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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14000/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 del G.i.p. del Tribunale di COMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; iLt3LL, Jditj le conclusioni del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di CASSAZIONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.i.p. del Tribunale di Como applicava all'imputato [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata recidiva, con la continuazione e la diminuente per il rito, la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 6000,00 di multa per i delitti di usura continuata.

Il G.i.p del Tribunale di Como, visti gli artt. 240 e 644, comma sesto, cod. pen. ordinava inoltre la confisca di denaro ovvero, se non possibile, di beni e di utilità nella disponibilità dello stesso fino alla concorrenza di euro 171.000,00.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], con un unico articolato motivo di ricorso, con il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 644, comma sesto, e 240 cod. pen. per omessa e/o contraddittorietà della motivazione in riferimento alla applicazione della confisca.

La difesa ha preliminarmente dedotto la ricorribilità per cassazione per vizio di motivazione della sentenza di applicazione della pena avverso la disposta confisca; è stata poi affermata la ricorrenza di argomentazioni apodittiche, che si sono sostanziate nel mero richiamo alla annotazione di polizia giudiziaria del 16 lo2c dicembresenza tener conto della circostanza dell'avvenuto risarcimento del danno.

A supporto delle proprie conclusioni sono state, inoltre, sinteticamente richiamate le vicende relative alla costituzione ed evoluzione del patrimonio del [OSCURATO:PERSONA] e della moglie dello stesso ed i redditi leciti agli stessi riferibili, la mancanza di esplicazione del ragionamento del giudice nel considerare e individuare il profitto confiscabile.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato.

4. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente alla confisca di 171.000,00 euro, con ogni conseguente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo proposto con il ricorso dal [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

1.1. La difesa, dopo essersi adeguatamente confrontata con la motivazione del giudice, ha sollevato una serie di censure che nel complesso evidenziano, fondatamente, una contraddittorietà della motivazione resa in tema di confisca.

Ciò posto, deve essere rilevata l'ammissibilità del motivo tenuto conto del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Savin secondo il quale: "La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen." (Sez.

U. n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348-01; in senso sostanzialmente conforme già in precedenza Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862-01, Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946-01, che avevano ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa una ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.).

1.2. La considerazione dell'insieme delle argomentazioni difensive proposte deve essere interpretata nel senso di una critica alla motivazione, ritenuta sostanzialmente illogica, contraddittoria e, conseguentemente, apparente, quanto alla confisca, disposta, secondo la dizione adottata dal provvedimento, ai sensi degli artt. 240 e 644, ultimo comma, cod. pen. 1.3.

Quanto alle argomentazioni sollevate si deve premettere che: "Ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento." (Sez. 5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105-01, Sez. 2, n. 12329 del 04/03/2010, Olmastroni, Rv. 247229-01).

Ciò posto, occorre considerare che il G.i.p., in relazione al rito prescelto, ha reso una motivazione sintetica che non consente di desumere con la logicità richiesta i presupposti applicativi della misura richiamata in dispositivo, così come gli elementi posti a base della stessa.

Difatti è stato affermato che la confisca doveva essere obbligatoriamente ordinata, anche nel caso in cui l'imputato avesse deciso di accedere all'applicazione della pena su richiesta, in mancanza di accordo sul punto, sottolineandone la sua natura sanzionatoria e richiamando inizialmente il disposto del comma sesto dell'art. 644 cod. pen. (confisca dei beni che costituiscono il prezzoeil profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha disponibilità anche per interposta persona per importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari), per poi aggiungere, immediatamente dopo, un richiamo ai beni che per valore si caratterizzano per essere sproporzionati rispetto alla capacità reddituale del [OSCURATO:PERSONA].

L'affermazione introduttiva si caratterizza, dunque, per profili di contraddittorietà richiamando due elementi giuridici (la disposizione in tema di usura ai sensi del comma sesto dell'art. 644 cod. pen. e la sproporzione non meglio specificata) in evidente rapporto di eterogeneità tra loro al fine di desumerne una conclusione unica, ovvero il riferimento alla concorrenza sino alla somma di 171.000,00 euro.

