019, emessi dalla Procura della Repubblica di Lecco, con ordini di carcerazione e contestuale decreto di sospensione. 1.2.11 Tribunale rende conto di aver deciso sull'incidente di esecuzione del difensore del condannato, proposto avverso il provvedimento di cumulo n. 723 del 2020, SIEP del 10 marzo 2021, emesso dalla Procura della Repubblica di Monza con cui era stata rideterminata la pena complessivamente da espiare in anni tre, mesi nove e giorni diciassette di reclusione e 80 euro di multa, cumulo che, secondo la prospettazione della difesa, accolta dal Tribunale, doveva essere sciolto dal Giudice dell'esecuzione, onde far rivivere i due ordini di carcerazione che contenevano la contestuale sospensione emessi dalla Procura della Repubblica di Lecco, per i quali vi era pendente richiesta di misura alternativa.

Si sottolinea che l'esecuzione del marzo del 2021 era stata avviata quando i due titoli, non sopraggiunti, erano già in esecuzione di pena per altra causa con sospensione dell'esecuzione, rispetto ai quali il Tribunale ha reputato pendenti i procedimenti con i quali era stata chiesta al Tribunale di sorveglianza la misura alternativa alla detenzione.

Quindi si tratta di titoli per i quali il condannato, secondo il Giudice dell'esecuzione, aveva già avviato il procedimento di sorveglianza di cui non si conoscono gli esiti.Si sottolinea, infine, che la revoca dei precedenti ordini di carcerazione la cui esecuzione è stata sospesa non poteva essere ritenuta implicita e, comunque, non ne ricorrerebbero gli estremi per essere stata presentata istanza al Tribunale di sorveglianza della quale non si conosce l'esito. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza il Pubblico ministero presso il Tribunale di Monza, denunciando due vizi, di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 73, 76 cod. pen. e 663 cod. proc. pen. e, in particolare, del principio di unitarietà della pena.

Il principio applicato attraverso l'adozione del provvedimento di determinazione di pene concorrenti è quello del cumulo con conseguente determinazione di una pena unica da espiare, sì da conferire certezza alla situazione giuridica del detenuto.

Per garantire tale certezza, la legge non disciplinerebbe la scindibilità del cumulo di pene concorrenti, che non può costituire un principio generale ogniqualvolta dallo scioglimento del medesimo possa derivare un qualsivoglia beneficio per il condannato, citando giurisprudenza di legittimità in termini (n. 8117 del 2003 e n. 4845 del 2005).

Si osserva che il condannato, alla data di emissione del provvedimento di cumulo n. 723 del 10 marzo 2021, era detenuto in espiazione della pena irrogata con la condanna emessa dal Tribunale di Monza, con conseguente impossibilità per lo stesso di ottenere un ordine di carcerazione con decreto di sospensione rispetto alle condanne da cumulare, poste in esecuzione dal Pubblico ministero di Lecco, essendo stata la pena complessivamente rideterminata in anni tre, mesi nove, giorni diciassette di reclusione e 80 euro di multa.

Dunque, la pena in esecuzione era stata ampliata, essendo intervenuto, nel momento in cui il condannato era già detenuto, nuovo titolo costituito dal provvedimento di cumulo che considerava anche le precedenti condanne.

2.2. Col secondo motivo il pubblico ministero deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 656, comma 5 e 6, 678 cod. proc. pen.

Si deduce che la competenza a pronunciarsi sull'istanza presentata dal difensore appartiene al Tribunale di Sorveglianza in ossequio al disposto degli artt. 656, commi 5 e 6 e 678 cod. proc. pen.

Quello adottato non sarebbe un provvedimento di competenza del giudice dell'esecuzione, posto che non viene in discussione la disciplina del concorso formale o del reato continuato o ancora le altre competenze del giudice dell'esecuzione disciplinate dall'art. 676 cod. proc. pen.

L'eventuale possibilità di scioglimento del cumulo, laddove la si ritenesse possibile in virtù della circostanza che le misure alternative alla detenzione 3 CA1 attengono alla risocializzazione del reo, competerebbe al Tribunale di sorveglianza. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, R. Gargiulo, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.

2. Deve essere, preliminarmente, confermata la competenza a decidere del Giudice dell'esecuzione, tenuto conto che questi è intervenuto sulla richiesta del difensore del condannato che ha proposto, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., incidente di esecuzione avente ad oggetto il provvedimento di cumulo n. 723 del 2021 SIEP, del Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Monza, emesso nella fase esecutiva, con il quale era stata rideterminata la pena complessivamente da espiare in anni tre, mesi nove e giorni diciassette di reclusione e 80 euro di multa.

Invero, questa Corte ha reiteratamente esposto che il ricorso allo scioglimento del cumulo non può mai essere fine a sé stesso, ma deve essere, per così dire, "finalizzato" (Sez. 1, n. 4208 del 07/06/2000, Mammoliti, Rv. 216625).

Ne deriva che la richiesta può divenire oggetto di esame all'interno di un apposito procedimento esecutivo, con conseguente determinazione della competenza a provvedere sulla richiesta.

La scissione del cumulo delle pene in esecuzione, per l'individuazione delle singole componenti della pena unica, si risolve, infatti, in un'operazione ideale e temporanea, non fine a sé stessa, ma funzionale al raggiungimento di una finalità apprezzabile e prevista dalla legge.

Ne consegue che quando si tratta di accordare benefici penitenziari non spetta al giudice dell'esecuzione pronunciarsi sulla possibilità di procedere alla disgregazione della pena unica quale operazione prodromica all'applicazione dei benefici stessi, bensì alla magistratura di sorveglianza, che è istituzionalmente preposta ad emettere provvedimenti riguardanti l'accesso alle misure alternative o premiali previste dall'ordinamento penitenziario, mentre è compito del giudice degli incidenti di esecuzione procedere in tal senso se sia richiesto per applicare istituti di sua competenza (Sez. 1, n. 52182 del 29/11/2016, Besiri, Rv. 269045).

Orbene, si osserva che nel caso dell'originaria istanza rivolta al giudice dell'esecuzione, in relazione al provvedimento di determinazione di pene concorrenti sopra indicato, la difesa, invero, ha posto una questione idonea ad incidere sull'esecuzione delle pene di cui al provvedimento di cumulo mentre non ha invocato la concessione di alcuna misura alternativa, peraltro oggetto di apposita istanza, relativa a due delle sentenze in esecuzione, già pendente presso il Tribunale di sorveglianza di Milano.

2.1. Ciò posto si rileva che questa Corte ha già reiteratamente chiarito che la sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non opera nei confronti del condannato che, al momento dell'esecuzione, si trovi già detenuto in carcere in espiazione di pena irrogata per altro titolo, essendo tale istituto volto, in sostanza, a impedire la detenzione in carcere per coloro che possano aspirare a uno dei regimi alternativi alla detenzione ed essendo considerata detta esigenza insussistente nei riguardi di condannato che già sia ristretto in carcere, ancorché per titolo diverso da quello da eseguire (tra le altre, Sez. 1, n. 29940 del 29/10/2015, dep. 2016, Rv. 267325; Sez. 1, n. 52197 del 29/10/2014, Romano, Rv. 261458; Sez. 1, n. 24918 del 27/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244652; Sez. 5, n. 12620 del 02/03/2006, Casula, Rv. 234547).

Si tratta di orientamento, richiamato testualmente anche nella requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ed al quale il Collegio intende dare continuità, in quanto ormai consolidato rispetto al minoritario orientamento, più risalente di questa Corte di legittimità (Sez. 3, n. 22500 del 12/03/2003, Buonomo, Rv. 224976; Sez. 6, n. 8498 del 09/01/2001, Natchev, Rv. 219096; Sez. 3, n. 8880 del 8/02/2001, Aspromonte, Rv. 218625) il quale — in quanto correlato all'interpretazione restrittiva delle eccezioni all'automatica sospensione dell'ordine di carcerazione per le condanne a pene detentive brevi, contenuta nell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nella formulazione introdotta con la legge 27 maggio 1998, n. 165 e alla prevalenza di detta disposizione, quale norma più favorevole, sul principio di esecuzione unitaria delle pene concorrenti fissato dall'art. 663 cod. proc. pen. con provvedimento di natura amministrativa insuscettibile di acquisire il carattere della definitività — è stato superato dalle contrarie argomentazioni espresse da questa Corte (Sez. 1, n. 6779 del 25/01/2005, in parte motiva) e reiterate nelle indicate successive decisioni, precisandosi i confini di operatività del meccanismo di sospensione dell'ordine di esecuzione anche sulla base dei richiamati lavori preparatori della novella legislativa e delle ragioni che l'hanno ispirata, oltre che su considerazioni fondate sulla lettura dell'art. 656, comma 2, cod. proc. pen. e sul principio dell'unitarietà dell'esecuzione (cfr. Sez. 1, n. 29940 del 29/10/2015, dep. 2016, Rv. cit.) anche nel caso di concorso di pene detentive brevi.

