CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24429/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MIANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "k6' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto è generico e comunque manifestamente infondato. Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione del magistrato di sorveglianza deve concernere, a mente dell'art. 54 Ord. pen., la «regolarità della condotta» e la «partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione». Il giudizio su entrambi i presupposti deve essere globale ma, alla luce del principio della così detta semestralizzazione, circoscritto al singolo semestre, il quale deve essere oggetto, tendenzialmente, di valutazione frazionata, salvo che taluni comportamenti possano riverberarsi, in quanto gravi e sintomatici, sulla valutazione dei semestri più vicini (fra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 26, 7245; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406). Nel caso in esame la valutazione compiuta dal Tribunale di Sorveglianza non appare né giuridicamente erronea né manifestamente illogica. E stato giustificatamente attribuito rilevanza decisiva all'episodio per cui Vollaro, in sede disciplinare, ha riportato l'ammonizione (detenzione di una lama rudimentale rinvenuta tra le pentole che aveva in uso). Esso è stato considerato indicativo dell'assenza di entrambi i presupposti legittimanti la concessione del beneficio in ragione della pericolosità dello strumento consapevolmente del:enuto ed occultato ai fini della consumazione di atti di aggressione fisica. Una valutazione, questa, che si mantiene nei limiti di una ragionevole opinabilità di apprezzamento e che sfugge, pertanto, alle censure di illogicità articolate con l'odierno ricorso, le quali finiscono per attingere al merito del relativo giudizio e a sollecitarne una rivalutazione «in fatto», pacificamente preclusa al Giudice di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 febb