1.4. E sebbene il giudice abbia correttamente considerato la differenza tra il risarcimento del danno, che mira al ristoro del danneggiato (prescindendo dall'esistenza di vantaggi conseguiti dal reo) e la confisca - che non opera a vantaggio della vittima, ma tende ad evitare che il reo tragga un vantaggio economico dal reato (Sez. 6, n. 38994 del 06/06/2017, PG in proc.

Giacino, Rv. 271082-01), anche considerata la totale autonomia di tale misura ablatoria a carattere punitivo rispetto al risarcimento del danno in favore della persona offesa (Sez. 2, n. 28921 del 09/07/2020, Tarroni, Rv. 279675-01) - tuttavia, quanto alla confisca, in un primo momento sembra richiamare l'ipotesi ex art. 644 cod. pen., mentre in seguito fa riferimento alla sproporzione del patrimonio ed alla ricorrenza dei presupposti legittimanti per l'applicazione della confisca allargata, constatando l'assenza di allegazioni del difensore in ordine alla provenienza lecita dei beni.

Emerge, dunque, una sostanziale disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, che nella sostanza non consentono di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento.

1.5. In tal senso si deve ricordare che in tema di usura il legislatore per rafforzare l'efficacia della misura ne ha statuito l'obbligatoria imposizione prevedendo, all'ultimo comma dell'art. 644 cod. pen., che: "nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e% risarcimento dei danni", sicché a fronte della commissione di determinate tipologie di illeciti penali ed alla "trasformazione, l'alienazione o alla dispersione di ciò che rappresenti il prezzo o il profitto del reato" l'ordinamento reagisce con uno strumento che sottrae il vantaggio patrimoniale che ne è conseguenza, spesso non più materialmente rintracciabile, mediante la privazione del valore corrispondente (Sez.

U., n. 36617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437- 01), proprio tenuto conto della ratio di tale istituto volto a prevenire la commissione di illeciti e a disincentivarne la vantaggiosità patrimoniale.

Tale connotazione della confisca nell'ambito di condotte integranti usura sembra in parte richiamato dal giudice, ma sostanzialmente considerato poco dopo in relazione al diverso elemento della sproporzione, elemento di fatto non coincidente con gli altri presupposti legittimanti richiamati nella parte introduttiva della motivazione.

Dalla decisione emerge, inoltre, un richiamo eccessivamente sintetico, tanto da non rendere possibile una verifica della logicità delle conclusioni raggiunte, in ordine al metodo di calcolo del valore della confisca da ordinare; in tal senso appare sostanzialmente tautologico il richiamo al metodo "lineare, logicamente ineccepibile e pienamente rispondente alle risultanze d'indagine" in mancanza di dati concreti che, a prescindere dall'intervenuto risarcimento del danno, evidenzino in modo logico e conseguente l'importo identificato quale oggetto di confisca.

Ulteriori elementi di contraddittorietà emergono poi dal richiamo alla decisione di questa Corte in relazione alla possibile concorrenza dei titoli ablatori, atteso che la motivazione del provvedimento non consente di ricostruire se sia stata applicata o meno la sola confisca di cui all'art. 644, ultimo comma, cod. pen. o se si sia giunti ad una qualche forma di concorrenza delle due tipologie di confisca.