Sicché si evidenzia che anche nel caso in cui vi sia concorso tra pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, sussiste in capo al Pubblico ministero l'obbligo di procedere al cumulo materiale ai sensi dell'art. 663 cit., tenuto conto che le pene detentive temporanee, irrogate con diverse sentenze, si devono considerare pena unica, ex art. 76 e ss. cod. pen. 2.3.

Infine, è appena il caso di osservare che, comunque, la motivazione del provvedimento impugnato è carente, tenuto conto che il Giudice dell'esecuzione, a fronte di istanza di misura alternativa che risultava proposta all'autorità competente, ben avrebbe potuto accertare l'esito dei procedimenti dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Milano, ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., tenuto conto dell'acclarata pendenza di detta istanza proprio relativa a due delle condanne di cui agli ordini di esecuzione emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco e contenuti nell'impugnato provvedimento di cumulo. 3.Consegue da quanto sin qui esposto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sui punti indicati, al Tribunale di Monza.

P.Q.M.

Annulla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MONZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,- letteer-Ctiré\, le conclusioni del PG- i ;k tAg. [OSCURATO:PERSONA] LC ) ek-h-k- t/Ne- c-k-j-e ,-n-•. czio_i_d_CC-11( • C-Ock' [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Monza, in accoglimento della richiesta di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena definitiva di un anno di reclusione, a seguito di sentenza del Tribunale di Monza del 13 luglio 2020, in esecuzione con provvedimento di cumulo n. 723/2020 Siep del 10 marzo 2021, ha disposto lo scioglimento del cumulo operato con l'indicato provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e, confermato lo stato di detenzione della pena determinato con la sentenza del 13 luglio 2020 del Tribunale di Monza, ha preso atto dell'espiazione della stessa, disponendo la scarcerazione del condannato. 1.1. Il provvedimento rende conto che il ricorrente era detenuto in espiazione della pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13 -bis del d.lgs. n. 286 del 1998, irrogata dal Tribunale di Monza in data 13 luglio 2020, con titolo definitivo in data 15 settembre 2020, di cui all'ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. b) cod. proc. pen. del 15 settembre 2020. Risulta, inoltre, che in data 10 marzo 2021, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Monza aveva adottato provvedimento di cumulo di pene concorrenti, in cui veniva inserita la citata condanna, emessa dal Tribunale di Monza, nonché ulteriori due titoli, n. 28/2018 SPE e n. 182/2019, emessi dalla Procura della Repubblica di Lecco, con ordini di carcerazione e contestuale decreto di sospensione. 1.2.11 Tribunale rende conto di aver deciso sull'incidente di esecuzione del difensore del condannato, proposto avverso il provvedimento di cumulo n. 723 del 2020, SIEP del 10 marzo 2021, emesso dalla Procura della Repubblica di Monza con cui era stata rideterminata la pena complessivamente da espiare in anni tre, mesi nove e giorni diciassette di reclusione e 80 euro di multa, cumulo che, secondo la prospettazione della difesa, accolta dal Tribunale, doveva essere sciolto dal Giudice dell'esecuzione, onde far rivivere i due ordini di carcerazione che contenevano la contestuale sospensione emessi dalla Procura della Repubblica di Lecco, per i quali vi era pendente richiesta di misura alternativa. Si sottolinea che l'esecuzione del marzo del 2021 era stata avviata quando i due titoli, non sopraggiunti, erano già in esecuzione di pena per altra causa con sospensione dell'esecuzione, rispetto ai quali il Tribunale ha reputato pendenti i procedimenti con i quali era stata chiesta al Tribunale di sorveglianza la misura alternativa alla detenzione. Quindi si tratta di titoli per i quali il condannato, secondo il Giudice dell'esecuzione, aveva già avviato il procedimento di sorveglianza di cui non si conoscono gli esiti.Si sottolinea, infine, che la revoca dei precedenti ordini di carcerazione la cui esecuzione è stata sospesa non poteva essere ritenuta implicita e, comunque, non ne ricorrerebbero gli estremi per essere stata presentata istanza al Tribunale di sorveglianza della quale non si conosce l'esito. