CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 12062/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di BENEVENTOfissato il ricorso con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso( e91.1 12.1.61lib S C114 rf f5K (31". 2' 1 4) t'. W. I il/ 191° #11)01; Lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che insiste pe l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Benevento, in funzione di tribunale del riesame ex art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di Vincenzo [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui gli artt. 707 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, avverso il decreto del pubblico ministero in data 3 ottobre 2022 con il quale è stata disposta la convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria degli attrezzi (cacciaviti, pinze, grimaldelli) rinvenuti nel suo veicolo. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando il vizio della motivazione "ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen." perché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, il provvedimento del pubblico ministero è privo di idonea motivazione sulle ragioni per le quali è mantenuto il vincolo reale. Il Tribunale del riesame ha apoditticamente affermato il contrario, limitandosi a richiamare la formula di stile utilizzata dal pubblico ministero che ha fatto riferimento alla necessità di compiere accertamenti sugli attrezzi sequestrati al fine di valutare eventuali alterazioni: trattandosi di banali attrezzi da lavoro (l'indagato fa l'arrotino ambulante), non sussistono e non sono ipotizzabili alterazioni. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha autorevolmente affermato che «il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti» (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, PM in proc. Botticelli, Rv. 273548; in precedenza Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226711). 3.2. Ciò premesso, la motivazione dell'ordinanza, certamente non apparente e dunque non sindacabile, versandosi nell'ambito di un ricorso in un procedimento cautelare reale, sotto il profilo del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per espresso dettato dell'art. 325 cod. proc. pen. (per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), ha fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra riaffermato, là dove ha evidenziato le finalità di accertamento sottese al vincolo reale.Non rileva, del resto, che la difesa non convenga con le finalità investigative indicate dal pubblico ministero e condivise dal giudice del riesame. D'altra parte, il ricorso, che in modo non consentito denuncia il vizio della motivazione, qualifica come "chiavi fisse" quegli oggetti che il Tribunale del riesame descrive come "grimaldelli", sicché appare evidente come le censure proposte siano estranee al perimetro dell'art. 325 cod. proc. pen. 3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende