CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37243/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 30686 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73C29 D612M), in pro- prio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64C04 D969M) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazio- ne ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei liquidatori, le- gali rappresentanti pro tempore, Marco e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70E48 D6120) ROSSI Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43110 1529X) ROSSI Roberto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37105 B406I) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70E48 D6120) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1470/2019, pubblicata in data 14 maggio 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 15 luglio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 30686/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 5 [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. ha proceduto ad esecuzione forzata, nelle forme del pignoramento mobiliare presso il debitore, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Nella procedura esecutiva sono altresì intervenuti i creditori Giuseppe e Rober- to Rossi. Nell'ambito di tale procedura, la [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio, dopo la vendita dei beni pi- gnorati, hanno proposto opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., sostenendo di essere proprietari di detti beni. Il giudice dell'esecuzione ha negato la sospensione dell'esecuzione e ha successivamente proceduto alla distribu- zione delle somme ricavate dalla vendita, con ordinanza che ha in un primo tempo revocato e poi confermato (revocando il provvedimento di revoca). [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto opposi- zione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso tale ultimo provvedimento, procedendo infine ad instaurare il giudizio di merito a cognizione piena, sia in relazione all'opposizione di terzo all'esecuzione che all'opposizione agli atti esecutivi. I due giudizi di merito sono stati riuniti e le opposizioni sono state entrambe respinte dal Tribunale di Firenze. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresen- tante della [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un unico motivo. Resistono, con due distinti controricorsi, la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., nonché Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Ric. n. 30686/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 5 Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione dell'articolo 620 cpc. Violazione di legge processuale 360 nu- mero 3 cpc». Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente sostiene che non aveva l'onere di impugnare con il reclamo il provvedimento del giudice dell'esecuzione in data 12 settembre 2013, che aveva rigettato l'istanza di sospen- sione dell'esecuzione, in relazione all'opposizione di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 c.p.c.. Va premesso che il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile l'opposizione di terzo all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 619 c.p.c., per la tardiva instaurazione del rela- tivo giudizio di merito. Il presente ricorso non contiene alcuna specifica censura in re- lazione all'indicato capo della sentenza impugnata e, del resto, sotto tale profilo esso non potrebbe ritenersi ammissibile, trat- tandosi di decisione impugnabile esclusivamente con l'appello. Anche l'opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. è stata peraltro dichiarata inammissibile (tale decisione costituisce oggetto del presente ricorso), aven- do il tribunale ritenuto il difetto di legittimazione attiva dei terzi estranei all'esecuzione - quanto meno in mancanza di un giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione da questi propo- sto, regolarmente coltivato ed attualmente pendente - a pro- porre tale opposizione. La decisione impugnata contiene, in proposito, anche la preci- sazione secondo cui, per potersi ritenere legittimati a proporre l'opposizione agli atti esecutivi contro i provvedimenti del giu- dice dell'esecuzione in tema di distribuzione del ricavato della vendita, i ricorrenti avrebbero dovuto proporre reclamo avver- Ric. n. 30686/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 5 so l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la loro opposizione di terzo all'esecuzione (sostanzialmente di- sattendendo, in effetti, con tale pronunzia, l'istanza di sospen- sione dell'esecuzione proposta contestualmente all'opposizione di cui all'art. 619 c.p.c.), e avrebbero dovuto altresì tempesti- vamente coltivare il giudizio di merito a cognizione pieno rela- tivo a tale opposizione. I ricorrenti, nel ricorso, si limitano di fatto a censurare l'affermazione secondo cui essi avrebbero dovuto proporre re- clamo avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione di (sostanziale) rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione: essi deducono infatti che non avevano in so- stanza interesse a farlo (essendo in definitiva corretto il rilievo dello stesso giudice dell'esecuzione per cui non era più possi- bile per loro ottenere il riconoscimento della proprietà dei beni pignorati, avendo proposto l'opposizione di terzo dopo la ven- dita degli stessi). Non censurano invece, in modo sufficientemente specifico, l'affermazione del tribunale, che costituisce in realtà l'effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata in ordine all'opposizione agli atti esecutivi, secondo cui, poiché, di rego- la, i terzi estranei al processo di esecuzione non possono rite- nersi legittimati a proporre l'opposizione agli atti esecutivi, es- si avrebbero dovuto quanto meno coltivare il giudizio di merito relativo all'opposizione di terzo all'esecuzione per potersi rite- nere legittimati a impugnare, con l'opposizione di cui all'art.617 c.p.c., i successivi atti del giudice dell'esecuzione in tema di distribuzione del ricavato della vendita. Le censure di cui al ricorso, in definitiva, non colgono adegua- tamente l'effettiva ratio decidendi alla base della pronuncia impugnata e, come tali, devono ritenersi inammissibili. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Ric. n. 30686/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 5 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente, in proprio e nella qualità, a paga- re le spese del giudizio di legittimità in favore dei con- troricorrenti, liquidandole - per ciascuna delle parti con- troricorrenti - in complessivi C 3.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di Cassazione, in data 15 luglio 2021. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]