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza il Pubblico ministero presso il Tribunale di Monza, denunciando due vizi, di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 73, 76 cod. pen. e 663 cod. proc. pen. e, in particolare, del principio di unitarietà della pena. Il principio applicato attraverso l'adozione del provvedimento di determinazione di pene concorrenti è quello del cumulo con conseguente determinazione di una pena unica da espiare, sì da conferire certezza alla situazione giuridica del detenuto. Per garantire tale certezza, la legge non disciplinerebbe la scindibilità del cumulo di pene concorrenti, che non può costituire un principio generale ogniqualvolta dallo scioglimento del medesimo possa derivare un qualsivoglia beneficio per il condannato, citando giurisprudenza di legittimità in termini (n. 8117 del 2003 e n. 4845 del 2005). Si osserva che il condannato, alla data di emissione del provvedimento di cumulo n. 723 del 10 marzo 2021, era detenuto in espiazione della pena irrogata con la condanna emessa dal Tribunale di Monza, con conseguente impossibilità per lo stesso di ottenere un ordine di carcerazione con decreto di sospensione rispetto alle condanne da cumulare, poste in esecuzione dal Pubblico ministero di Lecco, essendo stata la pena complessivamente rideterminata in anni tre, mesi nove, giorni diciassette di reclusione e 80 euro di multa. Dunque, la pena in esecuzione era stata ampliata, essendo intervenuto, nel momento in cui il condannato era già detenuto, nuovo titolo costituito dal provvedimento di cumulo che considerava anche le precedenti condanne. 2.2. Col secondo motivo il pubblico ministero deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 656, comma 5 e 6, 678 cod. proc. pen. Si deduce che la competenza a pronunciarsi sull'istanza presentata dal difensore appartiene al Tribunale di Sorveglianza in ossequio al disposto degli artt. 656, commi 5 e 6 e 678 cod. proc. pen. Quello adottato non sarebbe un provvedimento di competenza del giudice dell'esecuzione, posto che non viene in discussione la disciplina del concorso formale o del reato continuato o ancora le altre competenze del giudice dell'esecuzione disciplinate dall'art. 676 cod. proc. pen. L'eventuale possibilità di scioglimento del cumulo, laddove la si ritenesse possibile in virtù della circostanza che le misure alternative alla detenzione 3 CA1 attengono alla risocializzazione del reo, competerebbe al Tribunale di sorveglianza. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, R. Gargiulo, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti appresso indicati. 2. Deve essere, preliminarmente, confermata la competenza a decidere del Giudice dell'esecuzione, tenuto conto che questi è intervenuto sulla richiesta del difensore del condannato che ha proposto, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., incidente di esecuzione avente ad oggetto il provvedimento di cumulo n. 723 del 2021 SIEP, del Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Monza, emesso nella fase esecutiva, con il quale era stata rideterminata la pena complessivamente da espiare in anni tre, mesi nove e giorni diciassette di reclusione e 80 euro di multa. Invero, questa Corte ha reiteratamente esposto che il ricorso allo scioglimento del cumulo non può mai essere fine a sé stesso, ma deve essere, per così dire, "finalizzato" (Sez. 1, n. 4208 del 07/06/2000, Mammoliti, Rv. 216625). Ne deriva che la richiesta può divenire oggetto di esame all'interno di un apposito procedimento esecutivo, con conseguente determinazione della competenza a provvedere sulla richiesta. La scissione del cumulo delle pene in esecuzione, per l'individuazione delle singole componenti della pena unica, si risolve, infatti, in un'operazione ideale e temporanea, non fine a sé stessa, ma funzionale al raggiungimento di una finalità apprezzabile e prevista dalla legge. Ne consegue che quando si tratta di accordare benefici penitenziari non spetta al giudice dell'esecuzione pronunciarsi sulla possibilità di procedere alla disgregazione della pena unica quale operazione prodromica all'applicazione dei benefici stessi, bensì alla magistratura di sorveglianza, che è istituzionalmente preposta ad emettere provvedimenti riguardanti l'accesso alle misure alternative o premiali previste dall'ordinamento penitenziario, mentre è compito del giudice degli incidenti di esecuzione procedere in tal senso se sia richiesto per applicare istituti di sua competenza (Sez. 1, n. 52182 del 29/11/2016, Besiri, Rv. 269045). Orbene, si osserva che nel caso dell'originaria istanza rivolta al giudice dell'esecuzione, in relazione al provvedimento di determinazione di pene concorrenti sopra indicato, la difesa, invero, ha posto una questione idonea ad incidere sull'esecuzione delle pene di cui al provvedimento di cumulo mentre non ha invocato la concessione di alcuna misura alternativa, peraltro oggetto di apposita istanza, relativa a due delle sentenze in esecuzione, già pendente presso il Tribunale di sorveglianza di Milano. 2.1. Ciò posto si rileva che questa Corte ha già reiteratamente chiarito che la sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non opera nei confronti del condannato che, al momento dell'esecuzione, si trovi già detenuto in carcere in espiazione di pena irrogata per altro titolo, essendo tale istituto volto, in sostanza, a impedire la detenzione in carcere per coloro che possano aspirare a uno dei regimi alternativi alla detenzione ed essendo considerata detta esigenza insussistente nei riguardi di condannato che già sia ristretto in carcere, ancorché per titolo diverso da quello da eseguire (tra le altre, Sez. 1, n. 29940 del 29/10/2015, dep. 2016, Rv. 267325; Sez. 1, n. 52197 del 29/10/2014, Romano, Rv. 261458; Sez. 1, n. 24918 del 27/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244652; Sez. 5, n. 12620 del 02/03/2006, Casula, Rv. 234547). Si tratta di orientamento, richiamato testualmente anche nella requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ed al quale il Collegio intende dare continuità, in quanto ormai consolidato rispetto al minoritario orientamento, più risalente di questa Corte di legittimità (Sez. 3, n. 22500 del 12/03/2003, Buonomo, Rv. 224976; Sez. 6, n. 8498 del 09/01/2001, Natchev, Rv. 219096; Sez. 3, n. 8880 del 8/02/2001, Aspromonte, Rv. 218625) il quale — in quanto correlato all'interpretazione restrittiva delle eccezioni all'automatica sospensione dell'ordine di carcerazione per le condanne a pene detentive brevi, contenuta nell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nella formulazione introdotta con la legge 27 maggio 1998, n. 165 e alla prevalenza di detta disposizione, quale norma più favorevole, sul principio di esecuzione unitaria delle pene concorrenti fissato dall'art. 663 cod. proc. pen. con provvedimento di natura amministrativa insuscettibile di acquisire il carattere della definitività — è stato superato dalle contrarie argomentazioni espresse da questa Corte (Sez. 1, n. 6779 del 25/01/2005, in parte motiva) e reiterate nelle indicate successive decisioni, precisandosi i confini di operatività del meccanismo di sospensione dell'ordine di esecuzione anche sulla base dei richiamati lavori preparatori della novella legislativa e delle ragioni che l'hanno ispirata, oltre che su considerazioni fondate sulla lettura dell'art. 656, comma 2, cod. proc. pen. e sul principio dell'unitarietà dell'esecuzione (cfr. Sez. 1, n. 29940 del 29/10/2015, dep. 2016, Rv. cit.) anche nel caso di concorso di pene detentive brevi. Sicché si evidenzia che anche nel caso in cui vi sia concorso tra pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, sussiste in capo al Pubblico ministero l'obbligo di procedere al cumulo materiale ai sensi dell'art. 663 cit., tenuto conto che le pene detentive temporanee, irrogate con diverse sentenze, si devono considerare pena unica, ex art. 76 e ss. cod. pen. 2.3. Infine, è appena il caso di osservare che, comunque, la motivazione del provvedimento impugnato è carente, tenuto conto che il Giudice dell'esecuzione, a fronte di istanza di misura alternativa che risultava proposta all'autorità competente, ben avrebbe potuto accertare l'esito dei procedimenti dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Milano, ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., tenuto conto dell'acclarata pendenza di detta istanza proprio relativa a due delle condanne di cui agli ordini di esecuzione emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco e contenuti nell'impugnato provvedimento di cumulo. 3.Consegue da quanto sin qui esposto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sui punti indicati, al Tribunale di Monza. P.Q.M. Annulla
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