CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43932/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBEIRTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che conclude insistendo per raccoglimento, riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello, presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto dell'istanza di dissequestro di tre conti bancari oggetto di sequestro preventivo. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, affidandosi a un unico coacervato motivo con cui denuncia la violazione di legge con riferimento agli artt. 240-bis cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen. e il difetto assoluto di motivazione. Si lamenta, in sostanza, la mera riproposizione del provvedimento emesso dal Tribunale, con argomenti già spesi nei confronti della sorella che avrebbe una posizione soggettiva differente, e l'omessa verifica della sproporzione del valore dei beni rispetto ai redditi da lui dichiarati senza neanche valutarsi la documentazione difensiva prodotta«. 3. Si è chiesta e ottenuta la trattazione orale del ricorso. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, inammissibile. 2. Il ricorrente è terzo interessato figlio di [OSCURATO:PERSONA] indagato, tra l'altro, del delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. e le somme in sequestro derivano dalla [OSCURATO:SOCIETA]. dei fratelli (Mario e Umberto ,n Artusa, entrambi indagati nel medesimo procedimento. Il provvedimento impugnato, con motivazione sintetica, ha rappresentato che le somme sequestrate al ricorrente, provenendo da bonifici effettuati dalla sorella che, a sua volta, le aveva ricevute dal padre, potevano essere oggetto di sequestro sulla base dell'accertata sproporzione del valore dei beni rispetto ai redditi dichiarati. È anche rimarcato nel provvedimento impugnato c:he l'impiego delle somme così ricevute per acquisti leciti non rileva ai fini del richiesto dissequestro e che non è stata dimostrata la provenienza delle somme utilizzate per tali acquisti da un patrimonio legittimamente accumulato. 3. Il dedotto motivo di ricorso non chiarisce affatto quali siano le "censure della difesa ed in particolare alla documentazione difensiva, sicuramente meritevole di una attenta valutazione" che non sarebbero state valutate, risultando su detto punto estremamente generico. Altrettanto generica è la deduzione circa l'omessa valutazione da parte del Tribunale dell'estraneità del ricorrente a "qualsivoglia contestazione di rilievo penale", la quale non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato che individua nella provenienza illecita il motivo del mantenimento in sequestro. 4. Va sul punto ribadito quanto affermato da Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Rv. 277997-04, secondo cui "nel caso di confisca ex art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), dall'accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione "iuris tantum" d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato. (In motivazione la Corte ha sottolineato che l'imputato, in considerazione del principio della cd. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva)". 5. In definitiva, sulla base delle espresse considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, nonché, per i profili di colpa connessi alla proposta impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo liquidare in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor