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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18901/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di NAPOLIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. IL difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del Riesame di Napoli indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l'appello avverso il provvedimento di aggravamento della misura cautelare disposto in data 23 agosto 2022 dalla Corte di appello di Napoli.

2. Con il primo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali perché l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto in debita considerazione gli elementi indicati dalla difesa in ordine alla insussistenza delle esigenze cautelari.

Con il secondo motivo si denunziano vizi motivazionali in ordine alla prognosi di pericolosità specifica, in violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è generico, in quanto si limita a riprodurre principi di diritto, senza indicare specificamente quali sarebbero le doglianze difensive che sarebbero state trascurate nel provvedimento impugnato, il quale, di contro, è supportato da motivazione articolata, congrua t e non manifestamente illogica, in particolare, sulle ragioni che hanno giustificato l'aggravamento della misura cautelare.

Il secondo motivo è aspecifico e finalizzato ad ottenere in sede di legittimità una rivalutazione nel merito degli elementi valutati dal Tribunale per ritenere sussistente i presupposti per l'aggravamento della misura cautelare.

Come si comprende agevolmente dalla lettura dell'ordinanza impugnata, le argomentazioni del Tribunale non si riferiscono al provvedimento genetico di applicazione della misura cautelare, bensì agli elementi rilevanti per l'aggravamento della misura già in atto.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24_gennaio 2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di NAPOLIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. IL difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del Riesame di Napoli indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l'appello avverso il provvedimento di aggravamento della misura cautelare disposto in data 23 agosto 2022 dalla Corte di appello di Napoli. 2. Con il primo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali perché l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto in debita considerazione gli elementi indicati dalla difesa in ordine alla insussistenza delle esigenze cautelari. Con il secondo motivo si denunziano vizi motivazionali in ordine alla prognosi di pericolosità specifica, in violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico, in quanto si limita a riprodurre principi di diritto, senza indicare specificamente quali sarebbero le doglianze difensive che sarebbero state trascurate nel provvedimento impugnato, il quale, di contro, è supportato da motivazione articolata, congrua t e non manifestamente illogica, in particolare, sulle ragioni che hanno giustificato l'aggravamento della misura cautelare. Il secondo motivo è aspecifico e finalizzato ad ottenere in sede di legittimità una rivalutazione nel merito degli elementi valutati dal Tribunale per ritenere sussistente i presupposti per l'aggravamento della misura cautelare. Come si comprende agevolmente dalla lettura dell'ordinanza impugnata, le argomentazioni del Tribunale non si riferiscono al provvedimento genetico di applicazione della misura cautelare, bensì agli elementi rilevanti per l'aggravamento della misura già in atto. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24_gennaio 2023 I
Sentenza Cassazione n. 18901/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris