CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 14738/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1 dicembre 2020, la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato, rideterminando la pena, la sentenza d Tribunale di Frosinone, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 99, comma 4^, cod. pen. 73, comma 5, 80 comma 1, lett. g) d.P.R. 309/1990, per avere ceduto stupefacente del tipo 'speedball' (miscuglio di eroina e cocaina) a [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, inviandogli una lettera contenente un cartoncino imbevuto di soluzione liquida della sostanza. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione. 3. Con il primo lamenta la falsa applicazione della legge processuale, in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., della legge penale in relazione al disposto dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 ed il vizio della motivazione. Sottolinea che La Corte di appello, nel rideterminare la misura della pena, ha violato il divieto di reformatio in peius, perché rilevato l'errore di calcolo commesso dal primo giudice, avrebbe dovuto limitarsi a riformulare il medesimo applicando, nondimeno, l'aumento per la recidiva nella stessa estensione riconosciuta dal primo giudice, pari a mesi due di reclusione, anziché in mesi quattro di reclusione, pari alla massima estensione dell'aggravante. Osserva che, peraltro, l'errore emerge con chiarezza laddove si tenga in considerazione che la pena pecuniaria non è stata modificata. 4. Con il secondo motivo si duole del vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al riconoscimento della recidiva. Sostiene che la Corte territoriale non ha dato conto delle ragioni per le quali il reato è indice di accresciuta pericolosità, né di quelle per cui l'imputato non sarebbe meritevole della diminuente, benché abbia riconosciuto la fattispecie c.d. lieve. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Con requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Non può, invero, sostenersi come fa il ricorrente, che la Corte di appello sia incorsa nel divieto di reformatio in peius, per avere applicato l'aumento per la recidiva di cui all'art. 99, comma 4 cod. pen., in misura superiore a quella applicata con la sentenza appellata. 2.1. Il giudice di primo grado, infatti, nel determinare la misura della pena complessiva in anni uno e quattro di reclusione, oltre ad euro duemiladuecento di multa aveva così formulato il calcolo: pena base per la fattispecie aggravata di cui all'art. 73, comma 5 e 80 comma 1 lett. g) d.P.R. 309/1990 mesi dodici di reclusion&euro millecinquecento di multa, aumentata ex art. 99 cod. pen. fino alla penale finale. L'assenza della specifica individuazione della pena base su cui effettuare gli aumenti per le aggravanti, tenuto conto del disposto dell'art. 63, comma 4 cod. pen., ha indotto la Corte territoriale ad esplicitare il calcolo indicando la pena base, nella misura minima prevista dalla cornice edittale dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, pari a mesi sei di reclusione, ritenuta quella applicata dal Tribunale; su questa, riformulando l'operazione, ha operato l'aumento per la recidiva ex art. 99, comma 4 cod. pen. e l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 80, comma 1 lett. g) d.P.R. 309/1990, nei limiti previsti dall'art. 63, comma 4 così giungendo ad un esito più favorevole di quello previsto dal primo giudice. 3. Il secondo motivo è inammissibile. La decisione si pone in linea con la presunzione di non meritevolezza, che non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato -come accaduto nel caso di specie- anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L.. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Al contrario, è la meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nello stesso senso, più recentemente Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696).4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 08/02/2022. [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il PrAi ente [OSCURATO:PERSONA]