CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 settembre 2022
Cassazione n. 37061/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 21 aprile 2021, la corte di appello di Palermo confermava la pronuncia del Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] presso il tribunale di Palermo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di tentata estorsione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva personalmente ricorso per cassazione l'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è proposto da soggetto non legittimato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero a seguito della modifica della disciplina dettata dall'art. 613 cod.proc.pen. ad opera della novella dell'agosto 2017 il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto dai difensori iscritti nell'apposito albo delle giurisdizioni speciali e non più dall'imputato personalmente. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q,M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 15 settembre 2022 IL CqNSIGLIERE EST. Dott.\ Ignazio ParIo [OSCURATO:PERSONA] Dott. Gepp7 / ago / [OSCURATO:PERSONA]