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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07656/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /j? Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificato il fatto dalla Corte d'appello dopo la condanna in primo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando due motivi di ricorso, deduce, nel primo, il vizio di motivazione in ordine alla eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni di altro procedimento in ragione del mancato rinvenimento nel fascicolo dei decreti autorizzativi delle captazioni, e, nel secondo, il vizio di motivazione relativamente alla ritenuta commissione del fatto da parte dell'imputato; Considerato che il primo motivo espone censure che prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto, come affermato anche dalle Sezioni Unite, ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il "diverso' procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime" (così Sez.

U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229244-01, nonché, di recente, Sez. 1, n. 49627 del 14/11/2023, Kasli, Rv. 285579-02; cfr., anche Sez. 2, n. 6947 del 29/10/2019, dep. 2020, Rossi, Rv. 278246-01, secondo la quale la parte che eccepisce nel procedimento ad quem la mancanza o l'illegittimità dell'autorizzazione per opporsi all'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in un procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, ha l'onere di produrre il decreto autorizzativo, se del caso, richiedendone copia ex art. 116 cod. proc. pen.); Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, in quanto la Corte d'appello ha ricostruito il fatto anche alla luce di plurime conversazioni intercettate, ritenute, sulla base di un giudizio immune da vizi logici o giuridici, inequivocabilmente indicative del coinvolgimento del ricorrente in attività di spaccio di sostanze stupefacenti, e, in particolare, nella cessione dei 26 grammi di cocaina rinvenuti nell'auto di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., per un'analitica descrizione del contenuto delle conversazioni intercettate, la sentenza di appello, pagg. 3-4 e 6-7, e, soprattutto, la sentenza di primo grado, pagg. 2-6); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /j? Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificato il fatto dalla Corte d'appello dopo la condanna in primo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando due motivi di ricorso, deduce, nel primo, il vizio di motivazione in ordine alla eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni di altro procedimento in ragione del mancato rinvenimento nel fascicolo dei decreti autorizzativi delle captazioni, e, nel secondo, il vizio di motivazione relativamente alla ritenuta commissione del fatto da parte dell'imputato; Considerato che il primo motivo espone censure che prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto, come affermato anche dalle Sezioni Unite, ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il "diverso' procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime" (così Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229244-01, nonché, di recente, Sez. 1, n. 49627 del 14/11/2023, Kasli, Rv. 285579-02; cfr., anche Sez. 2, n. 6947 del 29/10/2019, dep. 2020, Rossi, Rv. 278246-01, secondo la quale la parte che eccepisce nel procedimento ad quem la mancanza o l'illegittimità dell'autorizzazione per opporsi all'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in un procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, ha l'onere di produrre il decreto autorizzativo, se del caso, richiedendone copia ex art. 116 cod. proc. pen.); Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, in quanto la Corte d'appello ha ricostruito il fatto anche alla luce di plurime conversazioni intercettate, ritenute, sulla base di un giudizio immune da vizi logici o giuridici, inequivocabilmente indicative del coinvolgimento del ricorrente in attività di spaccio di sostanze stupefacenti, e, in particolare, nella cessione dei 26 grammi di cocaina rinvenuti nell'auto di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., per un'analitica descrizione del contenuto delle conversazioni intercettate, la sentenza di appello, pagg. 3-4 e 6-7, e, soprattutto, la sentenza di primo grado, pagg. 2-6); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
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