E' ben vero che per il letterale dettato normativo emergente dal combinato disposto dell'art. 644, ultimo comma, cod. pen., nel testo come sopra sostituito, e dell'articolo 6 della legge n. 108 del 1996, la prevista concorrenza e non l' alternatività delle due confische, di cui tipica a norma dell'art. 240 cod. pen. e per equivalente quella imposta dall'art. 644, ultimo comma, cod. pen., ed atipica o allargata quella parimenti obbligatoria prevista dall'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, cit., espressamente richiamata dal predetto art. 6 della legge n. 108 del 1996 in materia di usura (ora 240-bis cod. pen.), è possibile (tanto che ove non sia disposta dal giudice della cognizione può essere disposta dal giudice della esecuzione), ma occorre sul punto motivazione specifica, chiara e logicamente articolata, in modo da ricostruire e valutare i presupposti applicativi con particolare riferimento alla considerazione delle allegazioni della difesa quanto all'effettiva liceità della provenienza di determinati redditi.(Sez. 1, 49824 del 18/03/2016, Raggi, Rv. 268491-01; Sez. 1, n. 9678 del 05/11/2013, dep. 2014, Creati, Rv. 259468-01; Sez. 1, n. 13425 del 21/02/2013, Coniglione, Rv. 255082-01; Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 2012, Bianco, Rv. 252855-01; Sez. 4, n. 49498 del 11/11/2014, Pucillo, Rv. 261046-01; Sez. 6, n. 10675 del 06/02/2018, Barba, Rv. 272719-01).

1.6. Ne consegue l'evidente possibilità del giudice della cognizione di procedere anche ad eventuale confisca per sproporzione, ora ai sensi dell'art. 240-bis cod. proc. pen., e pur tuttavia sul punto è necessaria la ricorrenza di adeguata motivazione, che evidenzi gli elementi che giustificano la sproporzione, anche sulla base di eventuali allegazioni difensive che siano state acquisite agli atti in relazione al rito prescelto.In tal senso si deve ribadire il principio che caratterizza questa materia secondo il quale la c.d. vicinanza della prova comporta un sostanziale onere a carico dell'imputato di fornire allegazioni difensive con elementi indicativi ed univoci della provenienza lecita dei redditi (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997-04; Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, Pomilio, Rv. 278679-03; Sez. 2, n. 6734 del 30/01/ 2020, Bruzzese, Rv. 278373-01).

2. Alla fondatezza del motivo di ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Como, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Como, in diversa persona fisica .

