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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 15651/2026

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vanni [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/07/2025 del Tribunale di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 luglio 2025 dal Tribunale diCatania, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., per difetto di querela.2.

Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore generale della Repubblicapresso la Corte di appello di Catania propone ricorso per cassazione censurando lasentenza per errore di diritto, in quanto il giudice avrebbe erroneamente dichiaratonon doversi procedere per mancanza di querela, dando atto che, all’udienza del 7luglio 2025, il pubblico ministero aveva rinunciato all’aggravante dell’averecommesso il fatto su cosa destinata al pubblico servizio, precedentementecontestata.

Secondo il ricorrente, il pubblico ministero non avrebbe potutorinunciare a una circostanza aggravante ritualmente contestata.

Il Tribunale,pertanto, avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione sulle questioni di fatto edi diritto concernenti la sussistenza o meno della circostanza, non potendo limitarsia dare atto della “rinuncia” del pubblico ministero.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.Il Tribunale, pur avendo preso atto della contestazione della circostanzaaggravante dell’avere commesso il fatto su cosa destinata al pubblico servizio (art.625, comma 1, n.7, cod. pen.), che rendeva procedibile d’ufficio il reato di furtoanche in base al diverso regime di procedibilità introdotto con d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150, ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale sul mero rilievo cheil pubblico ministero aveva “rinunciato” all’aggravante, non considerando che, inbase al principio di irretrattabilità dell’azione penale, il pubblico ministero, in corsodi dibattimento, non ha il potere di eliminare una circostanza aggravante giàoggetto di rituale contestazione (cfr. Sez. 4, n. 39765 del 27/11/2025, Siciliano,Rv. 288811; Sez. 2, n. 18617 del 08/02/2017, Davicco, Rv. 269743).

Il Tribunale,pertanto, avrebbe dovuto ritenere la rinuncia priva di effetto e, in quanto tale,inidonea a incidere sul dovere del giudice di pronunciarsi sull'intera materiadevolutagli (cfr. Sez. 5, n. 8998 del 24/02/2022, Barabino, Rv. 282861).

Néappare possibile ritenere che il Tribunale abbia ritenuto, comunque, insussistentel’aggravante dell’avere commesso il fatto su cosa destinata al pubblico servizio,sussistenza o meno della circostanza in questione.2.

Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata conrinvio per nuovo giudizio.Va rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 7 luglio 2025 e,dunque, dopo l’entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che hamodificato l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., stabilendo che «il pubblicoministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cuiall'articolo 550, commi 1 e 2».Questa Corte ha già affermato che, in assenza di una disciplina transitoria, ilprincipio del “tempus regit actum”, come specificato da Sezioni Unite Lista,«comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunziadella sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione»(Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528).Nel caso in esame, dunque, già trovava applicazione il nuovo regimeimpugnatorio di inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze diproscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e ilricorso per cassazione costituiva l’unico rimedio esperibile dal rappresentante dellapubblica accusa contro la sentenza impugnata.

Il rinvio conseguenteall’annullamento, pertanto, va disposto non al giudice competente per l’appello,come previsto dall’art. 569, comma 4, cod. proc. pen. (per i casi di ricorsoimmediato per cassazione), ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCatania, in diversa persona fisica.Così deciso, il 27 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vanni [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/07/2025 del Tribunale di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 luglio 2025 dal Tribunale diCatania, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., per difetto di querela.2. Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore generale della Repubblicapresso la Corte di appello di Catania propone ricorso per cassazione censurando lasentenza per errore di diritto, in quanto il giudice avrebbe erroneamente dichiaratonon doversi procedere per mancanza di querela, dando atto che, all’udienza del 7luglio 2025, il pubblico ministero aveva rinunciato all’aggravante dell’averecommesso il fatto su cosa destinata al pubblico servizio, precedentementecontestata. Secondo il ricorrente, il pubblico ministero non avrebbe potutorinunciare a una circostanza aggravante ritualmente contestata. Il Tribunale,pertanto, avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione sulle questioni di fatto edi diritto concernenti la sussistenza o meno della circostanza, non potendo limitarsia dare atto della “rinuncia” del pubblico ministero.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Il Tribunale, pur avendo preso atto della contestazione della circostanzaaggravante dell’avere commesso il fatto su cosa destinata al pubblico servizio (art.625, comma 1, n.7, cod. pen.), che rendeva procedibile d’ufficio il reato di furtoanche in base al diverso regime di procedibilità introdotto con d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150, ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale sul mero rilievo cheil pubblico ministero aveva “rinunciato” all’aggravante, non considerando che, inbase al principio di irretrattabilità dell’azione penale, il pubblico ministero, in corsodi dibattimento, non ha il potere di eliminare una circostanza aggravante giàoggetto di rituale contestazione (cfr. Sez. 4, n. 39765 del 27/11/2025, Siciliano,Rv. 288811; Sez. 2, n. 18617 del 08/02/2017, Davicco, Rv. 269743). Il Tribunale,pertanto, avrebbe dovuto ritenere la rinuncia priva di effetto e, in quanto tale,inidonea a incidere sul dovere del giudice di pronunciarsi sull'intera materiadevolutagli (cfr. Sez. 5, n. 8998 del 24/02/2022, Barabino, Rv. 282861). Néappare possibile ritenere che il Tribunale abbia ritenuto, comunque, insussistentel’aggravante dell’avere commesso il fatto su cosa destinata al pubblico servizio,sussistenza o meno della circostanza in questione.2. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata conrinvio per nuovo giudizio.Va rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 7 luglio 2025 e,dunque, dopo l’entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che hamodificato l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., stabilendo che «il pubblicoministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cuiall'articolo 550, commi 1 e 2».Questa Corte ha già affermato che, in assenza di una disciplina transitoria, ilprincipio del “tempus regit actum”, come specificato da Sezioni Unite Lista,«comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunziadella sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione»(Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528).Nel caso in esame, dunque, già trovava applicazione il nuovo regimeimpugnatorio di inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze diproscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e ilricorso per cassazione costituiva l’unico rimedio esperibile dal rappresentante dellapubblica accusa contro la sentenza impugnata. Il rinvio conseguenteall’annullamento, pertanto, va disposto non al giudice competente per l’appello,come previsto dall’art. 569, comma 4, cod. proc. pen. (per i casi di ricorsoimmediato per cassazione), ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCatania, in diversa persona fisica.Così deciso, il 27 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]
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