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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 16642/2026

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gi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] inferioreudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni delle partiRITENUTO IN FATTO1.

Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Salerno ricorre percassazione avverso la sentenza di proscioglimento emessa, su richiesta diemissione di decreto penale, dal Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen. nei confronti di AluigiGerardo, imputato del reato di cui all’art. 187, comma 1-bis, d. lgs. 30 aprile1992, n. 285 per essersi posto alla guida dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] dopo averassunto sostanza psicotropa del tipo benzodiazepine, con l’aggravante di avercommesso un incidente stradale in Pagani il 7 gennaio 2025.2.

Il Procuratore ricorrente si duole del fatto che il giudice abbia assoltol’imputato dal reato ascrittogli con formula «perché il fatto non sussiste»ritenendo che non fosse provato in modo certo che l’imputato si trovasse in statodi alterazione conseguente all’assunzione di stupefacenti al momento della guida.Secondo il ricorrente, la decisione incorre in un evidente errore di diritto, perchéil giudicante ha fatto riferimento alla formulazione precedente che richiedeva,oltre al dato scientifico dell’assunzione della sostanza psicotropa, anche la provadello stato di alterazione dell’imputato, mentre la riforma introdotta con legge 25novembre 2024, n. 177 ha consapevolmente escluso tale stato di alterazionequale requisito ai fini della configurabilità della fattispecie.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’annullamento con rinvio.4. il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, concludendo per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2.

Il giudice ha assolto l’imputato in quanto dagli atti non è emersa alcunaverifica in ordine alle condizioni dalle quali desumere il concreto stato dialterazione da assunzione di stupefacenti, ritenendo peraltro che tale verificasarebbe stata impossibile in quanto l’imputato è stato immediatamentetrasportato in ospedale.

A sostegno di tale giudizio, ha citato la giurisprudenza dilegittimità secondo la quale la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187 cod.strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti bensìquella di colui che guida in stato di alterazione psicofisica determinato da taleassunzione.3.

Come correttamente rilevato dal Procuratore ricorrente, il fatto è statocommesso nel vigore della nuova formulazione dell’art. 187 cod. strada, comemodificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), nn.1 e 2, legge 25 novembre 2024,n.177, in base al quale il reato sussiste se si «guida dopo aver assunto sostanzestupefacenti o psicotrope»; la modifica ha, infatti, eliminato il riferimento allostato di alterazione psicofisica, determinando alcuni giudici di merito a sollevarequestione di legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3,25, comma 2, e 27 Cost.4. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.10 del 2026, ha dichiarato laquestione non fondata sul presupposto che fosse possibile una interpretazionecostituzionalmente orientata della disposizione.

Tale interpretazione è stataindividuata nel ritenere penalmente rilevante la guida dopo l’assunzione disostanze stupefacenti solo se la condotta sia concretamente idonea a creare unpericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

Secondo la Corte, pur nonessendo necessario provare lo stato di alterazione psicofisica in senso clinico, ètuttavia indispensabile che gli accertamenti dimostrino la presenza di sostanzeche, per qualità e quantità, siano idonee, secondo le conoscenze scientifiche, aincidere sulle normali capacità di guida di un soggetto medio.5.

Ciò significa che il proscioglimento fondato sulla mancanza della provadello stato di alterazione o sulla apodittica enunciazione della sua nonverificabilità è pronunciato in violazione di legge, sia perché lo stato dialterazione non è più elemento costitutivo della fattispecie, sia perché difetta laprevia verifica del giudizio di pericolosità concreta fondato su elementi oggettivie scientificamente significativi.

Nel caso in esame il ragionamento, arrestatosialla mancanza di prova dell’alterazione, non esprime una corretta applicazionedella norma in quanto il giudice avrebbe dovuto verificare se, nel caso concreto,gli accertamenti circa la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, valutati,se del caso, unitamente a modalità della guida, dinamica del sinistro, dati clinici,tipologie e quantità della sostanza, fossero indicativi, secondo un criterioscientifico, dell’incidenza dell’assunzione sulle normali capacità di guida di unsoggetto medio, dunque tali da creare una situazione di pericolo concreto per lacircolazione stradale.6.

La sentenza deve, per tali ragioni, essere annullata senza rinvio affinchéil giudice per le indagini preliminari proceda nel rispetto della norma comemodificata e interpretata secondo quanto su indicato.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], per l'ulteriore corso.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] inferioreudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni delle partiRITENUTO IN FATTO1. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Salerno ricorre percassazione avverso la sentenza di proscioglimento emessa, su richiesta diemissione di decreto penale, dal Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen. nei confronti di AluigiGerardo, imputato del reato di cui all’art. 187, comma 1-bis, d. lgs. 30 aprile1992, n. 285 per essersi posto alla guida dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] dopo averassunto sostanza psicotropa del tipo benzodiazepine, con l’aggravante di avercommesso un incidente stradale in Pagani il 7 gennaio 2025.2. Il Procuratore ricorrente si duole del fatto che il giudice abbia assoltol’imputato dal reato ascrittogli con formula «perché il fatto non sussiste»ritenendo che non fosse provato in modo certo che l’imputato si trovasse in statodi alterazione conseguente all’assunzione di stupefacenti al momento della guida.Secondo il ricorrente, la decisione incorre in un evidente errore di diritto, perchéil giudicante ha fatto riferimento alla formulazione precedente che richiedeva,oltre al dato scientifico dell’assunzione della sostanza psicotropa, anche la provadello stato di alterazione dell’imputato, mentre la riforma introdotta con legge 25novembre 2024, n. 177 ha consapevolmente escluso tale stato di alterazionequale requisito ai fini della configurabilità della fattispecie.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’annullamento con rinvio.4. il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, concludendo per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Il giudice ha assolto l’imputato in quanto dagli atti non è emersa alcunaverifica in ordine alle condizioni dalle quali desumere il concreto stato dialterazione da assunzione di stupefacenti, ritenendo peraltro che tale verificasarebbe stata impossibile in quanto l’imputato è stato immediatamentetrasportato in ospedale. A sostegno di tale giudizio, ha citato la giurisprudenza dilegittimità secondo la quale la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187 cod.strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti bensìquella di colui che guida in stato di alterazione psicofisica determinato da taleassunzione.3. Come correttamente rilevato dal Procuratore ricorrente, il fatto è statocommesso nel vigore della nuova formulazione dell’art. 187 cod. strada, comemodificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), nn.1 e 2, legge 25 novembre 2024,n.177, in base al quale il reato sussiste se si «guida dopo aver assunto sostanzestupefacenti o psicotrope»; la modifica ha, infatti, eliminato il riferimento allostato di alterazione psicofisica, determinando alcuni giudici di merito a sollevarequestione di legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3,25, comma 2, e 27 Cost.4. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.10 del 2026, ha dichiarato laquestione non fondata sul presupposto che fosse possibile una interpretazionecostituzionalmente orientata della disposizione. Tale interpretazione è stataindividuata nel ritenere penalmente rilevante la guida dopo l’assunzione disostanze stupefacenti solo se la condotta sia concretamente idonea a creare unpericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Secondo la Corte, pur nonessendo necessario provare lo stato di alterazione psicofisica in senso clinico, ètuttavia indispensabile che gli accertamenti dimostrino la presenza di sostanzeche, per qualità e quantità, siano idonee, secondo le conoscenze scientifiche, aincidere sulle normali capacità di guida di un soggetto medio.5. Ciò significa che il proscioglimento fondato sulla mancanza della provadello stato di alterazione o sulla apodittica enunciazione della sua nonverificabilità è pronunciato in violazione di legge, sia perché lo stato dialterazione non è più elemento costitutivo della fattispecie, sia perché difetta laprevia verifica del giudizio di pericolosità concreta fondato su elementi oggettivie scientificamente significativi. Nel caso in esame il ragionamento, arrestatosialla mancanza di prova dell’alterazione, non esprime una corretta applicazionedella norma in quanto il giudice avrebbe dovuto verificare se, nel caso concreto,gli accertamenti circa la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, valutati,se del caso, unitamente a modalità della guida, dinamica del sinistro, dati clinici,tipologie e quantità della sostanza, fossero indicativi, secondo un criterioscientifico, dell’incidenza dell’assunzione sulle normali capacità di guida di unsoggetto medio, dunque tali da creare una situazione di pericolo concreto per lacircolazione stradale.6. La sentenza deve, per tali ragioni, essere annullata senza rinvio affinchéil giudice per le indagini preliminari proceda nel rispetto della norma comemodificata e interpretata secondo quanto su indicato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], per l'ulteriore corso.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]
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