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 del G.i.p. del Tribunale di COMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; iLt3LL, Jditj le conclusioni del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di CASSAZIONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.i.p. del Tribunale di Como applicava all'imputato [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata recidiva, con la continuazione e la diminuente per il rito, la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 6000,00 di multa per i delitti di usura continuata. Il G.i.p del Tribunale di Como, visti gli artt. 240 e 644, comma sesto, cod. pen. ordinava inoltre la confisca di denaro ovvero, se non possibile, di beni e di utilità nella disponibilità dello stesso fino alla concorrenza di euro 171.000,00. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], con un unico articolato motivo di ricorso, con il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 644, comma sesto, e 240 cod. pen. per omessa e/o contraddittorietà della motivazione in riferimento alla applicazione della confisca. La difesa ha preliminarmente dedotto la ricorribilità per cassazione per vizio di motivazione della sentenza di applicazione della pena avverso la disposta confisca; è stata poi affermata la ricorrenza di argomentazioni apodittiche, che si sono sostanziate nel mero richiamo alla annotazione di polizia giudiziaria del 16 lo2c dicembresenza tener conto della circostanza dell'avvenuto risarcimento del danno. A supporto delle proprie conclusioni sono state, inoltre, sinteticamente richiamate le vicende relative alla costituzione ed evoluzione del patrimonio del [OSCURATO:PERSONA] e della moglie dello stesso ed i redditi leciti agli stessi riferibili, la mancanza di esplicazione del ragionamento del giudice nel considerare e individuare il profitto confiscabile. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato. 4. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente alla confisca di 171.000,00 euro, con ogni conseguente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo proposto con il ricorso dal [OSCURATO:PERSONA] è fondato. 1.1. La difesa, dopo essersi adeguatamente confrontata con la motivazione del giudice, ha sollevato una serie di censure che nel complesso evidenziano, fondatamente, una contraddittorietà della motivazione resa in tema di confisca. Ciò posto, deve essere rilevata l'ammissibilità del motivo tenuto conto del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Savin secondo il quale: "La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen." (Sez. U. n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348-01; in senso sostanzialmente conforme già in precedenza Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862-01, Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946-01, che avevano ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa una ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.). 1.2. La considerazione dell'insieme delle argomentazioni difensive proposte deve essere interpretata nel senso di una critica alla motivazione, ritenuta sostanzialmente illogica, contraddittoria e, conseguentemente, apparente, quanto alla confisca, disposta, secondo la dizione adottata dal provvedimento, ai sensi degli artt. 240 e 644, ultimo comma, cod. pen. 1.3. Quanto alle argomentazioni sollevate si deve premettere che: "Ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento." (Sez. 5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105-01, Sez. 2, n. 12329 del 04/03/2010, Olmastroni, Rv. 247229-01). Ciò posto, occorre considerare che il G.i.p., in relazione al rito prescelto, ha reso una motivazione sintetica che non consente di desumere con la logicità richiesta i presupposti applicativi della misura richiamata in dispositivo, così come gli elementi posti a base della stessa. Difatti è stato affermato che la confisca doveva essere obbligatoriamente ordinata, anche nel caso in cui l'imputato avesse deciso di accedere all'applicazione della pena su richiesta, in mancanza di accordo sul punto, sottolineandone la sua natura sanzionatoria e richiamando inizialmente il disposto del comma sesto dell'art. 644 cod. pen. (confisca dei beni che costituiscono il prezzoeil profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha disponibilità anche per interposta persona per importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari), per poi aggiungere, immediatamente dopo, un richiamo ai beni che per valore si caratterizzano per essere sproporzionati rispetto alla capacità reddituale del [OSCURATO:PERSONA]. L'affermazione introduttiva si caratterizza, dunque, per profili di contraddittorietà richiamando due elementi giuridici (la disposizione in tema di usura ai sensi del comma sesto dell'art. 644 cod. pen. e la sproporzione non meglio specificata) in evidente rapporto di eterogeneità tra loro al fine di desumerne una conclusione unica, ovvero il riferimento alla concorrenza sino alla somma di 171.000,00 euro. 1.4. E sebbene il giudice abbia correttamente considerato la differenza tra il risarcimento del danno, che mira al ristoro del danneggiato (prescindendo dall'esistenza di vantaggi conseguiti dal reo) e la confisca - che non opera a vantaggio della vittima, ma tende ad evitare che il reo tragga un vantaggio economico dal reato (Sez. 6, n. 38994 del 06/06/2017, PG in proc. Giacino, Rv. 271082-01), anche considerata la totale autonomia di tale misura ablatoria a carattere punitivo rispetto al risarcimento del danno in favore della persona offesa (Sez. 2, n. 28921 del 09/07/2020, Tarroni, Rv. 279675-01) - tuttavia, quanto alla confisca, in un primo momento sembra richiamare l'ipotesi ex art. 644 cod. pen., mentre in seguito fa riferimento alla sproporzione del patrimonio ed alla ricorrenza dei presupposti legittimanti per l'applicazione della confisca allargata, constatando l'assenza di allegazioni del difensore in ordine alla provenienza lecita dei beni. Emerge, dunque, una sostanziale disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, che nella sostanza non consentono di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento. 1.5. In tal senso si deve ricordare che in tema di usura il legislatore per rafforzare l'efficacia della misura ne ha statuito l'obbligatoria imposizione prevedendo, all'ultimo comma dell'art. 644 cod. pen., che: "nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e% risarcimento dei danni", sicché a fronte della commissione di determinate tipologie di illeciti penali ed alla "trasformazione, l'alienazione o alla dispersione di ciò che rappresenti il prezzo o il profitto del reato" l'ordinamento reagisce con uno strumento che sottrae il vantaggio patrimoniale che ne è conseguenza, spesso non più materialmente rintracciabile, mediante la privazione del valore corrispondente (Sez. U., n. 36617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437- 01), proprio tenuto conto della ratio di tale istituto volto a prevenire la commissione di illeciti e a disincentivarne la vantaggiosità patrimoniale. Tale connotazione della confisca nell'ambito di condotte integranti usura sembra in parte richiamato dal giudice, ma sostanzialmente considerato poco dopo in relazione al diverso elemento della sproporzione, elemento di fatto non coincidente con gli altri presupposti legittimanti richiamati nella parte introduttiva della motivazione. Dalla decisione emerge, inoltre, un richiamo eccessivamente sintetico, tanto da non rendere possibile una verifica della logicità delle conclusioni raggiunte, in ordine al metodo di calcolo del valore della confisca da ordinare; in tal senso appare sostanzialmente tautologico il richiamo al metodo "lineare, logicamente ineccepibile e pienamente rispondente alle risultanze d'indagine" in mancanza di dati concreti che, a prescindere dall'intervenuto risarcimento del danno, evidenzino in modo logico e conseguente l'importo identificato quale oggetto di confisca. Ulteriori elementi di contraddittorietà emergono poi dal richiamo alla decisione di questa Corte in relazione alla possibile concorrenza dei titoli ablatori, atteso che la motivazione del provvedimento non consente di ricostruire se sia stata applicata o meno la sola confisca di cui all'art. 644, ultimo comma, cod. pen. o se si sia giunti ad una qualche forma di concorrenza delle due tipologie di confisca. E' ben vero che per il letterale dettato normativo emergente dal combinato disposto dell'art. 644, ultimo comma, cod. pen., nel testo come sopra sostituito, e dell'articolo 6 della legge n. 108 del 1996, la prevista concorrenza e non l' alternatività delle due confische, di cui tipica a norma dell'art. 240 cod. pen. e per equivalente quella imposta dall'art. 644, ultimo comma, cod. pen., ed atipica o allargata quella parimenti obbligatoria prevista dall'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, cit., espressamente richiamata dal predetto art. 6 della legge n. 108 del 1996 in materia di usura (ora 240-bis cod. pen.), è possibile (tanto che ove non sia disposta dal giudice della cognizione può essere disposta dal giudice della esecuzione), ma occorre sul punto motivazione specifica, chiara e logicamente articolata, in modo da ricostruire e valutare i presupposti applicativi con particolare riferimento alla considerazione delle allegazioni della difesa quanto all'effettiva liceità della provenienza di determinati redditi.(Sez. 1, 49824 del 18/03/2016, Raggi, Rv. 268491-01; Sez. 1, n. 9678 del 05/11/2013, dep. 2014, Creati, Rv. 259468-01; Sez. 1, n. 13425 del 21/02/2013, Coniglione, Rv. 255082-01; Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 2012, Bianco, Rv. 252855-01; Sez. 4, n. 49498 del 11/11/2014, Pucillo, Rv. 261046-01; Sez. 6, n. 10675 del 06/02/2018, Barba, Rv. 272719-01). 1.6. Ne consegue l'evidente possibilità del giudice della cognizione di procedere anche ad eventuale confisca per sproporzione, ora ai sensi dell'art. 240-bis cod. proc. pen., e pur tuttavia sul punto è necessaria la ricorrenza di adeguata motivazione, che evidenzi gli elementi che giustificano la sproporzione, anche sulla base di eventuali allegazioni difensive che siano state acquisite agli atti in relazione al rito prescelto.In tal senso si deve ribadire il principio che caratterizza questa materia secondo il quale la c.d. vicinanza della prova comporta un sostanziale onere a carico dell'imputato di fornire allegazioni difensive con elementi indicativi ed univoci della provenienza lecita dei redditi (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997-04; Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, Pomilio, Rv. 278679-03; Sez. 2, n. 6734 del 30/01/ 2020, Bruzzese, Rv. 278373-01). 2. Alla fondatezza del motivo di ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Como, in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Como, in diversa persona fisica . Così decis
Sentenza Cassazione n. 14000/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris