CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30968/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva, sono inediti, poiché quel punto della decisione di primo grado non era stato attinto da motivo di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur