CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 06869/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 15957-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro M.F. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata — avverso la sentenza n. 171/65/13 della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2014 n. 15957 sez.V- ud. 10-01-2023 -2 RG 15957/14 Agenzia delle entrate c/ MF [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delb entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che in controversia su impugnazione da parte di MF impianti srl di provvedimento di irrogazione sanzioni per Irpef e altro, per l'anno 2004, per compensi irregolari a lavoratori dipendenti, ha rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di prime cure, che aveva accolto il ricorso della società contribuente. MF impianti srl è rimasta intimata;Ll'Agenzia__delle_e-ntrate_ dé—posità) niemoriaj Considerato che: 1. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 4 c.p.c.. 2. Col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR erroneamente rilevato che la sentenza n. 68/63/11 è divenuta definitiva per mancata impugnazione, risultando invece appellata dall'Ufficio con ricorso pendente in cassazione RG 7569/2012. 3. Va preliminarmente esaminato per ragioni logiche il secondo motivo del ricorso. L'Ufficio nelle controdeduzioni chiede la trattazione congiunta con rg 7569/12, in quanto involgente l'impugnazione dell'autonomo atto di impugnazione sanzioni discendente dagli avvisi di accertamento oggetto di tale giudizio. Detta causa è stata decisa con l'accoglimento del ricorso dell'Agenzia. Ciò premesso il motivo è fondato e va accolto, in relazione all'impugnazione della sentenza resa nel giudizio sull'avviso di accertamento per gli anni 2003 e 2004, decisa con esito favorevole all'Ufficio da Cass. sez. 5, 16 marzo 2020, n. 7293. L'accoglimento del secondo motivo del ricorso determina l'assorbimento del primo motivo. La sentenza va conseguentemente cassata„ in relazione c2 secondo motivo, dichiarato assorbito il primo, con rinvio alla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, 10 gennaio 2023 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Dot